07.3324 · Interpellanza · 2007-06-13
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Nel 2002 il Consiglio federale ha bloccato gli averi di Duvalier. Il 3 giugno 2005 questo blocco è stato prorogato di due anni e a inizio giugno 2007 ancora di tre mesi. Sussiste ora più che mai il rischio che a causa del diritto svizzero e della sua interpretazione, un dittatore, che ha depredato il suo Paese già oltremodo povero impedendone il funzionamento per molti anni, tragga ancora profitti per decenni.
Già nel caso di Mobutu la Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE aveva sottolineato la necessità di poter bloccare i fondi dei dittatori per ulteriori tre anni nonostante il fallimento di una procedura di assistenza giudiziaria; il Tribunale federale non l'ha però ascoltata, ma come criterio di giudizio ha riconosciuto il pericolo esistente per l'immagine della Svizzera e la necessità di proteggerla.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Condivide l'opinione espressa ("NZZ" del 6 giugno 2007, pagina 27) dal professor Mark Pieth, docente di diritto penale all'Università di Basilea, secondo cui nella causa Mobutu la situazione iniziale per la decisione del Tribunale federale era completamente diversa (esistenza di una sentenza passata in giudicato di un creditore) e pertanto può entrare in considerazione un'ulteriore proroga del blocco degli averi nel caso di Duvalier?
2. Ritiene che nel caso di fondi bloccati la Svizzera, per proteggere la propria immagine conformemente all'articolo 183 capoverso 3 della Costituzione federale, deve commisurare i termini e le eventuali proroghe di modo che il sistema giudiziario dello Stato richiedente l'assistenza giudiziaria sia in grado di condurre la rogatoria in modo effettivo entro la fine del termine?
3. Come pensa di impedire che la Svizzera sia considerata un Paese che nel caso di gravi violazioni dei diritti dell'uomo garantisce incondizionatamente la protezione delle proprietà dei despoti?
4. Il Consiglio federale ha preso in considerazione l'idea di offrire ad Haiti l'aiuto tecnico per la procedura di assistenza giudiziaria?
5. Che posizione assume nei confronti della raccomandazione del professor Mark Pieth di permettere alla Svizzera, come già avviene in Austria e in Liechtenstein, di disporre una confisca indipendentemente dalla competenza della giurisdizione svizzera?
6. Il Consiglio federale è disposto a colmare al più presto queste lacune legislative? Come intende procedere?
Stellungnahme des Bundesrates
La Svizzera ha tutto l'interesse a evitare che si approfitti della sua piazza finanziaria per depositare averi di origine illecita. A tale scopo, la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) è stata inasprita nel 1996, mentre nel 1998 è entrata in vigore la legge contro il riciclaggio di denaro. Le due leggi citate costituiscono i principali meccanismi volti a identificare, bloccare, confiscare e restituire fondi illeciti.
La lotta contro la criminalità finanziaria è principalmente di competenza delle autorità giudiziarie (procuratori, tribunali). Gli esempi dei casi Marcos, Montesinos e Abacha hanno dimostrato che in generale questo sistema funziona bene. È riconosciuto e praticato a livello internazionale, e inoltre offre agli accusati le garanzie procedurali necessarie.
Tuttavia in alcuni casi, quali quelli di Duvalier e di Mobutu, sono emersi determinati limiti nelle procedure esistenti. In questi due casi, le autorità dello Stato richiedente non erano in misura - almeno temporaneamente - di chiedere l'assistenza giudiziaria o di soddisfare le norme e le condizioni dell'AIMP.
In siffatte circostanze, il Consiglio federale può unicamente bloccare - ma non confiscare - averi stranieri se, per qualsiasi ragione, la procedura ordinaria non funziona e qualora siano compromessi interessi svizzeri. A tale scopo, si basa su una competenza costituzionale in materia di politica estera (art. 184 cpv. 3 Cost.).
Nel caso Duvalier, la Svizzera ha intrapreso tutto il possibile per trovare una soluzione. Dal 1986 - data in cui i fondi sono stati bloccati in esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria da parte di Haiti - la Svizzera si adopera infatti per trovare un sistema atto a soddisfare tale domanda. Poiché tale procedura è rimasta infruttuosa, nel 2002 il Consiglio federale ha deciso, fondandosi sulle proprie competenze costituzionali, di bloccare in Svizzera i fondi Duvalier e quelli del suo entourage. Nel 2005 e nel 2007 ha prorogato il blocco al fine di trovare una soluzione a tale situazione.
1. Sì, le pratiche relative agli averi Mobutu e Duvalier sono effettivamente differenti. Nel primo caso, un creditore in Svizzera poteva far valere una sentenza definitiva ed esecutiva per l'ammontare del suo credito. Il Tribunale federale ha ordinato che tale importo fosse sbloccato. Non è il caso della pratica Duvalier.
2. Le misure prese dal Consiglio federale devono rispettare i principi dello Stato di diritto. Soltanto una procedura, concreta e allo stesso tempo conforme alle norme internazionali ratificate dalla Svizzera, avviata dalle autorità haitiane avrebbe consentito una nuova proroga del blocco dei fondi che sarebbe giunto a scadenza il 31 agosto 2007. Il 13 agosto 2007, il presidente haitiano ha indirizzato una lettera alla presidente della Confederazione mediante la quale la informava che, in riferimento ai fondi bloccati, il governo haitiano era fermamente intenzionato a ricercare soluzioni e mezzi che consentissero il loro rimpatrio ad Haiti, nonché dell'imminente avvio, da parte delle autorità giudiziarie competenti di Port-au-Prince, di procedimenti adeguati contro Jean-Claude Duvalier. Al fine di permettere al governo l'avvio e lo svolgimento di tali procedimenti giudiziari, il presidente haitiano chiedeva al Consiglio federale svizzero di prorogare il periodo di blocco dei fondi. Il governo haitiano ha peraltro già messo in atto iniziative sottoponendo a una valutazione la questione della qualificazione dei fatti e quella relativa alla prescrizione. Tenendo conto della ferma volontà espressa dal governo haitiano di procedere verso la soluzione, il Consiglio federale ha ritenuto opportuno sostenere i suoi sforzi prorogando di dodici mesi il blocco, che sarebbe giunto a scadenza il 31 agosto 2007. Si tratta dell'ultima proroga della decisione iniziale del Consiglio federale del 14 giugno 2002 di bloccare gli averi in questione, che faceva seguito alla procedura di assistenza giudiziaria in materia penale con Haiti, infruttuosa dal 1986.
3. Nel dispositivo di lotta contro gli abusi commessi sulla sua piazza finanziaria, la Svizzera dedica un'attenzione particolare alla problematica degli averi illeciti di proprietà di despoti e di altre persone politicamente esposte. In seguito al caso Marcos, del 1986, la Svizzera ha riveduto la sua AIMP al fine di agevolare e di abbreviare la procedura di assistenza giudiziaria. In collaborazione con il settore bancario e la Commissione federale delle banche - che è l'autorità di vigilanza -, è stato istituito un sistema atto a rafforzare la prevenzione, l'identificazione, il blocco e la restituzione di fondi illeciti. Sul piano multilaterale, la Svizzera ha sostenuto e continua a sostenere gli sforzi volti a combattere la corruzione e a favorire la restituzione di beni di proprietà di despoti. È infatti stata il principale promotore dell'introduzione di una clausola nella Convenzione dell'ONU contro la corruzione che obbliga gli Stati a restituire i fondi illeciti ai Paesi vittime di tale reato. La Svizzera sostiene inoltre attivamente gli sforzi del gruppo G8 dell'ONU e della Banca mondiale in questo settore. Ha dunque dimostrato di sostenere la lotta internazionale contro la corruzione e l'abuso di potere politico non soltanto rilasciando dichiarazioni, bensì anche intraprendendo azioni concrete e significative. Al momento attuale, la Svizzera ha restituito circa 1,6 miliardi di dollari americani, una cifra sicuramente superiore a quella restituita da altre piazze finanziarie.
4. Nel giugno del 2007 una delegazione svizzera si è recata ad Haiti, dove ha avuto un incontro ai massimi livelli con le autorità haitiane allo scopo di sostenerle nei loro sforzi volti a trovare una soluzione pratica al caso Duvalier. A tal fine, la Svizzera aveva offerto la sua assistenza tecnica ad Haiti, segnatamente in vista del deposito di una domanda di assistenza giudiziaria. Sebbene Haiti non abbia ancora formulato la domanda in questione, l'offerta di assistenza tecnica della Svizzera rimane valida per il seguito della procedura.
5./6. Il Consiglio federale sta esaminando le diverse procedure esistenti intese a restituire fondi bloccati in Svizzera, nonché le possibilità offerte dal diritto vigente per gestire situazioni in cui sono coinvolti Stati che non sono in grado di soddisfare i requisiti di una procedura di assistenza giudiziaria. Tale valutazione verte sia sulla legislazione attuale sia sulle modalità e i mezzi a disposizione per assicurare che i fondi restituiti siano correttamente impiegati per opere di utilità pubblica. Se dovessero risultare lacune nella legislazione vigente è ipotizzabile che, all'occorrenza, siano formulate proposte intese a ottimizzare il quadro legale per i casi in cui è evidente che il mal funzionamento del sistema giudiziario di un determinato Paese sta alla base della sua impossibilità di chiedere assistenza giudiziaria o di soddisfare le norme e le condizioni dell'AIMP.
Risposta del Consiglio federale.