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07.3104 · Interpellanza · 2007-03-21

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

I lavoratori che sono costretti a fare capo alle prestazioni di insolvenza dell'assicurazione contro la disoccupazione sono sovente penalizzati nel ricupero della 13a mensilità. La 13a è infatti esigibile a fine anno (solitamente nel mese di dicembre).

Siccome l'insolvenza copre i crediti salariali solo per i quattro mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento o di moratoria concordataria, il lavoratore perde sovente una fetta non trascurabile della 13a mensilità.

Per una analoga costatazione di ingiustificata penalizzazione dei lavoratori, la legge sull'esecuzione e il fallimento è stata adeguata, riconoscendo alla 13a un privilegio totale e non più circoscritto ai sei mesi antecedenti.

Chiedo perciò al Consiglio federale se, anche in riferimento alla prossima revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, non intenda prendere in considerazione un adeguamento delle attuali disposizioni sull'insolvenza in modo da evitare o attenuare l'attuale perdita che grava sui lavoratori (d'altronde già penalizzati dal fallimento dell'impresa dove operano).

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 52 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza prevede che l'indennità per insolvenza copra i crediti salariali relativi agli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro che ha preceduto la dichiarazione di fallimento.

Per "crediti salariali" si intende innanzitutto il salario determinante secondo l'articolo 5 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, a cui si aggiungono le indennità. Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro. Ne consegue che la 13a mensilità fa parte del salario determinante e pertanto viene considerata pro rata temporis nel versamento dell'indennità per insolvenza.

Per completezza ricordiamo che la nozione d'indennità per insolvenza non copre esattamente il privilegio previsto dall'articolo 219 della legge sull'esecuzione e sul fallimento. L'indennità per insolvenza ha infatti l'unico scopo di garantire a un lavoratore i mezzi finanziari per un periodo limitato e non la compensazione integrale del salario non percepito.

Il Consiglio federale non vede quindi la necessità di modificare la disposizione summenzionata.

Risposta del Consiglio federale.