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07.3357 · Mozione · 2007-06-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Per una maggiore protezione dei consumatori in Svizzera, il Consiglio federale ha l'incarico di aumentare notevolmente il contributo annuo accordato alle organizzazioni dei consumatori. L'ammontare totale di tale contributo sarà elevato ad almeno un milione di franchi all'anno.

Begründung

Per la protezione dei consumatori la Svizzera non possiede una politica che possa competere con le corrispondenti a livello internazionale, nonostante questa sia contemplata dalla Costituzione federale (art. 97). Il moltiplicarsi delle importazioni, le innovazioni tecniche, il boom delle transazioni elettroniche, la diffusione delle vendite a credito richiedono al consumatore maggiore e migliore informazione. Ciononostante, l'Ufficio federale del consumo continua a disporre di uno scarno organico (sei collaboratori, due dei quali stagisti). Le sovvenzioni accordate alle organizzazioni per i consumatori, inoltre, restano molto limitate. Nel 2007 esse ammontano a 710 000 franchi così suddivisi: 628 920 franchi distribuiti alle quattro principali organizzazioni (ACSI, FRC, KF, SKS), 69 880 attribuiti ad altre associazioni per la loro attività di informazione ai consumatori e 12 000 per la rappresentanza delle associazioni svizzere presso l'Associazione europea per il coordinamento e la rappresentanza dei consumatori nella standardizzazione (ANEC). La sovvenzione che la federazione romanda dei consumatori (FRC) riceve dalla Confederazione non copre neanche il 10 per cento del suo budget totale. Il Consiglio federale deve mantenere la promessa fatta nel 1986 nel suo messaggio a favore della legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC) nel quale affermava che, a lungo termine, i contributi versati alle associazioni di consumatori doveva essere un milione di franchi, per permettere loro l'ottimale svolgimento dei propri compiti. Aggiungiamo inoltre che dal 1986 al 2007 l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha subito una variazione di più 43,8 per cento; considerato tale dato, l'ammontare fissato nel 1986 dovrebbe essere aumentato, oggi, a 1 438 000 franchi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le organizzazioni dei consumatori ACSI (Associazione consumatrici della Svizzera italiana), FRC (fédération romande des consommateurs), kf (Konsumentenforum) e SKS (Stiftung für Konsumentenschutz) possono ottenere un aiuto finanziario dalla Confederazione alle condizioni definite dalla legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0). Secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIC, nel limite dei crediti stanziati, l'aiuto finanziario di cui possono beneficiare dette organizzazioni non può superare il 50 per cento delle spese computabili; esso è finalizzato all'informazione oggettiva e corretta dei consumatori, all'esecuzione di test comparativi e alla negoziazione di accordi sulle dichiarazioni relative a prodotti e servizi. La procedura concernente la concessione di aiuti finanziari è disciplinata dall'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori (RS 944.05), in particolare dall'articolo 11.

Nel corso degli anni, l'ammontare degli aiuti finanziari destinati alle organizzazioni di consumatori e ad altre organizzazioni ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 LIC è aumentato progressivamente, passando da 440 401 franchi nel 2000 a 552 400 franchi nel 2001 e a 714 825 franchi nel 2007.

La politica del Consiglio federale in materia di consumi non mira soltanto alla protezione dei consumatori, bensì anche e soprattutto alla loro responsabilizzazione. Pertanto, il Consiglio federale considera con attenzione l'informazione dei consumatori. Quest'ultima rafforza la loro posizione, rendendoli più consapevoli nelle loro scelte e nella difesa dei loro diritti. Per migliorare l'informazione dei consumatori, il Consiglio federale può contare, oltre che sulle organizzazioni dei consumatori, anche sui servizi dell'amministrazione federale.

In seguito all'apertura del mercato svizzero e all'intensificazione delle relazioni di libero scambio sarà necessario potenziare l'informazione dei consumatori affinché essi possano approfittare delle nuove opportunità che verranno loro offerte. In tale contesto sarà opportuno definire quali risorse finanziarie supplementari occorra destinare all'informazione dei consumatori, considerando, come citato, non soltanto il lavoro svolto dalle organizzazioni dei consumatori, bensì anche quello dei servizi dell'amministrazione federale che sono attivi in questo ambito. L'impiego degli aiuti finanziari concessi alle organizzazioni dei consumatori deve parimenti rispondere a criteri di trasparenza, ragione per cui l'Ufficio federale del consumo deve vigilare sulla corretta attuazione dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori. Un contributo più elevato alle organizzazioni dei consumatori dipende inoltre dalle possibilità finanziarie della Confederazione. Per questi motivi le esigenze dell'autore della mozione non possono attualmente essere prese in considerazione.

Se tuttavia la Camera prioritaria accogliesse la mozione, il Consiglio federale proporrebbe alla seconda Camera la trasformazione in un mandato di verifica.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.