06.472 · Iniziativa parlamentare · 2006-10-06
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
Il Parlamento è incaricato di elaborare una legge che garantisca in ogni caso la libera espressione delle idee nell'ambito di processi di formazione delle opinioni e di dibattiti democratici, senza che disposizioni di legge limitino tale libertà. Occorre in particolare abrogare l'articolo 261bis del Codice penale (norma antirazzismo).
Begründung
Il 4 ottobre 2006, in occasione di una visita di lavoro ad Ankara, il consigliere federale Christoph Blocher ha prospettato una modifica della norma penale antirazzismo, che a suo giudizio limiterebbe la libertà d'espressione.
Rimando inoltre alla motivazione della mia mozione "Abrogazione della norma penale antirazzismo", dell'8 ottobre 2004, firmata a suo tempo da altri 50 deputati.
La decisione 6S.318/2003 del Tribunale federale del 27 maggio 2004 ha notevolmente ampliato il campo d'applicazione della norma penale antirazzismo. In futuro un'osservazione offensiva sarà considerata pubblica, e quindi punibile, se non sarà stata esternata in ambito strettamente privato. Appartiene a tale ambito soltanto "quanto viene espresso nel seno della cerchia famigliare, di un gruppo di amici o altrimenti in un ambiente caratterizzato da relazioni personali o da particolare confidenza". La decisione cita quale esempio di esternazione punibile una riflessione offensiva fatta fra avventori abituali seduti al tavolo di un ristorante (il cosiddetto "Stammtisch").
Tuttavia dieci anni fa, prima del voto, quando si trattava di ridicolizzare gli avversari della norma antirazzismo, era proprio questo tipo di esternazioni pronunciate allo "Stammtisch" che veniva utilizzato come esempio di inezie che avrebbero continuato a non essere punibili. Si ripeteva che non si trattava di far sì che la giustizia sanzionasse le opinioni personali, ma semplicemente di porre un argine alle campagne denigratorie.
In seguito all'estensione del campo d'applicazione del carattere pubblico operata dal Tribunale federale, la norma antirazzista entra ora in conflitto con diritti fondamentali essenziali quali la libertà d'opinione. Persino i partigiani di tale norma si lamentano della mancanza di risultati concreti prodotti dalla disposizione in questione. Dei cinquanta processi annuali, che non rappresentano nemmeno la punta dell'iceberg, circa la metà sfocia in un'assoluzione. Un risultato estremamente magro. Già nel 1999, l'ex consigliera federale Ruth Metzler aveva chiesto l'estensione del carattere pubblico. Sarebbe stato invece più intelligente abrogare una volta per tutte l'infelice norma e tentare di adottare un altro rimedio. L'obiettivo fondamentale, ossia la tutela della dignità umana, non è contestato. Nella maggior parte dei casi, gli attacchi gravi a sfondo razzista sono in ogni caso legati ad altri reati penali e possono essere puniti in quanto delitti contro l'onore. Le discriminazioni razziali intollerabili commesse nell'atto di fornire una prestazione potrebbero essere combattute senza problemi sul piano del diritto civile, tanto più che violano pure il principio dell'uguaglianza di trattamento sancita dalla Costituzione. La libera espressione delle opinioni va garantita in tutti i casi e non può essere limitata da disposizioni legali spesso oggetto di strumentalizzazioni nell'ambito di dibattiti democratici.