06.3721 · Mozione · 2006-12-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rivedere l'OS affinché la legal quote - la partecipazione delle assicurazioni sulla vita alle eccedenze figurante nel conto d'esercizio - sia limitata alla percentuale massima stabilita dalla legge ovvero al 10 per cento delle eccedenze effettive (art. 37 cpv. 4 LSA) e non venga calcolata in base alla cifra d'affari complessiva derivante dal processo di risparmio, dal processo dei costi e dal processo di rischio (di cui all'art. 147 OS). La volontà del legislatore deve essere corretta quanto prima e con effetto retroattivo all'esercizio 2005. Gli utili trattenuti a torto dagli assicuratori sulla vita devono essere accreditati agli assicurati.
Begründung
La previdenza professionale è un'assicurazione sociale obbligatoria i cui ricavi servono a pagare le rendite. Lo scopo della 1a revisione LPP era distinguere chiaramente fra premi di rischio, premi di vecchiaia e spese amministrative. Gli assicurati dovrebbero sapere quali spese vengono addebitate per un contratto d'assicurazione. Da qui la chiara volontà del legislatore di limitare al 10 per cento delle eccedenze la partecipazione agli utili delle assicurazioni sulla vita. Questo è quanto stabilito nell'articolo 37 capoverso 4 LSA, secondo cui gli assicurati partecipano alle eccedenze in misura del 90 per cento al minimo. Oltre alle spese amministrative, alle assicurazioni sulla vita rimane il 10 per cento al massimo delle partecipazioni alle eccedenze.
Come risulta dai bilanci del 2005, per ordine delle assicurazioni private l'Ufficio federale delle assicurazioni private ha reinterpretato la legge in modo pressoché incomprensibile sotto il profilo tecnico e ha dunque ingannato il legislatore.
Pertanto le assicurazioni sulla vita possono di fatto continuare a incassare in modo incontrollato e non trasparente, ciò che la legislazione vieta esplicitamente.
Nella procedura di consultazione sull'ordinanza, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha già stabilito che l'interpretazione dell'UFAP e del Consiglio federale non corrisponde né al tenore né al senso della legge (scritto del 24 febbraio 2004 all'attenzione del Consiglio federale). Pertanto, bisogna smettere immediatamente di arrecare danno agli assicurati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Con la 1a revisione LPP il legislatore ha emanato delle disposizioni che dovrebbero aumentare la trasparenza degli istituti che esercitano l'attività previdenziale e promuovere, da una parte, la concorrenza tra le imprese di assicurazione e, dall'altra, forme di previdenza alternative. Inoltre, con l'introduzione di una quota minima è stato limitato il potenziale di utili degli assicuratori privati, dato che si tratta di un'assicurazione obbligatoria. La quota minima non può tuttavia impedire la costituzione del capitale sopportante i rischi, a cui l'impresa di assicurazione - a differenza delle casse pensioni autonome - è tenuta in base alle disposizioni sulla solvibilità della LSA (legge sulla sorveglianza degli assicuratori) che sono nettamente più severe.
Il metodo basato sul reddito, che deve essere normalmente impiegato per la determinazione della quota minima, garantisce che i risultati d'esercizio negativi degli anni meno favorevoli siano compensati dai risultati positivi degli anni più favorevoli rendendo in tal modo possibile la costituzione del capitale di solvibilità prescritto dalla LSA. Se invece il mercato dei capitali consente di conseguire redditi superiori alla compensazione degli anni meno favorevoli e al capitale di solvibilità legislativamente prescritto, l'ordinanza del Consiglio federale prevede il passaggio al metodo basato sul risultato per consentire la limitazione del potenziale di utili a favore degli assicurati.
Il Consiglio federale ha assunto in tal modo la competenza, attribuitagli dall'articolo 37 capoverso 3 lettera b LSA, di determinare le basi per la partecipazione alle eccedenze e ha stabilito tali basi negli articoli 141 seguenti dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS).
Il testo dell'ordinanza è stato presentato in occasione dei dibattiti parlamentari sull'articolo 37 e la controversa definizione della quota minima è stata ampiamente discussa. Nella sua seduta del 17 marzo 2004, il Consiglio nazionale aveva rinunciato a prendere una decisione diversa da quella del Consiglio degli Stati in merito alla questione della partecipazione alle eccedenze, precisando tuttavia che quest'ultima avrebbe potuto essere ridiscussa anche in assenza di divergenze. Questo non si è però ancora verificato.
Attualmente il Consiglio federale non ritiene necessario modificare la regolamentazione della quota minima. I principi stabiliti nella OS sulla base dell'articolo 37 capoverso 4 LSA tengono conto dell'esigenza di una maggiore concorrenza e trasparenza nonché di una partecipazione possibilmente elevata degli assicurati ai redditi. Nel contempo si consente alle imprese di assicurazione sulla vita di continuare a offrire delle garanzie. I datori di lavoro possono decidere in questo modo se affiliarsi a un istituto di previdenza che copre i propri rischi presso un'impresa di assicurazione oppure se scegliere una forma di previdenza senza garanzia e quindi obbligarsi a prestare eventualmente dei contributi per il risanamento.
Infine, il Consiglio federale rimanda al suo parere relativo alla mozione Ruedi Noser (05.3634) del 6 ottobre 2005 "Adeguamento della quota minima per gli assicuratori vita", in cui per le stesse ragioni ha respinto una modifica della quota minima a favore degli assicuratori sulla vita.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.