06.3437 · Interpellanza · 2006-09-20
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
I disordini occorsi durante la festa nazionale del 1° agosto sul Rütli, in particolare quest'anno e l'anno scorso, sollevano questioni di ordine giuridico e soprattutto politico.Dal punto di vista giuridico, il Rütli:- appartiene alla Confederazione;- è destinato innanzitutto alla gioventù del Paese;- è accessibile al pubblico;- sottostà alla sovranità statale, in particolare a quella del cantone di Uri in materia di polizia;- è amministrato dalla commissione del Rütli, un organo della Società svizzera di utilità pubblica.Invitiamo pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.1. La situazione giuridica descritta sopra è corretta?2. Il diritto della commissione del Rütli di amministrare questo bene nazionale si fonda su una base giuridica, contrattuale o di altra natura?3. La competenza gestionale della commissione del Rütli include l'organizzazione della festa nazionale del 1° agosto?4. Nel Rütli confluiscono interessi diversi: della Confederazione in quanto proprietario, della gioventù svizzera in quanto principale destinatario, della società in genere in quanto utente, della commissione del Rütli in quanto amministratore, del cantone di Uri in quanto competente in materia di polizia e dei cantoni di Svitto e di Uri in quanto responsabili della sicurezza (e relativi costi). Tutti questi interessi sono adeguatamente presi in considerazione e sono equamente bilanciati?5. In qualità di organo esecutivo della Confederazione, alla quale appartiene il Rütli, il Consiglio federale ritiene che sia necessario agire in seguito ai disordini che si sono verificati? In caso di risposta affermativa, con che modalità (materiali e formali) andrebbero attuate le misure pertinenti?6. Che cosa pensa in particolare il Consiglio federale dell'idea di attuare le misure menzionate al punto 5 sotto forma di una breve legge federale, simile alla legge federale sul parco nazionale (RS 454)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Società svizzera d'utilità pubblica (SSUP) ha acquistato il Rütli nel 1860 grazie al sostegno di diversi donatori e della gioventù svizzera; lo ha poi donato alla Confederazione come bene nazionale inalienabile. Conformemente all'atto di donazione del 2 luglio 1860, il Consiglio federale ha affidato la cura e l'amministrazione del bene alla SSUP, che ha costituito una commissione incaricata innanzitutto di preservarlo, per quanto possibile, nel suo stato originario e di mantenervi la quiete pubblica e l'ordine. Fin dall'inizio è stato inoltre stabilito che il Rütli sarebbe rimasto accessibile al pubblico.Il diritto-dovere di garantire l'ordine pubblico è tradizionalmente compito dei cantoni, in applicazione dell'articolo 3 della Costituzione federale. Nel caso specifico, è quindi compito del cantone di Uri garantire l'ordine pubblico sul Rütli, sebbene una perizia del 1993 dell'Ufficio federale di giustizia (GAAC 58.52; 1994) non escluda una collaborazione da parte della commissione del Rütli.2. Conformemente all'atto di donazione del 2 luglio 1860, l'amministrazione del Rütli compete alla SSUP.3. La commissione del Rütli organizza in modo del tutto autonomo gli eventi sul Rütli: tra questi rientra, dal XIX secolo, la festa nazionale del 1° agosto. L'incarico di amministrare il bene nazionale non include l'organizzazione di questa commemorazione.4. Il Consiglio federale ritiene che le basi giuridiche in vigore siano sufficienti per tenere debitamente conto di tutti gli interessi che confluiscono nel Rütli. Il Consiglio riconosce che i disordini verificatisi negli ultimi anni hanno messo a dura prova gli organizzatori, ma non dubita del fatto che i cantoni competenti saranno in grado di garantire la sicurezza sul Rütli anche in futuro.5./6. Il Consiglio federale non vede la necessità di intervenire. La collaborazione con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DPPS) si fonda sull'ordinanza concernente l'impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio (RS 510.212) e sull'ordinanza sulle prestazioni fornite dal DPPS e la riscossione di emolumenti (ordinanza sugli emolumenti del DDPS; RS 510.46). Il DPPS ha confermato la disponibilità a fornire tali prestazioni anche in futuro. La Confederazione, dal canto suo, continuerà ad assumere i costi per la manutenzione degli edifici situati sul Rütli.Il Consiglio federale reputa pertanto che non siano necessarie ulteriori disposizioni legislative.