Lexipedia

Protezione di viali alberati e filari di alberi lungo strade e sentieri

08.3895 · Postulato · 2008-12-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale sta vagliando la possibilità di inserire nella legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) una nuova disposizione che consenta di proteggere i viali alberati e i filari di alberi disposti lungo strade e sentieri e che preveda un meccanismo di compensazione per ogni albero che è necessario abbattere per ragioni giustificate.

Begründung

I viali alberati e i filari di alberi lungo strade e sentieri sono un elemento importante della diversità paesaggistica: danno una struttura al paesaggio, ne rafforzano la leggibilità e influiscono sulla sua percezione. Quale vera e propria "architettura vivente", costituiscono un patrimonio storico, culturale ed estetico. Svolgono pure una funzione ecologica creando un microclima locale specifico e servendo da collegamento fra siti naturali isolati. Contribuiscono inoltre al miglioramento della qualità dell'aria lungo le strade. L'ombra che offrono ne fanno una meta molto ambita per gite in bicicletta o passeggiate.

Nonostante tutti questi aspetti favorevoli, i viali alberati e i filari di alberi sono minacciati a livello svizzero. Risalenti al XIX° o al XVIII° secolo, molti filari di alberi e viali alberati sono oramai scomparsi in seguito alla razionalizzazione dell'agricoltura o all'allargamento delle strade, mentre quelli che rimangono sono sovente incompleti in quanto gli alberi abbattuti o morti di vecchiaia, in seguito a malattie o a danni legati al traffico non sono stati sostituiti.

Il pericoloso declino del numero e dello stato dei filari di alberi implica la scomparsa dei paesaggi caratterizzati da viali alberati che esistevano in passato. Questa constatazione è il risultato di uno studio effettuato nel 2008 dalla fondazione svizzera per la protezione e la cura del paesaggio (FSCP) che dimostra la necessità di rafforzare la protezione e la cura di questo patrimonio paesaggistico e storico.

L'inserimento della protezione dei viali alberati e dei filari di alberi lungo le strade e i sentieri nella legge sulla protezione della natura e del paesaggio rappresenterebbe un passo importante in questa direzione. Sarebbe pertanto auspicabile completare l'articolo 18 capoverso 1bis LPN in tal senso.

Inoltre, prendendo esempio dalla legislazione in vigore in alcuni Länder tedeschi (p. es. nel Mecklemburgo-Pomerania Occidentale), un meccanismo di sostituzione in loco degli alberi che è necessario abbattere per ragioni giustificate o di compensazione su un altro tratto adeguato rappresenterebbe un metodo efficace, flessibile e proporzionato al fine di evitare la lenta scomparsa di questo patrimonio vivente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In molti luoghi, i viali alberati e i filari di alberi rappresentano degli elementi tipici del paesaggio rurale e svolgono un ruolo importante per la compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN; RS 451) e per la qualità dei paesaggi insediativi. Non sono quindi unicamente testimoni dell'evoluzione storica del paesaggio e dell'aspetto centrale di diversità e attrattiva della Svizzera come meta turistica, ma forniscono, quale elemento paesaggistico ecologico e culturale, un contributo alla qualità della vita e all'attrattiva delle città e dei villaggi. Inoltre, i vecchi filari di alberi ospitano sovente delle specie animali e vegetali arboricole particolarmente degne di protezione.

Secondo l'articolo 18 LPN, gli habitat importanti per la fauna e la flora quali i viali alberati, i filari di alberi e gli alberi isolati devono essere protetti in modo particolare (cpv. 1bis) come pure ripristinati e sostituiti in caso di danni inevitabili (cpv. 1ter). L'esecuzione di tale disposizione spetta ai cantoni (ad es. in base all'art. 18b LPN) nel quadro del loro diritto in materia di protezione della natura e di pianificazione del territorio oppure nel quadro dei piani di interconnessione secondo l'ordinanza sulla qualità ecologica (OQE; RS 910.14).

Qualora i viali alberati e i filari di alberi assumano un significato estetico o storico-culturale, l'articolo 78 della Costituzione federale non offre nessuna base legale sufficiente per una designazione generalizzata e una protezione qualificata dei paesaggi e singoli elementi paesaggistici da parte della Confederazione. Dal canto suo, la Confederazione può formulare degli obiettivi di protezione e metterli in atto nel quadro dell'adempimento dei propri compiti solo nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (IFP), nell'Inventario degli insediamenti da proteggere (ISOS) e nell'Inventario delle vie di comunicazione storiche in Svizzera (IVS, in fase di preparazione; in tale ambito i viali di importanza storica al di fuori del perimetro dell'ISOS sono anch'essi considerati oggetti protetti di importanza nazionale). Inoltre, i cantoni sono responsabili della designazione e della conservazione di elementi specifici.

Il Consiglio federale reputa che, con l'articolo 18 LPN e gli inventari federali, i viali alberati e i filari di alberi lungo le strade e i sentieri siano sufficientemente protetti sul piano federale.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.