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08.3133 · Interpellanza · 2008-03-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il 28 settembre 2007 il Consiglio federale ha approvato la nuova ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile. Essa è stata pubblicata il 13 novembre 2007 nella raccolta ufficiale e posta in vigore il 1° gennaio 2008. In certi casi, ha comportato un aumento degli emolumenti di gran lunga superiore al 100 per cento. È il caso dell'iscrizione nella matricola degli aeromobili di un aeromobile con peso inferiore o pari a 5,7 tonnellate o di un elicottero monomotore: l'emolumento è passato da 85 franchi a 400 franchi. Oppure, per l'approvazione di un'impresa di manutenzione, gli emolumenti sono ora calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario compreso tra 2000 e 15 000 franchi. Finora un'azienda di piccole dimensioni con un effettivo di cinque persone doveva corrispondere al massimo 2200 franchi.

Begründung

Questa ordinanza non contribuisce ad aumentare la sicurezza dell'aviazione e non prevede prestazioni supplementari rispetto al passato. Il maggiore onere dell'UFAC in materia di vigilanza dipende dall'aumento della densità normativa e dal carico amministrativo eccessivo che non significano necessariamente un miglioramento della sicurezza operativa. L'adeguamento degli emolumenti colpisce in particolar modo l'aviazione generale, gli esercenti di aeromobili, le imprese di manutenzione, le attività sportive legate al volo e le scuole di volo. Questi aumenti massicci decisi a breve termine hanno suscitato il malcontento negli ambienti interessati e in modo generale dell'aviazione svizzera.

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Non è sproporzionato e quindi illecito l'aumento degli emolumenti di ben oltre il 100 per cento?

2. Non è vero che l'aumento del numero dei posti di lavoro all'UFAC dipende dall'accresciuta densità normativa e dal maggiore carico amministrativo e che non migliorerà la sicurezza operativa dell'aviazione?

3. Il Consiglio federale non condivide l'opinione secondo cui, l'aumento degli emolumenti avrà pesanti conseguenze per le imprese aeree commerciali e le imprese di manutenzione che dovranno far fronte a maggiori costi, svantaggi concorrenziali e all'incertezza dei propri posti di lavoro?

4. Non ritiene che l'aumento di questi emolumenti contribuirà ad inasprire la problematica già esistente della carenza di nuove leve tra i piloti?

5. Perché ritiene che uno degli obiettivi principali dell'UFAC sia quello di disporre del grado più elevato possibile di copertura dei costi? Al DATEC non è stato conferito un mandato legale chiaramente definito al servizio dell'aviazione svizzera?

6. Perché i diretti interessati hanno dovuto apprendere dai media la decisione del Consiglio federale quando invece precedentemente si erano confrontati in modo approfondito e costruttivo con le proposte dell'UFAC?

7. Che importanza attribuisce il Consiglio federale all'aviazione? Non ritiene che l'aviazione svizzera abbia un ruolo in particolare sul piano economico?

8. È disposto a riesaminare l'aumento degli emolumenti prima che siano adottate ulteriori misure politiche e giuridiche?

Stellungnahme des Bundesrates

La revisione dell'ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile si basa su un mandato politico del 2004 impartito, da un lato, dal Parlamento e dal Consiglio federale nel quadro dell'approvazione dei mezzi finanziari (decreto del Consiglio federale del 25 febbraio 2004, trattato e approvato dal Parlamento nella sessione estiva 2004; numero dell'oggetto 04.015) destinati all'aumento dell'effettivo dell'UFAC per un totale di 60 posti, dall'altro, dal Controllo federale delle finanze a seguito di una verifica delle entrate provenienti dalla riscossione degli emolumenti dell'UFAC (Controllo federale delle finanze: Bericht über die Prüfung der Einnahmenrubrik Gebühren sowie deren Kostendeckungsgrad, 9 luglio 2004). Il Consiglio federale e l'Assemblea federale hanno ribadito questa volontà nel 2007, approvando un nuovo ampliamento dell'effettivo dell'UFAC che dovrà avvenire senza gravare sul bilancio (decreto del Consiglio federale del 30 maggio 2007).

L'entrata in vigore della nuova ordinanza sugli emolumenti permetterà, nella legislatura 2008-2011, di aumentare il grado di copertura dei costi dell'UFAC dal 12 per cento al 15 per cento circa. L'ammontare degli emolumenti è calcolato perlopiù in base al tempo effettivamente impiegato. Inoltre, nell'ordinanza si tiene conto del fatto che dal 1996 non è più stato compensato il rincaro pari a circa il 10 per cento.

Nonostante il maggior volume di proventi degli emolumenti riscossi, il grado di copertura dei costi (15 per cento) è modesto e dipende dal fatto che le attività generali di vigilanza, per esempio la tutela degli interessi dell'aviazione civile svizzera a livello nazionale e internazionale e le attività legislative, non possono essere finanziate con gli emolumenti dato che non possono essere imputate singolarmente a ogni persona o società facente capo alla vigilanza.

1. Un aumento degli emolumenti è legittimo e proporzionato se sono rispettati il principio della copertura dei costi e quello dell'equivalenza. Nel caso dell'aumento degli emolumenti dell'UFAC, questi principi sono stati osservati. In certi casi l'aumento può sembrare elevato, ma questo aspetto non è rilevante fintantoché la compensazione delle prestazioni e la copertura dei costi restano nel quadro della proporzionalità.

2. Il Consiglio federale ha deciso che nella prima fase del nuovo ampliamento dell'effettivo dell'UFAC saranno creati posti di lavoro soltanto nel settore della sicurezza. Ciò significa che il nuovo personale assunto si occuperà esclusivamente di attività legate alla sicurezza. In questo modo sarà possibile migliorare ulteriormente il livello di sicurezza, efficiente e attivo, sulla base di un sistema di gestione globale e moderno reattivo alla crescente densità normativa. Inoltre saranno ridotti i tempi amministrativi connessi al settore della sicurezza. L'aumento dell'effettivo contribuirà quindi chiaramente a migliorare il livello di sicurezza.

3. Secondo lo studio sull'importanza dell'aviazione civile per l'economia svizzera (Infras: Volkswirtschaftliche Bedeutung der Luftfahrt in der Schweiz, 8 septembre 2006; http://www.bazl.admin.ch/dokumentation/

studien/) elaborato su mandato dell'UFAC e degli ambienti aeronautici svizzeri (Aerosuisse, Swiss International Airport Association), l'aviazione civile genera ogni anno in Svizzera un valore aggiunto di circa 24,2 miliardi di franchi. I proventi supplementari dell'UFAC, stimati a circa 4 milioni di franchi (su un totale di proventi degli emolumenti stimati a circa 11 milioni di franchi), rappresentano in paragone un importo modesto. Rapportando questa stima al numero annuo di passeggeri in arrivo in Svizzera, o in partenza dalla Svizzera, risulterebbe un aumento dei costi per passeggero e per volo di appena 10 centesimi.

4. Come illustrato al punto 3, l'aumento degli emolumenti dell'UFAC grava solo marginalmente sull'industria aeronautica. La carenza di nuove leve tra i piloti è una conseguenza diretta della prosperità dell'aviazione civile e non ha alcun nesso con gli emolumenti dell'UFAC. Malgrado gli aumenti, gli emolumenti non sono eccessivi e, considerati i costi di formazione dei piloti, sono modesti.

5. Il Consiglio federale non sostiene che uno dei principali obiettivi dell'UFAC sia mantenere il grado di copertura dei costi al livello più elevato possibile. Ritiene però che con il 12 per cento circa questo tasso sia debole e che debba pertanto essere aumentato. Paragonato a quello di altri settori, un tasso di copertura del 15 per cento resta basso. Per esempio, la divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari copre i suoi costi quasi esclusivamente con i proventi degli emolumenti (grado di copertura dei costi nel 2006: 99 per cento). Anche Swisstopo (2006: 56 per cento), l'UFCOM (2006: 62 per cento) e MeteoSvizzera (2006: 50 per cento) presentano percentuali migliori dell'UFAC (fonti per il grado di copertura dei costi: rapporti annuali 2006 delle singole unità amministrative).

6. Le cerchie interessate sono state consultate in via preliminare e informate contemporaneamente della data d'entrata in vigore dell'ordinanza. Dopo l'approvazione del testo da parte del Consiglio federale e la pubblicazione nella raccolta ufficiale, gli stessi destinatari hanno ricevuto ulteriori informazioni. Il Consiglio federale comprende comunque che gli attori dell'aviazione civile avrebbero gradito essere informati immediatamente dopo l'approvazione della nuova ordinanza sugli emolumenti dell'UFAC. Si ribadisce tuttavia il principio della pubblicazione degli atti normativi; informare in modo uniforme tutti i potenziali destinatari non è né possibile né opportuno.

7. Nel rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera 2004 (05.011, Rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera 2004, 10 dicembre 2004; http://www.bazl.admin.ch/themen/lupo/00292/index.html?lang=it), il Consiglio federale ha ampliamente riconosciuto la notevole importanza economica dell'aviazione civile svizzera.

8. Il Consiglio federale aveva ritenuto corretti e proporzionati gli emolumenti accuratamente calcolati dall'UFAC e resta saldo nella sua decisione. Inoltre, l'UFAC sta attualmente riesaminando gli emolumenti che hanno suscitato le critiche maggiori.

Risposta del Consiglio federale.