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Reintrodurre la libertà di scelta terapeutica in caso di infermità congenite e di altre invalidità nei bambini

07.3609 · Mozione · 2007-10-03

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di adottare le misure necessarie, affinché la decisione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) del 1° novembre 2005, di non più coprire cinque prestazioni di medicina complementare nell'assicurazione per l'invalidità, sia revocata per mancanza di una base giuridica.

Begründung

Nella prefazione alla sua circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità, entrata in vigore il 1° novembre 2005, l'UFAS annuncia che in seguito a una decisione del Dipartimento federale dell'interno del 2 giugno 2005, cinque settori di medicina complementare, cioè medicina antroposofica, omeopatia, terapia neurale, fitoterapia e medicina tradizionale cinese sono stralciati con valenza al 1° luglio 2005 dal catalogo delle prestazioni dell'assicurazione di base e dall'ordinanza sulle prestazioni (Opre), in quanto non soddisfano i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità. Pertanto queste cinque prestazioni di medicina complementare non sarebbero più coperte nemmeno dall'assicurazione invalidità.

Né la legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI), né l'ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI) e nemmeno l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC) prevedono una combinazione delle prestazioni con quelle dell'assicurazione di base ai sensi della LAMal o dell'ordinanza sulle prestazioni.

Per poter concedere i provvedimenti sanitari ai sensi dell'articolo 12 LAI, in virtù della OAI e della OIC tali provvedimenti "devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze mediche esperimentate, e permettere d'integrare l'assicurato in modo semplice e adeguato".

I risultati del programma di valutazione della medicina complementare confermano la particolare idoneità dei metodi di medicina complementare sanitaria nel trattamento dei bambini. In presenza di determinate indicazioni, le terapie di medicina tradizionale non costituiscono un'alternativa valida o implicano un potenziale di rischio considerevole (cfr. rapporto finale del programma di valutazione della medicina complementare, PEK, del 24 aprile 2005).

Nel suo messaggio concernente l'iniziativa popolare "Sì alla medicina complementare" del 30 agosto 2006, il Consiglio federale scrive: "La libertà del paziente di scegliere la terapia auspicata è quindi garantita così come la libertà terapeutica dei medici e dei terapisti non medici."

Questa affermazione non è esatta se i bambini affetti da infermità congenite o da altri problemi di salute non possono essere curati con metodi della medicina complementare. Nei confronti dei genitori coinvolti in prima persona non è giusto che singoli cantoni applichino la circolare e si rifiutino quindi di coprire le prestazioni di medicina complementare per i minorenni, mentre altri cantoni continuino a rimborsarle in assenza di una base giuridica che corrobori la decisione dell'UFAS.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In qualità di "assicuratore malattie" per la cura delle infermità congenite, l'assicurazione invalidità (AI) applica la nozione di carattere scientificamente riconosciuto per concedere prestazioni mediche. La base legale è costituita dall'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite (OIC). Conformemente a questa disposizione, sono considerati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire lo scopo terapeutico nel modo più semplice e funzionale. Stando alla giurisprudenza costante del Tribunale federale (DTF 123 V 60), un metodo di cura è considerato valido dalla scienza medica, vale a dire riconosciuto scientificamente, se è largamente accettato dai ricercatori e dai medici. Il fattore decisivo al riguardo consiste nelle esperienze fatte e nel successo di una determinata terapia. Queste esigenze valide nel settore dell'assicurazione malattie sociale si applicano anche ai provvedimenti sanitari dell'AI. Ne consegue che di regola i costi di una cura non presi a carico dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie perché la sua efficacia non è comprovata secondo metodi scientifici (art. 32 cpv. 2 LAMal) non possono neanche essere assunti dall'AI.

Fondandosi sul rapporto peritale (programma di valutazione della medicina complementare, PEK) e seguendo le raccomandazioni della Commissione federale delle prestazioni, il 2 giugno 2005 il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha deciso che cinque prestazioni di medicina complementare non dovevano più essere prese a carico dall'assicurazione malattie in quanto non soddisfano i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 LAMal). Nella misura in cui le condizioni di assunzione previste dall'articolo 2 capoverso 3 OIC possono essere considerate simili dal punto di vista materiale a quelle dell'articolo 32 LAMal, neanche l'AI è tenuta a coprire prestazioni di medicina complementare. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ne ha preso atto modificando la sua circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità, valida dal 1° novembre 2005. La decisione, presa a livello di circolare, riguarda l'intera AI, applicata in modo uniforme in tutta la Svizzera. È quindi esclusa un'applicazione differenziata a seconda del cantone.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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