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07.3683 · Interpellanza · 2007-10-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il rapporto della Commissione sui diritti di proprietà intellettuale, innovazione e sanità pubblica dell'OMS ha raccomandato ai Paesi industrializzati di non tentare, negli accordi commerciali bilaterali, di istituire una tutela della proprietà intellettuale che vada oltre gli impegni presi nell'accordo TRIPS dell'OMC.

Nel 2006, nell'accordo che l'AELS ha concluso con i Paesi del South African Customs Union (SACU: Africa del Sud, Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland), la Svizzera ha rinunciato ad esigere nuovi obblighi in materia di proprietà intellettuale al fine di garantire alle popolazioni interessate una sufficiente alimentazione e l'accesso alle cure, segnatamente per arginare pandemie quali l'HIV/AIDS o l'influenza aviaria.

Nell'ambito dell'AELS, la Svizzera negozia o intende negoziare accordi di libero scambio con Perù e Colombia, da un lato, e Indonesia e India, dall'altro.

1. La Svizzera è pronta a rinunciare ad una modifica della legge sui brevetti e della legge sulla protezione delle varietà vegetali da parte dei suddetti Paesi e quindi ad escludere dagli accordi di libero scambio attualmente in corso le disposizioni legate alla proprietà intellettuale?

2. La Svizzera è pronta ad accettare che questi Paesi sanciscano nella loro legge sui brevetti il diritto dei contadini a salvaguardare, scambiare, riutilizzare e sviluppare le loro sementi e a mantenere delle clausole d'eccezione in materia di brevettabilità del vivente?

3. La Svizzera è pronta a rinunciare a chiedere a tutti i Paesi in via di sviluppo di ratificare nuovi trattati internazionali nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale (ad es. la Convenzione UPOV o il Trattato di Budapest)?

4. La Svizzera è pronta a rinunciare a chiedere l'introduzione negli accordi di libero scambio con tutti i Paesi in via di sviluppo delle disposizioni TRIPS-plus, quali l'introduzione di periodi di protezione esclusiva dei dati di test per l'omologazione dei medicinali, l'estensione della durata dei brevetti per compensare i ritardi nella procedura d'omologazione dei medicinali o l'introduzione di brevetti sui nuovi usi di prodotti farmaceutici?

Stellungnahme des Bundesrates

Come ha già fatto sapere in passato (IP 04.3387), il Consiglio federale è convinto che la protezione della proprietà intellettuale, allo stesso titolo di altri fattori, è importante per la prosperità e il progresso della società. Essa contribuisce a far nascere e prosperare le imprese favorendo lo sviluppo di settori di produzione ad alto valore aggiunto, aspetti importanti non solo per la Svizzera, ma anche per i Paesi in via di sviluppo. Inoltre, una protezione adeguata della proprietà intellettuale costituisce un importante fattore per una piazza economica che mira ad attirare investimenti esteri diretti, investimenti che svolgono un ruolo importante per lo sviluppo economico.

Il Consiglio federale risponde nel modo seguente alle diverse domande:

1. Tutti i Paesi menzionati nell'interpellanza sono Paesi il cui livello di sviluppo economico e tecnologico è già relativamente avanzato. I quattro Paesi sono generalmente interessati a un livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale che oltrepassa, in alcuni ambiti, il minimo multilaterale previsto dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) dell'OMC e dispongono già di una relativa legislazione nazionale. Ad esempio, il Perù e la Colombia hanno proposto un approccio che oltrepassa in alcuni ambiti il livello dell'accordo TRIPS come base per le negoziazioni in corso. L'India e l'Indonesia potrebbero proporre approcci analoghi sulla base delle loro legislazioni nazionali e dei rispettivi interessi. Per tali ragioni e considerando gli interessi svizzeri, il Consiglio federale non è disposto a rinunciare globalmente e sin dall'inizio alle proposte di negoziazione che superano il livello di protezione del TRIPS. Tuttavia, nell'ambito della negoziazione egli terrà conto del livello di sviluppo economico dei partner.

2. Per quanto riguarda la protezione delle varietà vegetali, le proposte dell'AELS non vanno ad intaccare i sistemi informali di approvvigionamento. Più specificamente, le sementi tradizionali non sono sottoposte al regime di protezione dell'Unione per la protezione delle novità vegetali (UPOV) e gli agricoltori non sono costretti a sostituire le loro piantagioni con varietà protette dal regime dell'UPOV. Dato che si tratta della brevettabilità del vivente, quindi di invenzioni biotecnologiche, il Consiglio federale ha già sottolineato in passato che la biotecnologia rappresenta una tecnologia chiave orientata verso l'avvenire il cui sviluppo promette contributi importanti al miglioramento delle condizioni di vita e dell'ambiente. La brevettabilità delle invenzioni in questo settore crea incentivi per gli investimenti nella ricerca, spesso molto costosa, di nuovi prodotti e di metodi vantaggiosi anche per i consumatori dei Paesi in via di sviluppo.

3. L'approccio dell'AELS nella protezione delle varietà vegetali prevede un livello di protezione che corrisponde al regime di protezione della Convenzione UPOV, il che permette di assicurare un giusto equilibrio tra i diritti degli agricoltori e l'incentivo a sviluppare e a mettere sul mercato nuove varietà. L'accordo TRIPS obbliga i Paesi membri dell'OMC a proteggere le varietà vegetali. L'attuazione di tale obbligo di protezione può essere perseguita sia tramite la legge sui brevetti sia tramite un sistema sui generis. Se si sceglie un sistema sui generis, come si è fatto tra l'altro in Svizzera, l'adesione alla Convenzione UPOV costituisce una soluzione semplice e pratica per l'attuazione dell'obbligo di protezione.

Il Trattato di Budapest non fa altro che facilitare la procedura per ottenere un brevetto nel campo dei microrganismi. Un'adesione al Trattato contribuisce quindi a un'attuazione effettiva e semplificata dell'obbligo di brevettare conformemente all'articolo 27.3 (b) dell'accordo TRIPS.

4. Le proposte dell'AELS che riguardano la protezione dei dati di prova non pubblicati utilizzati nell'ambito di procedure di autorizzazione per l'immissione sul mercato di prodotti farmaceutici e fitosanitari prevedono due soluzioni, che offrono un aumento della flessibilità ai governi delle Parti: i dati possono essere protetti da una clausola di esclusività per un numero determinato di anni o da un sistema che consente ai richiedenti di omologazioni supplementari di utilizzare i dati presentati dal primo richiedente partecipando in maniera appropriata ai loro costi di elaborazione. Di conseguenza, questo approccio non impedisce la rapida autorizzazione di prodotti generici ma mira unicamente a evitare che il produttore di prodotti generici possa beneficiare di un vantaggio concorrenziale ingiustificato, il che scoraggerebbe l'investimento nella ricerca di nuovi prodotti. Le proposte dell'AELS non oltrepassano la protezione dei dati di prova dell'articolo 39.3 dell'accordo TRIPS, ma precisano l'attuazione di questo obbligo.

Gli accordi di libero scambio conclusi dall'AELS non prolungano la durata di protezione minima di venti anni dei brevetti prevista dall'accordo TRIPS. Lo strumento dei certificati complementari di protezione è proposto solo per casi particolari e limitati in cui il periodo tra l'iscrizione del brevetto e l'immissione sul mercato dei medicinali e dei prodotti fitosanitari, ivi comprese le procedure ufficiali di autorizzazione, subirebbe ritardi tali da ridurre la durata di utilizzo del brevetto a meno di quindici anni. In tutti i casi, nell'approccio AELS, la durata effettiva della protezione combinata di brevetto e di certificato complementare di protezione è al massimo di quindici anni.

I due strumenti contribuiscono a mantenere l'incentivo a investire nella ricerca e nello sviluppo e a immettere sul mercato nuovi medicinali, anche nei Paesi cui fa riferimento l'interpellanza, contribuendo così in modo considerevole all'approvvigionamento sostenibile di questi mercati con medicinali più efficaci. Allo stesso tempo, gli effetti di queste misure sui costi e sulla disponibilità dei prodotti risultano essere ragionevoli.

Risposta del Consiglio federale.