Consentire il trasporto di energia termica dalle aziende agricole alle zone edificabili
08.3083 · Mozione · 2008-03-13
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare, il più presto possibile, le disposizioni legali in vigore al fine di poter trasportare, anche su grandi distanze, verso le zone edificabili l'energia termica, prodotta in un'azienda agricola, in una rete di distribuzione di calore a distanza.
Begründung
Secondo l'articolo 16a capoverso 1bis della legge sulla pianificazione del territorio, edifici e impianti necessari alla produzione di energia a partire dalla biomassa, o necessari per impianti di compostaggio loro connessi, possono essere ammessi in un'azienda agricola in quanto conformi alla zona se la biomassa trattata è in stretto rapporto con l'agricoltura, nonché con l'azienda medesima.
Se un contadino costruisce un impianto di biogas conforme alla zona, può introdurre, nella rete di condotte, la corrente proveniente da una centrale termoelettrica a blocco e contribuire così all'approvvigionamento elettrico della zona edificabile. Ai sensi dell'articolo 34a capoverso 1 lettera d dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT), anche il calore recuperato dalla centrale termoelettrica a blocco può essere trasportato nelle zone edificabili. Se invece il contadino istalla un impianto di riscaldamento a cippato non ha il diritto di trasportare il calore generato per una lunga distanza nella zona edificabile. Il calore, in virtù dell'articolo 34a capoverso 1 lettera c OPT, può essere utilizzato solo per edifici e impianti che, unitamente al nucleo dell'azienda, formano un gruppo di edifici. I termini "nucleo dell'azienda" e "gruppo di edifici", che ricorrono nella suddetta disposizione, sono molto restrittivi. Il calore generato può quindi al massimo essere utilizzato in un piccolo casale con edifici molto ravvicinati. De facto, il trasporto di energia termica da una zona agricola verso una zona edificabile tramite una piccola rete di teleriscaldamento non è ammesso e non può essere autorizzato.
Il Consiglio federale, con la modifica del 4 luglio 2007 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, ha emanato all'articolo 34a capoverso 1 lettera c una restrizione inopportuna a scapito del settore agricolo, ostacolando pure le possibilità di produzione di energia decentralizzata e sensata sul piano ecologico al di fuori delle zone edificabili. All'articolo 16a capoverso 1bis della legge sulla pianificazione del territorio occorre quindi precisare che il calore prodotto grazie ad impianti conformi alla zone può essere trasportato anche su grandi distanze.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 16a capoverso 1bis, integrato nella legge sulla pianificazione del territorio il 23 marzo 2007, gli edifici e gli impianti necessari alla produzione di energia dalla biomassa nelle zone agricole possono essere autorizzati a determinate condizioni. Questa disposizione riguarda quegli impianti in cui l'energia prodotta dalla biomassa è trasformata in una forma di energia più facilmente disponibile, trasportabile, immagazzinabile e/o di maggiore qualità. In particolare, essa consente a un impianto di biogas in un'azienda agricola di trattare, oltre al concime dell'azienda ed ulteriori substrati agricoli, anche altri co-substrati non agricoli ricchi di energia. La nuova disposizione concerne pure gli impianti per la produzione di elettricità dalla biomassa - incluso il legno - e per la distribuizione del relativo calore residuo.
La richiesta sollevata dall'autore del presente intervento, volta a utilizzare il legno quale fonte indigena e rinnovabile (e quindi di grande importanza in materia di politica energetica) anche per soli scopi di riscaldamento, risulta giustificata. Il Consiglio federale è quindi disposto a cercare margini di manovra più ampi di quelli previsti all'articolo 34a capoverso 1 lettera c OPT, al fine di allentare le disposizioni relative alle costruzioni al di fuori delle zone edificabili. L'interpretazione, nella misura necessaria e opportuna, del suddetto articolo dovrà consentire di raggiungere l'obiettivo auspicato e dovrà tenere in debita considerazione la separazione tra le zone edificabili e quelle non edificabili. Il Consiglio federale intende compiere questo passo a livello di ordinanza.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.