07.1098 · Interrogazione · 2007-10-03
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Sono anni ormai che la Confederazione ha istituito una statistica chiara sull'abbattimento di specie faunistiche cacciabili. Tuttavia, vengono abbattuti anche animali appartenenti a specie protette, la cui uccisione non è contemplata in nessuna statistica. Un censimento in tal senso sarebbe però importante, poiché permetterebbe di stimare lo sviluppo di tali abbattimenti e le specie interessate.
Al capoverso 3, l'articolo 4 sulla regolazione degli effettivi di specie protette dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RS 922.01) esige che i cantoni comunichino ogni anno all'Ufficio federale il luogo, l'orario e il numero degli abbattimenti avvenuti. Sembra che tale prescrizione non venga rispettata. L'ufficio federale competente non dà, per lo meno, alcun accesso ai relativi dati. Poiché tali dati non sono segreti né confidenziali, si deve partire dal presupposto che i cantoni non forniscono all'ufficio federale i dati oppure che forniscono soltanto dati incompleti.
Chiedo al Consiglio federale di rispondere a quanto segue:
1. Il Consiglio federale come intende garantire, con effetto immediato, il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge e la trasmissione all'ufficio federale competente dei dati cantonali relativi all'abbattimento di specie faunistiche protette?
2. Il Consiglio federale è pronto a pubblicare nella statistica della caccia i dati relativi all'abbattimento di specie faunistiche protette, così come accade già da tempo anche per le specie cacciabili?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo l'articolo 4 capoverso 3 dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, i cantoni sono tenuti a comunicare annualmente all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) gli interventi per la regolazione delle specie protette, purché quest'ultima serva alla protezione degli habitat e alla conservazione della biodiversità. Non sussiste alcun obbligo di notifica specifico quando l'abbattimento di capi appartenenti a specie protette avviene per prevenire danni da selvaggina (art. 12 cpv. 2 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, LCP). Poiché i dati relativi all'abbattimento di capi appartenenti a specie protette sono comunque di interesse generale per la Confederazione, in occasione del loro convegno svoltosi nel giugno 2007 l'UFAM ha chiesto ai responsabili cantonali della caccia se fossero disposti a centralizzare presso l'UFAM la raccolta dei dati sugli abbattimenti. I responsabili della caccia si sono tutti dichiarati disposti a uniformare i relativi dati e a inviarli ogni anno all'UFAM. Inoltre, nell'ambito dell'attuale revisione parziale della LCP il governo esaminerà se, sotto il profilo giuridico, sussiste la necessità di adottare un obbligo di notifica in caso di abbattimento di animali protetti secondo l'articolo 12 capoverso 2.
2. Nell'ambito del convegno annuale dei responsabili cantonali della caccia non si è discusso della pubblicazione della statistica degli abbattimenti. Prima di prendere una decisione in materia, il Consiglio federale vuole dapprima sentire i cantoni in qualità di proprietari dei dati. Al riguardo, l'UFAM svolgerà un'indagine presso i cantoni.
Risposta del Consiglio federale.