Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile
06.404 · Iniziativa parlamentare · 2006-03-15
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
È necessario modificare il Codice delle obbligazioni allo scopo di prorogare i termini di prescrizione in caso di atti illeciti o per determinate fattispecie in modo che anche per i danni tardivi sia dato il diritto al risarcimento del danno.
Begründung
L'accertamento delle conseguenze giuridiche dei tragici eventi di Gretzenbach (SO) del 27 novembre 2004 mostra che i brevi termini di prescrizione del Codice delle obbligazioni non accordano una protezione sufficiente soprattutto alle parti lese. Ciò vale segnatamente anche nel confronto internazionale, in Svizzera i termini di prescrizione sono nettamente più brevi che in altri Paesi paragonabili. Questa situazione non ha alcuna giustificazione materiale. È quindi tanto più indispensabile sottoporre con urgenza a revisione le norme generali in materia di prescrizione. Visto che il Consiglio federale non attribuisce la necessaria priorità alla revisione generale del diritto della responsabilità civile, per proteggere la popolazione il Parlamento deve elaborare esso stesso le nuove normative necessarie. In questo ambito, occorre esaminare, alla luce delle esperienze nei Paesi limitrofi, se estendere in modo generale i termini di prescrizione per i danni non ancora noti oppure emanare prescrizioni speciali per determinate fattispecie (p. es. danni di costruzione o l'utilizzazione di sostanze nocive per la salute, p. es. amianto).