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07.3695 · Interpellanza · 2007-10-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nelle ultime settimane sono stati resi noti alcuni fatti nuovi secondo cui le assicurazioni sulla vita non gestiscono in modo leale e trasparente il denaro della previdenza. Gli assicurati vengono defraudati ogni anno di 500 a 700 milioni di franchi.

1. Oggigiorno, il fondo delle eccedenze è a disposizione dell'assicuratore come capitale di solvibilità (capitale proprio). Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui in tal modo si vanifica la volontà del legislatore, il quale ha assegnato le eccedenze direttamente e nella misura di almeno il 90 per cento agli assicurati e non agli assicuratori?

2. Il Consiglio federale è d'accordo sul fatto che non vi sia alcuna base giuridica che consenta di accreditare agli assicurati solo una parte (al massimo due terzi) delle eccedenze?

3. Anche il Consiglio federale ritiene che si possa parlare in generale di partecipazione alle eccedenze soltanto quando il denaro è accreditato irrevocabilmente agli assicurati?

4. Gli interessi del fondo delle eccedenze confluiscono nel conto d'esercizio. L'assicuratore partecipa agli interessi derivanti da questo fondo nuovamente nell'ambito della cosiddetta legal quote e quindi ne approfitta due volte. Pure il Consiglio federale è del parere che bisognerebbe correggere l'attuale stato di fatto da cui le assicurazioni sulla vita beneficiano doppiamente?

5. L'intento perseguito dal legislatore con l'articolo 37 LSA era di rendere trasparente le entrate, le uscite, le riserve e i redditi della previdenza collettiva secondo il principio dell'espressione al lordo conformemente alla LPP. Come mai non si pubblicano il conto d'esercizio e il bilancio di ogni singola impresa di assicurazione e ci si limita a comunicare "indicatori" la cui qualità non è chiara?

6. Anche il Consiglio federale è dell'avviso che le spese di amministrazione debbano considerarsi definitivamente pagate attraverso gli emolumenti previsti dallo statuto e che non si dovrebbero riscuotere una seconda volta tasse a carico del fondo delle eccedenze degli assicurati?

7. Il Consiglio federale è d'accordo sul fatto che le quote del fondo delle eccedenze di un'assicurazione sulla vita spettino all'assicurato se questi cambia assicurazione?

8. Alcune assicurazioni sulla vita ottengono dal capitale proprio un rendimento dell'11 a 13 per cento. Dalle cifre pubblicate non emergono indicazioni sull'entità dei mezzi che le assicurazioni sulla vita destinano agli affari secondo la LPP, dato che non esistono prescrizioni sull'attribuzione del capitale proprio. È vero che pur applicando il principio del computo al netto (eccedenza uguale partecipazione all'utile) gli assicuratori avrebbero ottenuto un rendimento del capitale tra il 4,4 e il 5,8 per cento?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale non è a conoscenza di fatti secondo cui le assicurazioni sulla vita non gestiscano in modo "leale" o trasparente il denaro della previdenza oppure di fatti attestanti l'esistenza di una frode. In merito ai singoli punti dell'interpellanza, il Consiglio federale prende posizione come segue:

1. Il fondo delle eccedenze è una voce di bilancio attuariale per la messa a disposizione delle quote di eccedenze spettanti agli stipulanti. Gli importi accreditati al fondo delle eccedenze devono, con riserva dell'articolo 150 lettera c dell'ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011), essere utilizzati in una fase successiva esclusivamente per l'assegnazione agli stipulanti di quote di eccedenze (art. 151 OS). Ne consegue che le imprese di assicurazione non possono disporre liberamente del fondo delle eccedenze.

Altra cosa è il fatto che il fondo delle eccedenze, in ragione della sua particolare natura, possa a determinate condizioni essere computato come capitale sopportante i rischi per adempiere le disposizioni sulla solvibilità in materia di diritto di sorveglianza. Naturalmente, anche in questo caso esso può essere utilizzato unicamente a favore degli stipulanti. Il diritto comunitario prevede la stessa regolamentazione in materia di solvibilità del diritto svizzero sulla sorveglianza delle assicurazioni.

2. L'articolo 37 capoverso 2 lettera a LSA prevede esplicitamente che si debba costituire un accantonamento per la futura partecipazione alle eccedenze, da cui - in una seconda fase - vengono effettuate assegnazioni specifiche per la distribuzione. L'articolo 151 OS ("fondo delle eccedenze") riprende e sviluppa ulteriormente questo concetto: i mezzi attribuiti al fondo delle eccedenze possono, con riserva dell'articolo 150 capoverso 1 lettera c, essere utilizzati esclusivamente a favore degli stipulanti. I mezzi del fondo delle eccedenze devono essere distribuiti agli stipulanti al più tardi entro cinque anni (art. 152 cpv. 2 OS). In uno stesso anno devono di regola essere assegnate, secondo metodi attuariali riconosciuti, quote di eccedenze per un ammontare massimo di due terzi del fondo delle eccedenze (art. 153 cpv. 1 e cvp. 3 OS). Queste assegnazioni devono essere versate l'anno successivo.

3. No. Il fondo delle eccedenze è un'espressione attuariale riconosciuta e in uso ormai da parecchio tempo, comprendente la partecipazione alle eccedenze attribuita al collettivo di assicurati. Pertanto, in questa fase la partecipazione alle eccedenze non spetta ancora al singolo stipulante, ma viene tesaurizzata a suo favore nel fondo delle eccedenze, fino al momento della distribuzione. I mezzi attribuiti al fondo delle eccedenze devono essere distribuiti al più tardi entro cinque anni.

4. Se limita la quota di distribuzione al minimo previsto per legge, vale a dire al 90 per cento, e non accorda inoltre nessuna distribuzione supplementare negli anni successivi, l'impresa di assicurazione partecipa sia alla distribuzione delle eccedenze del fondo sia, una seconda volta, ai redditi degli attivi attribuiti al fondo delle eccedenze, per un quota pari al 10 per cento.

Come già asserito dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Heberlein 07.3310, l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) verifica pertanto con quali misure, ad esempio integrando le disposizioni in materia di contabilizzazione nel conto d'esercizio, si possa abolire questo meccanismo svantaggioso per il collettivo di assicurati.

5. Conformemente allo schema di pubblicazione, l'UFAP pubblica i conti d'esercizio delle singole imprese di assicurazione operanti nel settore della previdenza. Il conto d'esercizio riguarda unicamente il prodotto LPP. L'articolo 37 LSA e l'articolo 140 OS precisano quali informazioni devono fornire le imprese di assicurazione. Trattandosi di un conto d'esercizio per un singolo prodotto, né la legge né l'ordinanza prevedono l'allestimento di bilanci. Il conto annuale dell'assicurazione sulla vita, che comprende tutte le attività ed è formato da un bilancio e da un conto dei profitti e delle perdite, viene parimenti pubblicato.

6. Il fondo delle eccedenze non viene gravato né di tasse né di altri costi. Le spese amministrative sono addebitate al conto d'esercizio quali spese.

7. No. Il fondo delle eccedenze, come spiegato nella risposta alla domanda 1, è una voce di bilancio attuariale per la messa a disposizione delle quote di eccedenze spettanti agli stipulanti. Esso spetta all'intero collettivo di assicurati, senza che sue singole parti siano già state assegnate ai singoli contratti assicurativi. La restituzione di una parte del fondo delle eccedenze in caso di risoluzione di contratti sarebbe contraria alla funzione del fondo delle eccedenze (si veda la risposta alla domanda 2) e andrebbe a scapito del rimanente collettivo di assicurati.

8. In effetti non è possibile fornire indicazioni precise sul rendimento del capitale proprio delle imprese di assicurazione sulla vita negli affari secondo la LPP, in quanto il capitale proprio è utilizzato non solo per un singolo prodotto ma per l'intera attività assicurativa che deve pure garantire. Inoltre, bisogna tenere presente che il metodo basato sul risultato non è finora mai stato utilizzato, poiché le condizioni di mercato non hanno mai raggiunto gli ordini di grandezza richiesti. Pertanto, dal punto di vista della sorveglianza si possono adottare unicamente modelli matematici che devono essere esaminati su serie temporali più lunghe. Per quanto riguarda le cifre pubblicate nei media, si tratta di cifre tratte da modelli di calcolo che sono state estrapolate arbitrariamente dal contesto generale e ignorano gli anni con rendimento negativo.

Risposta del Consiglio federale.