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07.1073 · Interrogazione · 2007-06-21

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

La stampa ("Facts") ha riferito di legami d'affari tra un ufficio federale e un membro della Delegazione delle finanze, il che solleva la questione relativa all'indipendenza dell'alta vigilanza parlamentare. A questo proposito pongo le seguenti domande all'Ufficio del Consiglio nazionale:

1. L'ufficio non reputa problematico che un membro degli organi parlamentari di vigilanza (Commissioni delle finanze, Commissioni della gestione, Delegazione delle finanze) riceva mandati da parte delle stesse unità amministrative che gli organi di vigilanza devono controllare?

2. L'Ufficio ritiene che la credibilità dell'alta vigilanza parlamentare venga messa in dubbio da simili legami d'interesse?

3. L'Ufficio è a conoscenza di altre simili relazioni d'interesse?

4. L'Ufficio non reputa opportuno creare particolari disposizioni di ricusazione e di trasparenza per l'attività dei membri delle Camere negli organi parlamentari di vigilanza?

5. L'Ufficio, visto quanto riferito dalla stampa, non reputa sia il caso di esaminare la creazione di basi legali secondo cui tutte le unità amministrative della Confederazione siano tenute a notificare agli uffici delle Camere l'assegnazione di mandati ai membri di organi parlamentari di vigilanza o a ditte nei cui organi di direzione siedono detti membri? Di tali mandati gli uffici terrebbero una lista pubblica o per lo meno accessibile ai membri delle Camere.

6. L'Ufficio intravede altre possibilità di escludere in futuro legami d'interesse nell'ambito dell'alta vigilanza parlamentare e rafforzare quindi l'indipendenza e la credibilità di questa importante attività del Parlamento?

Antrag des Bundesrates

Risposta dell'Ufficio.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. I membri del Parlamento hanno l'obbligo fondamentale di preservare la loro indipendenza. La Costituzione federale prevede infatti che i membri dell'Assemblea federale votano senza istruzioni (art. 161 cpv. 1 della Costituzione federale). Per questo l'Ufficio si è sempre rifiutato di emanare regole di comportamento destinate a disciplinare l'esercizio del mandato parlamentare. Il mantenimento dell'indipendenza è una questione che rientra nella responsabilità individuale dei deputati. L'Ufficio rinvia alla sua decisione in merito all'attuazione dell'obbligo di indicare le relazioni d'interesse previsto nella nuova legge sul Parlamento (LParl) e alle sue lettere del 26 febbraio 2006 e del 6 marzo 2006 concernenti le nuove disposizioni penali in materia di corruzione. L'Ufficio non si pronuncia pertanto in merito agli incidenti di cui ha riferito la stampa senza conoscere i fatti in dettaglio. Nel caso in questione, spetta all'organo interessato chiarire la situazione e segnalare all'Ufficio eventuali irregolarità, affinché quest'ultimo possa valutare le misure da prendere.

3. Secondo l'articolo 11 capoverso 1 frase introduttiva LParl ogni deputato è personalmente responsabile della completezza e della correttezza delle informazioni presenti nel registro. L'Ufficio non dispone dei mezzi sufficienti per verificare tali informazioni. Esso non ha pertanto conoscenza di "altre simili relazioni d'interesse" che non figurano nel registro.

4. Il diritto vigente non prevede un obbligo di ricusazione particolare per i membri delle commissioni e delle delegazioni di vigilanza. Si applica l'articolo 11 capoverso 3 LParl: i parlamentari che hanno un interesse personale diretto (p. es. a causa di un legame contrattuale) in un oggetto in deliberazione sono tenuti a indicarlo quando si esprimono nella Camera o in una commissione. Nelle commissioni e nelle delegazioni di vigilanza la prassi vuole che il deputato interessato direttamente e personalmente da un oggetto in deliberazione si ricusi. In caso di dubbi sull'esistenza di un conflitto d'interessi, la decisione spetta alla commissione, alla sottocommissione o alla delegazione in cui siede il deputato. Secondo l'ufficio spetta alle commissioni di vigilanza prendere l'iniziativa per l'emanazione di una regolamentazione speciale in materia di alta vigilanza. La Delegazione delle finanze, dal canto suo, ha già deciso di rafforzare l'obbligo interno di indicare le relazioni d'interesse.

5. Se si volesse creare un registro pubblico in cui le unità amministrative della Confederazione siano tenute a notificare agli Uffici delle Camere l'assegnazione di mandati ai membri di organi parlamentari di vigilanza o a ditte nei cui organi di direzione bisognerebbe effettivamente creare le necessarie basi legali. Nondimeno l'Ufficio ritiene che la legge risponda già a questa esigenza di trasparenza, anche se lo fa in modo diverso: secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere c ed e LParl ogni parlamentare deve iscrivere nel registro delle relazioni d'interesse le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali nonché la sua partecipazione a commissioni o ad altri organi della Confederazione. L'Ufficio non reputa necessario modificare il diritto vigente, segnatamente trasferendo la responsabilità di dichiarare i mandati dai parlamentari alle unità amministrative. Come ricordato nella risposta alla domanda 1, spetta ai parlamentari garantire l'esercizio libero e indipendente del loro mandato.

6. L'alta vigilanza parlamentare gode di un'eccellente reputazione presso l'opinione pubblica: per questo l'ufficio ritiene che le regole di incompatibilità vigenti e l'obbligo di segnalare le relazioni d'interesse siano sufficienti. Ogni parlamentare ha il compito di contribuire a preservare l'indipendenza e la credibilità del Parlamento.

Risposta dell'Ufficio.