08.3704 · Interpellanza · 2008-10-03
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Dopo che per circa 25 anni l'acquisto di capi in pelliccia era divenuto giustamente una questione morale, la pelliccia è ritornata prepotentemente di moda. E oltre che nel segmento del lusso (per esempio cappotti e colli di pelliccia), i capi in vera pelliccia hanno fatto ingresso anche in Svizzera nel segmento di mercato a basso prezzo: magliette e giacche con applicazioni, guarnizioni o decorazioni in pelliccia.
1. Considerando che le discutibili condizioni in cui avviene oggi la produzione di pellicce non sono affatto migliorate rispetto a 25 anni fa, qual è l'opinione del Consiglio federale in merito a tale evoluzione del mercato?
2. Come valuta il fatto che l'industria delle pellicce ricorra spesso a nomi fallaci per identificare i propri prodotti, che non permettono di riconoscere di quale animale si tratti (come per esempio il termine "gaewolf" o "gubi" per identificare pelli di cane, "genotte" o "goyang" per pelli di gatto, "Alaska matara" per pelli di foca)?
3. Come garantire che i consumatori in futuro dispongano di informazioni chiare sulla natura e l'origine animale di questi prodotti?
4. Oggigiorno la vendita di prodotti alimentari sarebbe impensabile senza l'obbligo di dichiarazione di provenienza e produzione, anche e soprattutto per i prodotti di origine animale. Perché non esiste lo stesso obbligo per le pellicce e i prodotti in pelliccia?
5. Il Consiglio federale è pronto a verificare l'introduzione di un simile obbligo?
6. Dal mese scorso, la nuova legge sulla protezione degli animali vieta l'importazione di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati (art. 14 cpv. 2 LPAn). Come è possibile applicare un tale divieto senza un obbligo di dichiarazione?
7. Il divieto riguarda anche i prodotti con guarnizioni o piccole parti in pelle di cane o di gatto (come per esempio animaletti decorativi in pelliccia, portachiavi, ecc.)?
8. Perché il suddetto divieto comprende solo le pelli di cane e di gatto e non quelle di visone, coniglio, volpe, lupo, ecc.?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale deplora le condizioni in parte discutibili in cui avviene la produzione di pellicce. Inoltre contesta il ricorso a nomi fallaci per l'identificazione di prodotti in pelliccia, che non soddisfano il bisogno di informazione a cui i consumatori hanno diritto.
È vero che esistono da anni nel settore alimentare obblighi di dichiarazione, che tuttavia non si ritenevano finora necessari per le pellicce e i prodotti derivati. Con la legge sulla protezione degli animali, entrata in vigore il 1° settembre 2008, il Parlamento ha introdotto il divieto di importazione per le pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati (art. 14 cpv. 2; RS 455). Durante la fase dei dibattiti parlamentari la limitazione di tale divieto alle sole pelli di cane e di gatto è stata motivata con la particolare posizione che questi animali rivestono nella nostra società occidentale. I cani e i gatti godono, infatti, tradizionalmente di uno status particolare nella nostra società, in quanto da secoli sono considerati animali domestici, a cui molte persone si sentono profondamente legate (Boll. Uff. 2005 S 750). Il divieto di importazione si applica anche ai prodotti realizzati con guarnizioni o piccole parti in pelle di cane o di gatto. Inoltre, in risposta alla mozione Barthassat 07.3848, "Vietare il commercio e l'esportazione di pelli di gatto", si prevede di introdurre anche in Svizzera il commercio di questi prodotti. Attualmente si sta valutando come poter procedere con questi divieti. Sono oggetto di discussione le modalità tecniche di analisi e l'introduzione di un obbligo di dichiarazione per pellicce e prodotti derivati. Nell'organizzazione concreta delle norme in materia di dichiarazione sarebbe necessario sincerarsi che tali norme siano facili da attuare e controllare, e che non comportino un onere lavorativo sproporzionato. Si rivela altrettanto importante seguire gli sviluppi nel settore a livello europeo.
Risposta del Consiglio federale.