07.3255 · Interpellanza · 2007-03-23
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
1. Quando ha redatto l'elenco di programmi esteri, il Consiglio federale era consapevole del problema posto dalla diffusione primaria di programmi criptati e ha pensato al fatto che l'obbligo di diffondere imposto agli esercenti di reti via cavo può essere applicato solo se i programmi contenuti nell'elenco sono captabili in Svizzera e che, pertanto, vigono le norme sulla ritrasmissione di cui all'articolo 22 LDA e la tariffa comune 1?
2. Il collegio è consapevole che, in caso contrario, gli esercenti di reti via cavo sarebbero in pratica alla mercé delle emittenti straniere nelle trattative sulle condizioni per la ritrasmissione di un programma che sono obbligati a diffondere?
3. Come dovrebbe comportarsi un esercente di rete via cavo se un'emittente non è interessata a negoziare le condizioni per la ritrasmissione via cavo in Svizzera del suo programma?
Begründung
In base all'articolo 52 capoverso 2 ORTV, il Consiglio federale ha compilato un elenco di programmi esteri che devono obbligatoriamente essere offerti dai fornitori di servizi di telecomunicazione sottoposti all'obbligo di diffusione.
Secondo l'articolo 22 LDA, versando un'indennità fissa alle società di gestione autorizzate, gli esercenti di reti via cavo possono ritrasmettere sulle loro reti via cavo programmi televisivi captabili in Svizzera mediante apparecchi usuali, senza aver concluso un accordo contrattuale con le emittenti in questione. Questa ritrasmissione presuppone che l'emittente non cripti il suo programma al momento della sua diffusione primaria per via terrestre o via satellite. Se invece un programma TV non è captabile in Svizzera, non si applica il monopolio collettivo delle società di gestione autorizzate di cui all'articolo 22 LDA. In pratica questo significa che l'esercente di rete via cavo che vuol ritrasmettere un programma televisivo via cavo deve negoziare e concludere accordi bilaterali con ogni emittente di programmi.
Si può facilmente immaginare quale sia la posizione dell'esercente di rete via cavo che si trova a negoziare con un'emittente consapevole del fatto che il suo interlocutore è costretto dal governo del suo Paese a ritrasmettere il suo programma criptato. Il venditore sfrutterà inevitabilmente la sua posizione di forza proponendo tariffe elevate.
È inoltre possibile che un'emittente straniera non sia interessata a far ritrasmettere i suoi programmi in Svizzera perché per i diritti di diffusione primaria di un film, per citare un esempio, dovrebbe pagare un supplemento sulla tassa d'utilizzazione, dato che quest'ultima è calcolata in base al numero di telespettatori potenziali nella zona di copertura.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'ordinanza sulla radiotelevisione in vigore dallo scorso 1° aprile, il Consiglio federale ha elencato otto programmi televisivi stranieri che gli esercenti di linee svizzeri sono obbligati a diffondere. Si tratta di reti diffuse in una lingua nazionale svizzera e che forniscono un contributo di qualità ai principali programmi d'intrattenimento. Tra queste troviamo Arte, 3sat, TV5 ed Euronews, ossia programmi prodotti a livello sopranazionale grazie a una cooperazione internazionale cui partecipa anche la Svizzera. L'obbligo di diffusione è applicabile anche ai primi canali televisivi delle emittenti pubbliche dei Paesi confinanti (ARD, ORF 1, France 2, RAI UNO), che permettono al pubblico svizzero di avere una visione autentica delle realtà politiche, sociali e culturali di questi Paesi, contribuendo così alla comprensione transfrontaliera.
Nell'emanare gli obblighi di diffusione, il Consiglio federale si è ampiamente basato sull'offerta di programmi già esistente sulle reti di linee. Non intendeva gravare gli esercenti di nuovi oneri, ma evitare l'eventuale soppressione di questi programmi in varie località. I primi quattro canali pubblici dei Paesi confinanti vengono in pratica diffusi in tutte le reti via cavo: ARD è captata dal 100 per cento delle famiglie residenti in Svizzera, RAI UNO dal 99 per cento, France 2 dal 98 per cento, ORF 1 dal 95 per cento.
1./2. Il problema sollevato dall'autore dell'interpellanza non si presenta per alcuno degli otto programmi televisivi stranieri che, in base alla nuova ordinanza sulla radiotelevisione, gli esercenti di linee sono tenuti a diffondere in Svizzera. Ognuno di questi canali è captabile in modo non criptato (via etere o via satellite) in almeno una regione svizzera e l'indennizzo dei diritti d'autore nell'ambito dell'articolo 22 della legge sui diritti d'autore e della tariffa comune 1 della società di gestione avviene in modo automatico e forfetario. Questo riguarda anche i canali ORF 1 e RAI UNO, il cui segnale satellitare è interamente o in parte criptato, ma nella Svizzera orientale e in Ticino possono essere captati in chiaro via etere in analogico.
Se la diffusione tecnica di uno dei programmi sottoposto all'obbligo di diffusione e dunque anche le condizioni di ricezione dovessero cambiare in modo tale da far sorgere i problemi evocati dall'autore dell'interpellanza, il Consiglio federale contatterà le competenti autorità dei Paesi limitrofi per trovare una soluzione soddisfacente. I recenti contatti avuti al riguardo con il ministero degli Esteri italiano hanno dimostrato che nei Paesi confinanti vi è un grande interesse per la diffusione delle reti pubbliche in Svizzera. Se non si dovesse riuscire a trovare una soluzione fattibile, il Consiglio federale può eliminare dall'elenco il canale in questione.
3. La prassi legale stabilisce che un'emittente televisiva straniera non può vietare la diffusione del suo programma tramite le reti di linee svizzere, se i diritti a questo programma vengono indennizzati nell'ambito della tariffa comune 1.
Risposta del Consiglio federale.