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08.3188 · Postulato · 2008-03-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di preparare un mandato negoziale per una convenzione internazionale o un accordo bilaterale sulla deontologia finanziaria con l'UE o addirittura con una cerchia più ampia di Stati; tale convenzione o accordo dovrebbe:

- legare la Svizzera e tutti gli Stati dell'UE a tutti i territori che ne dipendono di diritto (segnatamente: Isola di Man, Jersey, Guernsey, Isole Vergini britanni-che, Antigua, Antille olandesi) e di fatto (Andorra, Monaco, San Marino, Lie-chtenstein) oltre ai Paesi in diretta concorrenza con la Svizzera (Lussembur-go, Regno Unito, Austria);

- aspirare a un'applicazione universale che tocchi anche le piazze finanziarie extraeuropee, in particolare New York, Hong Kong e Singapore;

- puntare all'introduzione di uno standard comune elevato in materia di:

- protezione della personalità finanziaria ed economica delle persone (segreto bancario),

- gestione degli averi non rivendicati,

- lotta contro le tecniche classiche di riciclaggio di denaro e di perpetrazione di altri reati finanziari e contro lo sviluppo di nuove tecniche in tali ambiti,

- competenza e procedura d'inchiesta delle autorità fiscali,

- obbligo per gli operatori finanziari di verificare strettamente l'applicazione (compliance) di tali norme.

- consentire sin dall'inizio dei negoziati di mettere in luce non solo l'eccellenza delle disposizioni adottate dalla Svizzera e dalla sua piazza finanziaria riguar-do alla maggior parte delle questioni, ma anche il rigore con cui vengono at-tuate tali disposizioni.

Begründung

Lamentarsi, strepitare e lanciare invettive: un ben triste atteggiamento che non apre alcuna prospettiva. È molto più promettente accettare il dibattito e pretendere la reciprocità, cogliere l'occasione per riguadagnare lustro, vale a dire passare all'attacco. Pur godendo di importanti vantaggi concorrenziali nel campo della deontologia finanziaria, il nostro Paese è incapace di venderli, ostinato com'è a difendere il rifiuto di collaborare al perseguimento dei reati di evasione fiscale. Una posizione che a termine è peraltro già condannata; sarebbe dunque molto più etico e pagante prepararsi alla sua scomparsa, invece di difenderla come se fosse il ridotto nazionale. Smuovendo questa situazione riconquisteremo i vantaggi legati alla buona reputazione, che meritiamo sotto quasi tutti gli aspetti della deontologia finanziaria. Costringeremo inoltre i nostri principali concorrenti ad affrontarci laddove essi in generale non sottostanno a standard severi come i nostri e pertanto traggono giovamento da una grave distorsione della concorrenza, compiacendosi cinicamente dei nostri problemi di immagine che oggi dipendono soltanto dalla questione dell'evasione fiscale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il postulato suggerisce l'elaborazione di uno standard internazionale elevato in ambito di etica finanziaria mediante l'istituzione di una nuova convenzione internazionale. In tal modo la Svizzera dovrebbe fare valere le sue severe regole in materia e diffondere un'immagine più positiva della piazza finanziaria Svizzera all'estero e in Patria. Il Consiglio federale condivide il parere che l'integrità della piazza finanziaria Svizzera e la sua reputazione internazionale sono di somma importanza:

1. La preservazione dell'integrità della piazza finanziaria Svizzera costituisce una preoccupazione costante della Svizzera, un Paese dotato di un settore finanziario molto sviluppato, e rappresenta uno degli obiettivi fondamentali della politica quadro della Svizzera nei confronti della sua piazza finanziaria. L'integrità implica una lotta costante, segnatamente contro la criminalità economica, il riciclaggio di denaro, la corruzione e il terrorismo. A livello interno la Svizzera ha sviluppato un dispositivo efficace di lotta contro gli abusi, che comprende un sistema di assistenza giudiziaria e di norme settoriali di assistenza amministrativa.

2. A livello internazionale numerosi strumenti giuridici e standard politici internazionali esistenti stabiliscono già regole deontologiche finanziarie molto elevate. La Svizzera adempie in ampia misura questi standard. Nel campo della sorveglianza delle attività finanziarie e della lotta contro le infrazioni, come il riciclaggio di denaro, gli standard del Groupe d'Action financière (GAFI) costituiscono norme internazionali di riferimento e godono di una portata pressoché universale. Occorre parimenti citare le norme contenute nelle Convenzioni del Consiglio d'Europa o dell'ONU, segnatamente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

3. Per quanto concerne la sua politica fiscale la Svizzera ha sviluppato una rete molto ampia di convenzioni di doppia imposizione e di accordi di assistenza giudiziaria e amministrativa in materia doganale e fiscale. A livello multilaterale la Svizzera partecipa attivamente ai lavori dell'OCSE e dell'ONU.

4. Per garantire la sua reputazione di piazza finanziaria Svizzera integra, sottoposta a norme severe, sono necessarie una buona informazione e comunicazione a livello nazionale e internazionale. La Svizzera provvede a diffondere di continuo informazioni fattuali sul sistema e sulla prassi giuridica svizzeri per colmare l'assenza di conoscenze in merito in Patria e all'estero e combattere i pregiudizi tenaci.

5. A tale scopo essa diffonde segnatamente informazioni sul sistema e sulla prassi svizzeri in materia, partecipando ai lavori degli organismi internazionali e influenzandone le norme. Il sistema svizzero è in tal modo conosciuto e riconosciuto da questi organismi. In seno al GAFI la Svizzera ha ad esempio fortemente influenzato le regole preventive relative alle persone politicamente esposte e ancorato il principio della "conoscenza del cliente" negli standard del GAFI. La Svizzera è peraltro un pioniere nello sviluppo di procedure di bloccaggio, sequestro e restituzione di averi riciclati di potentati, un'esperienza che essa fa ad esempio valere presso la Banca mondiale o l'ONU.

6. Nel 2007 la Svizzera è divenuta membro del Forum per la stabilità finanziaria (Financial Stability Forum), un organismo che raggruppa le principali istituzioni finanziarie internazionali, gli organismi di regolazione e di sorveglianza internazionali, nonché le autorità nazionali delle piazze finanziarie di rilievo. Fanno parte delle istituzioni precitate il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale, la Banca dei regolamenti internazionali, il Comitato di Basilea sul controllo bancario e l'Organizzazione internazionale delle commissioni titoli. Da allora sono ulteriormente accresciute le possibilità di influenzare le norme e le politiche di queste istituzioni chiave e di competere ad armi pari con le altre piazze finanziarie.

7. L'elaborazione di questi strumenti internazionali - tramite i quali la Svizzera fa valere i suoi vantaggi concorrenziali, segnatamente sul piano deontologico - promuove lo sviluppo di un standard e di un terreno concorrenziale comuni (level playing field). Questa circostanza è rafforzata dal fatto che la Svizzera si schiera a favore dei principi di parità di trattamento e di trasparenza in fase di negoziazione degli standard precitati o di sorveglianza della loro attuazione.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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