Motivi di non entrata nel merito: le disposizioni esecutive dell'ordinanza 1 sull'asilo non sono conformi alla legge?
07.3651 · Interpellanza · 2007-10-04
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Con decisione dell'11 luglio 2007, il Tribunale amministrativo federale si è espresso in merito alla mancanza di documenti d'identità in quanto motivo di non entrata nel merito ai sensi dell'articolo 32 della legge sull'asilo. Nella sua decisione il tribunale afferma che un'autorità non può emanare una decisione di non entrata nel merito se non vi è l'evidenza che la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta e che non vi sono ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. La non entrata nel merito è inammissibile anche qualora si rivelassero necessari ulteriori chiarimenti. Secondo il tribunale, l'obiettivo perseguito dal legislatore era scongiurare il rischio che, a causa della procedura abbreviata, l'autorità commettesse errori d'apprezzamento (dal profilo giuridico o fattuale) ed emanasse decisioni affrettate. Per quel che concerne gli ulteriori chiarimenti, secondo il tribunale una decisione di non entrata nel merito è esclusa già solo se si rivelano necessari accertamenti (anche interni) in relazione alla situazione politica in un determinato Stato o di un determinato gruppo di popolazione oppure in relazione a un evento determinato. La non entrata nel merito è inoltre esclusa se si pongono questioni di diritto che non possono essere risolte senza procedere a ulteriori approfondimenti. Tali chiarimenti non devono necessariamente trovare riscontro negli atti; si tratta piuttosto di esaminare, sulla base di una valutazione globale, se la qualità di rifugiato può essere esclusa in modo manifesto e senza onerose motivazioni.
Viste queste premesse, prego il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. È vero che nell'ambito delle correnti modifiche dell'OAsi 1 si prevede di inserire una disposizione che definisce il termine "ulteriori chiarimenti" dell'articolo 32 capoverso 3 lettera c LAsi in maniera divergente dalla summenzionata definizione del Tribunale amministrativo federale, escludendo ad esempio le ricerche interne, in particolare in Internet o in sistemi d'informazione o di documentazione, oppure le verifiche interne di atti?
2. In caso affermativo, perché il dipartimento competente ha ritenuto necessario inserire una simile disposizione nell'OAsi 1, dopo la conclusione della procedura di consultazione nel giugno 2007 e dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale amministrativo federale dell'11 luglio 2007?
3. Come giudica il Consiglio federale la modifica in questione dell'OAsi 1 (in caso di risposta affermativa alla domanda 1) alla luce della decisione dell'11 luglio 2007, in particolare per quanto riguarda la costituzionalità e la conformità al diritto internazionale nonché in relazione alla volontà del legislatore?
4. È disposto (in caso di risposta affermativa alla domanda 1) a non procedere alla modifica in questione dell'OAsi 1? In caso contrario, quali sono i motivi per cui è disposto a contraddire la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale e la volontà del legislatore?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Nella sua seduta del 24 ottobre 2007, il Consiglio federale ha approvato le ordinanze d'esecuzione della nuova legge sugli stranieri e della riveduta legge sull'asilo, fissando al 1° gennaio 2008 la messa in vigore integrale delle due leggi. Il Consiglio federale ha tra l'altro licenziato una disposizione, contenuta nell'ordinanza 1 sull'asilo 1 (OAsi 1), che precisa la vigente fattispecie della non entrata nel merito a causa della mancanza di documenti (art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi).
In base all'articolo 32 capoverso 2 lettera a LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Tuttavia, si entra nel merito di una tale domanda se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). L'articolo 32 capoverso 2 lettera a e il capoverso 3 sono entrati in vigore il 1° gennaio 2007.
In seguito alle questioni sorte nella prassi, tra l'altro in relazione con la decisione dell'11 luglio 2007 del Tribunale amministrativo federale menzionata nell'interpellanza, è stato necessario precisare a posteriori il concetto di ulteriori chiarimenti contenuto in questa fattispecie eccezionale (art. 28a OAsi 1). L'articolo 28a OAsi 1 prevede quindi che i provvedimenti adottati dall'Ufficio federale per accertare l'identità del richiedente l'asilo (p. es. analisi linguistiche e test di conoscenza del Paese), ricerche interne (p. es. in Internet) o esami interni di documenti non sono considerati ulteriori chiarimenti.
3./4. Nella sua proposta del 25 agosto 2004 alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, proposta volta a modificare la fattispecie della non entrata nel merito per le persone sprovviste di documenti, il Consiglio federale rileva che occorre entrare nel merito di una domanda d'asilo di persone sprovviste di documenti soltanto se si rendono necessarie ulteriori misure probatorie. Tra queste figurano accertamenti quali audizioni completive nonché la richiesta di informazioni alle rappresentanze svizzere (analogamente all'art. 41 LAsi). Conformemente a tale proposta pubblicata anche in Internet, una procedura materiale è avviata soltanto se sono necessarie ulteriori misure di accertamento che contribuiscono a chiarire le questioni aperte riguardanti la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'allontanamento. Per contro, altre misure volte a chiarire l'identità del richiedente l'asilo (p. es. analisi linguistiche, test di conoscenza del Paese, analisi dell'età ossea, verifica dell'autenticità di documenti, accertamenti dattiloscopici eccetera) non sono considerati ulteriori chiarimenti ai sensi dell'articolo 32 capoverso 3 lettera c LAsi. Oltre alle misure atte ad accertare l'identità, anche ricerche interne ed esami interni di documenti possono servire a chiarire l'identità del richiedente. Non è ad esempio possibile svolgere test di conoscenza del Paese senza effettuare ricerche in Internet. Lo stesso vale per la verifica dell'autenticità di documenti, che nella maggior parte dei casi richiede un esame interno di documenti.
L'articolo 32 capoverso 2 lettera a LAsi è conforme alla Costituzione e al diritto internazionale. L'articolo 28a OAsi 1 è una disposizione d'esecuzione, anch'essa conforme alla Costituzione e al diritto internazionale.
Risposta del Consiglio federale.