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07.3013 · Interpellanza urgente · 2007-03-07

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Malgrado la consapevolezza che si debba agire a favore dell'ambiente, nella popolazione svizzera si riscontra tuttora una scarsa propensione ad acquistare veicoli poco inquinanti o a fare costruire case a basso consumo energetico. Gli elevati costi di sviluppo e le tecniche sofisticate si ripercuotono infatti sul prezzo finale di questo genere di beni. Ammirare i prototipi non è sufficiente; la Confederazione e i cantoni potrebbero incentivare l'acquisto di case e veicoli rispettosi dell'ambiente concedendo sgravi fiscali che li rendano economicamente più attrattivi. Invitiamo pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.

1. È disposto a esaminare seriamente la possibilità di concedere sgravi fiscali nel settore mobiliare e in quello immobiliare per promuovere il risparmio energetico e l'acquisto di tecnologie rispettose dell'ambiente?

2. Sarebbe disposto a concedere sgravi fiscali agli acquirenti di veicoli solari, elettrici o ibridi?

3. Cosa pensa dell'idea di investire, in settori innovativi come quello delle nuove tecnologie di costruzione, una parte del denaro che il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica ha finora destinato al settore delle scienze umane e delle scienze sociali?

4. Quali altri incentivi fiscali si potrebbero introdurre per promuovere le nuove tecnologie?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel settore degli immobili il diritto tributario federale prevede già oggi incentivi fiscali. Infatti, all'articolo 32 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11) il legislatore ha accordato ai contribuenti che possiedono immobili privati sgravi fiscali su investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente. L'autorizzazione alla deduzione di questi investimenti assimilati alle spese di manutenzione è stata concretizzata nell'ordinanza del 24 agosto 1992 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (RS 642.116). Conformemente all'articolo 8, nei primi cinque anni dopo l'acquisizione dell'immobile la quota di deduzione per provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili ammonta al 50 per cento, in seguito al 100 per cento. L'articolo 9 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni garantisce che anche nelle altre sovranità territoriali sono ammesse deduzioni per provvedimenti di risparmio energetico e per la protezione dell'ambiente. Varie misure concernenti il settore mobiliare sono oggetto di dibattiti parlamentari, soprattutto la tassa CO2 sui combustibili volta a ridurre le emissioni di biossido di carbonio, la modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali finalizzata a promuovere i carburanti gassosi e i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili e la modifica dell'imposta sugli autoveicoli secondo un sistema bonus-malus che incentivi l'acquisto di veicoli ad alta efficienza energetica e meno inquinanti (iniziativa del cantone di Berna 05.309, Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli a livello federale). Nel quadro della strategia climatica e dei piani d'azione in materia di politica energetica, il Consiglio federale esaminerà ulteriori misure.

2. Gli autoveicoli elettrici sono già esenti dall'imposta sugli autoveicoli. In questa categoria rientrano anche i veicoli solari. Lo sgravio fiscale per veicoli ibridi è stato l'oggetto della mozione Baader 00.3528 che, nel frattempo, è stata stralciata. Nel suo parere, il Consiglio federale affermava tra l'altro che la concessione di sgravi fiscali non sarebbe stata sufficiente a incentivare la diffusione di veicoli ibridi, che hanno quote di mercato di solo qualche punto percentuale. Le misure fiscali per questi veicoli ibridi verranno invece trattate quando verrà esaminata la suddetta iniziativa cantonale 05.309. Tali misure dovranno essere nel complesso neutrali nell'ottica del bilancio della Confederazione.

3. Nell'ambito della ricerca fondamentale, dal 2004 al 2007 le scienze umane e sociali ricevono in media il 14 per cento dei fondi di ricerca del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS). Se si considera il potenziale disponibile (la quota delle scienze umane e sociali in rapporto al corpo professorale complessivo ammonta attualmente al 26 per cento) e anche nel confronto internazionale questa quota è relativamente bassa. Nell'ambito della ricerca fondamentale libera, i fondi di ricerca vengono attribuiti dal FNS esclusivamente secondo principi di competitività e con un procedimento di tipo bottom-up. Questi criteri hanno dato buoni risultati. Ulteriori provvedimenti non sono quindi necessari. Le domande di ricerca provenienti dal campo della tecnica delle costruzioni possono essere inoltrate al settore "Matematica, scienze naturali e ingegneria" già oggi bene dotato (quota: 38 per cento dei mezzi complessivi del FNS).

4. Nel rapporto del Consiglio federale (Meno burocrazia nella fiscalità, settembre 2004) relativo al postulato del gruppo PPD 03.3313 viene presentata una serie di possibilità per semplificare il sistema fiscale. Una di queste, che occorre vagliare attentamente anche sotto il profilo ambientale, concerne la forfettizzazione delle spese di viaggio (spese per il conseguimento del reddito) ai fini dell'imposta sul reddito, indipendentemente dai chilometri percorsi. L'introduzione di un importo forfettario fisso per chilometro e indipendente dal mezzo di trasporto utilizzato potrebbe fornire un contributo per raggiungere gli obiettivi ecologici. La Conferenza fiscale svizzera sta analizzando le possibilità di uniformare le spese di viaggio e altre spese professionali. Per quanto riguarda altri possibili incentivi fiscali, il Consiglio federale si pronuncerà nell'ambito della strategia sul clima e dei piani d'azione in materia di politica energetica.

Risposta del Consiglio federale.

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