07.3449 · Mozione · 2007-06-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Invitiamo il Consiglio federale a rendere punibile l'abuso virtuale di minori e il tentativo di allacciare un dialogo di carattere inequivocabilmente sessuale tra un minore e una persona palesemente adulta. In mondi virtuali paralleli come ad esempio "Second Life" i giocatori abusano di e violentano minori virtuali. A livello giuridico deve essere chiarito che si tratta di un'offerta pedopornografica, cioè di un reato punibile.
Begründung
Nel frattempo 3,7 milioni di persone di tutto il mondo frequentano la piattaforma "Second Life". Hanno scelto un avatar (un personaggio) ovvero un'identità digitale e, alla stregua di Harry Potter con un teleporter, si muovono attraverso il Paese dalle possibilità virtuali "infinite" - purtroppo anche con intenzioni palesemente perverse. Visto tale successo è probabile che presto sorgano nuove piattaforme simili. Per questo motivo lo Stato deve chiarire sin dall'inizio che anche la violenza carnale virtuale costituisce un reato.
Se non si pone termine all'abuso di Internet a scopi criminali e di sfruttamento sessuale tutta la tecnologia sarà screditata. Questa attività illegale non deve mettere in cattiva luce questo settore economico importante, perché ciò si ripercuoterebbe negativamente sulla piazza svizzera già a medio termine.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Portando l'attenzione sull'abuso virtuale di minori e il tentativo di allacciare un dialogo di carattere sessuale tra un adulto e un minore, la mozione propone due tematiche che vanno affrontate separatamente.
1. Il Consiglio federale condivide l'esigenza avanzata dall'autrice della mozione, secondo cui occorre lottare in modo efficace contro la pedopornografia. Il governo rileva tuttavia che l'articolo 197 del Codice penale (pornografia) è in linea di principio applicabile non soltanto alle rappresentazioni reali, ma anche a quelle virtuali. Per quel che concerne i mondi virtuali paralleli non appare quindi alcuna necessità di legiferare.
Il Consiglio federale è però disposto a chiarire nel dettaglio le questioni sollevate e, se necessario, a proporre un pertinente completamento del Codice penale.
2. Il "tentativo di allacciare un dialogo di carattere inequivocabilmente sessuale" con un minore in Internet configura il cosiddetto grooming. Il termine indica la strategia adottata da un adulto che entra in contatto online con un minore per indurlo ad accettare un incontro durante il quale intende commettere atti sessuali passibili di pena.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 131 IV 105, consid. 8.1) un fatto del genere costituisce un tentativo punibile di commettere atti sessuali con fanciulli (art. 187 in combinato disposto con l'art. 22 CP) soltanto nella misura in cui l'adulto compia determinate azioni dopo aver proposto l'incontro al minore, ad esempio recandosi nel luogo concordato.
Vari Stati (Canada, Gran Bretagna, Australia, e altri ancora) hanno tuttavia provveduto a modificare le loro leggi in modo da punire chi, durante un dialogo a sfondo sessuale con un minore in Internet, proponga un incontro per commettere atti sessuali.
Appare opportuno esaminare l'introduzione di una normativa legale contro il grooming anche in Svizzera.
Il Consiglio federale sostiene la mozione. Si riserva tuttavia la possibilità di sottoporre a un esame più approfondito la necessità di emanare norme in materia, e di proporre in ogni caso al Parlamento di rinunciare a un completamento del Codice penale.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.