08.3876 · Mozione · 2008-12-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un inasprimento dell'articolo 285 del Codice penale ed eventualmente le necessarie misure accompagnatorie per ristabilire il rispetto delle autorità e dei funzionari.
Begründung
Le autorità e i funzionari garantiscono le funzioni statali e in particolare la sicurezza e l'ordine nel nostro Paese nell'interesse dei soggetti più deboli. Detengono il monopolio statale dell'uso della forza. Vanno trattati con educazione e rispetto. Rispetto che negli ultimi anni è andato scemando. Dal 2003 i reati in tale ambito hanno segnato un aumento massiccio: dalle allora 1125 denunce si è passati a ben 1643 denunce nel 2007. Le pene inflitte in base a questo articolo sono troppo esigue in considerazione del compito delle autorità e dei funzionari. Invito il Consiglio federale a sottoporre al Parlamento un rapporto che preveda l'inasprimento delle sanzioni previste e l'eventuale adozione di misure accompagnatorie (p. es. rafforzamento delle autorità e dei funzionari nel quadro del Codice di procedura penale).
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore della mozione quanto all'importanza del ruolo svolto dalle autorità e dai funzionari. I dati menzionati dall'autore, che corrispondono a quelli pubblicati dall'Ufficio federale di statistica, sembrano evidenziare una diminuzione, negli ultimi anni, del rispetto mostrato nei confronti dei soggetti sopraccitati. Occorre tuttavia valutare tali cifre con una certa prudenza. L'aumento del numero delle denunce registrate negli ultimi anni può infatti rispecchiare un cambiamento di mentalità, di atteggiamento da parte delle vittime degli atti di cui all'articolo 285 del Codice penale (CP), nel senso che oggigiorno tali persone sono più propense a denunciare i fatti di cui sono state vittima rispetto al passato.
Una delle soluzioni ipotizzabili per cercare di ristabilire il rispetto dovuto alle autorità e ai funzionari consiste effettivamente nel prevedere pene più severe di quelle attuali, il che potrebbe servire da esempio. A tale proposito occorre tuttavia osservare che gli studi effettuati tendono a dimostrare che un inasprimento delle pene non comporta necessariamente una diminuzione del numero di reati commessi. Non è pertanto comprovato che una pena più severa esplicherebbe un effetto dissuasivo sulla commissione degli atti di cui all'articolo 285 CP.
La sanzione massima prevista per un comportamento di cui all'articolo 285 CP corrisponde a una pena detentiva di tre anni. Sapendo che il bene giuridico tutelato da questo articolo è l'autorità pubblica, il legislatore ha consapevolmente definito tale comportamento un delitto (art. 10 cpv. 3 CP). Aumentare tale pena comporterebbe il passaggio del comportamento di cui a questo articolo in una categoria di reati più grave, ossia quella dei crimini (art. 10 CP). Di conseguenza, l'articolo 285 CP non figurerebbe più nella stessa categoria di reati in cui rientrano, ad esempio, gli articoli 114 CP (omicidio su richiesta della vittima), 123 CP (lesioni semplici), 133 CP (rissa) e 181 CP (coazione), ossia articoli che prevedono pene massime identiche a quella contenuta all'articolo 285 CP. Se si dovesse aumentare la pena massima prevista, questo articolo figurerebbe nella stessa categoria di reati in cui rientrano, per esempio, gli articoli 111 CP (omicidio intenzionale), 112 CP (assassinio) e 122 CP (lesioni gravi), che concernono comportamenti ben più gravi di quelli di cui all'articolo 285 CP. Considerata la gerarchia delle norme contenute nel CP, il Consiglio federale ritiene che occorra evitare di aumentare la pena prevista all'articolo 285 CP e dunque di far diventare un crimine il comportamento di cui a questo articolo; decidere diversamente significherebbe scardinare tale gerarchia.
Inoltre, non è necessario inasprire la pena prevista all'articolo 285 CP per permettere ai giudici di infliggere pene superiori a quelle solitamente pronunciate oggigiorno, le quali, nella gran maggioranza dei casi, sono molto inferiori alla sanzione massima - considerevole per il comportamento in questione - corrispondente a una pena detentiva di tre anni. Il tenore attuale dell'articolo lascia ancora ai giudici un ampio margine di manovra per irrogare, se necessario, sanzioni più severe.
Non bisogna dimenticare che l'articolo 285 CP non è l'unica disposizione penale che protegge le autorità e i funzionari. Tale articolo potrebbe infatti entrare in concorso, in particolare, con i reati di lesioni personali e di danneggiamento, il che comporta, in virtù dell'articolo 49 CP, un aumento della pena comminata.
Infine, il Consiglio federale non ritiene necessario adottare misure nel Codice di procedura penale (CPP) per tentare di ristabilire il rispetto, apparentemente diminuito, dovuto alle autorità e ai funzionari. Il compito primario del CPP consiste infatti nel riunire le regole che disciplinano il funzionamento della giustizia penale. Per garantire tale funzionamento, chi dirige il procedimento può punire con una multa disciplinare fino a 1000 franchi le persone che ne turbano l'andamento, per esempio mancando di rispetto ai funzionari partecipanti (art. 64 CPP). Inoltre, il Consiglio federale non reputa necessario adottare misure di diritto amministrativo, poiché le possibilità offerte dal diritto penale non sono ancora sfruttate appieno. Per lottare contro tale fenomeno, potrebbe essere opportuno prevedere misure educative destinate ai più giovani, dispensate in particolare a scuola. Tale compito non compete tuttavia alla Confederazione, bensì ai cantoni. In tale contesto, occorre rinviare anche ai compiti dei genitori o dei titolari del diritto di custodia, tenuti ad insegnare ai loro figli a rispettare le autorità e i funzionari.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.