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08.3425 · Interpellanza · 2008-06-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Durante la stesura del libro "ATTAC contro l'impero Nestlé", il gruppo di redattori è stato infiltrato da una persona stipendiata da una società di sicurezza operante per conto di Nestlé. Questa persona ha partecipato alla redazione utilizzando un falso nome in diverse circostanze e informando direttamente i suoi committenti sull'avanzamento dei lavori. Sembra che la polizia cantonale vodese ne fosse al corrente. Questi fatti sono giunti a conoscenza di Transparency International e confermati durante la trasmissione "Temps présent" della TSR. È particolarmente scioccante che il settore privato ricorra a pratiche che sono state stigmatizzate dai poteri pubblici molti anni orsono. Il fatto che la polizia tolleri o persino incoraggi tali pratiche rende la situazione ancora più grave. L'immagine della Svizzera è seriamente compromessa. Occorre perlomeno ostacolare e bloccare tali attività.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. È al corrente delle circostanze di questa vicenda e, in caso affermativo, quale è la sua valutazione?

2. Le basi legali per porre rimedio alla situazione sono sufficienti e, se del caso, quali complementi o modifiche sarebbe possibile apportare?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In seguito alla diffusione della trasmissione televisiva "Temps présent" della TSR, il competente servizio dell'Ufficio federale di polizia ha debitamente informato il capo del DFGP sugli avvenimenti descritti nell'interpellanza. Il servizio in questione era unicamente a conoscenza del fatto che nel 2003, nel contesto del vertice del G8 a Evian, Securitas aveva raccolto dati su gruppi propensi alla violenza. I servizi del DFGP non sono mai stati in contatto con la persona impiegata da Securitas e non hanno acquisito alcuna informazione da essa ottenuta durante la sua attività. In seguito alle rivelazioni apparse sui media, il Consiglio di Stato del cantone di Vaud ha incaricato un ex giudice cantonale di allestire un rapporto sui fatti. Su denuncia penale è stata inoltre aperta un'inchiesta penale. Dal canto suo, l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha avviato accertamenti fondandosi sull'articolo 29 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD). Le persone che si ritengono vittima di tali azioni possono inoltre adire i tribunali civili per lesione della personalità. Il Consiglio federale non ritiene dunque di dover intervenire in tale questione.

2. Le attività delle società di sicurezza private come Securitas sono rette principalmente dal diritto cantonale. Alcune legislazioni cantonali disciplinano anche le attività di investigatori privati, che sottopongono ad autorizzazione. L'articolo 15 capoverso 1 del regolamento di applicazione del 17 dicembre 1976 della legge ticinese sulle attività private di investigazione e di sorveglianza prevede che un agente privato deve astenersi dall'effettuare appostamenti o pedinamenti che possano costituire motivo di molestia o di intimazione. Il capoverso 2 di questo articolo gli vieta inoltre di assumere informazioni sulle attività politiche e sindacali dei cittadini, come pure sulla loro sfera privata in genere, in modo non proporzionato a un interesse lecito del mandante. Il cantone di Vaud ha adottato una legge sulle società di sicurezza, ma non prevede regole speciali per l'attività di investigatori privati.

Anche diverse disposizioni del diritto federale sono applicabili ai fatti in questione. Chi tratta dati personali non deve ledere illecitamente la personalità delle persone interessate (art. 12 cpv. 1 LPD). In caso di lesione della personalità, la persona interessata può adire un tribunale civile conformemente agli articoli 28 a 28l del Codice civile (art. 15 LPD). L'IFPDT può intervenire d'ufficio per accertare i fatti, facoltà di cui si è avvalso nella fattispecie. Il nuovo articolo 7a LPD, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, rafforza inoltre la protezione dei privati, poiché i detentori della collezione di dati sono ora tenuti a informare spontaneamente una persona di cui vengono raccolti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità. Se non si tratta di dati di queste due categorie, l'interessato deve perlomeno avere la possibilità di informarsi sulla raccolta. Sul piano penale, se le informazioni sono acquisite mediante apparecchi di registrazione del suono e delle immagini possono essere presi in considerazione anche gli articoli 179bis a 179novies del Codice penale. Se la persona che ricerca informazioni non rispetta l'obbligo di informare l'interessato o l'obbligo di notificare la collezione di dati all'IFPDT sono applicabili anche gli articoli 34 capoverso 1 lettera b numero 1 e 34 capoverso 2 lettera a LPD.

Pertanto esiste già un'ampia gamma di mezzi legali, a livello federale e cantonale, per lottare contro gli abusi commessi nella sorveglianza di privati da parte di altre persone private. Spetta principalmente ai cantoni potenziare la sorveglianza delle società di sicurezza private e delle attività di investigazione. D'altronde, alcuni di essi, come il cantone del Ticino, applicano già disposizioni in merito. Secondo i dati raccolti nel 2005, l'attività di investigatore privato sottostà ad autorizzazione in 14 cantoni. Tuttavia, le rispettive normative non vanno così lontano come quella ticinese. Il Consiglio federale intende seguire attentamente l'evolversi della situazione e non esclude, se necessario, l'adozione di provvedimenti legislativi.

Risposta del Consiglio federale.