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08.426 · Iniziativa parlamentare · 2008-03-20

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, deposito l'iniziativa seguente:

Il Codice penale deve essere completato come segue:

Art. 73a

7. Espulsione dal territorio svizzero

Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un periodo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi. In caso di condanna a una pena detentiva superiore a tre anni, l'espulsione può essere pronunciata a vita.

Begründung

Secondo la legge sugli stranieri i cantoni possono ritirare il permesso di soggiorno a stranieri che hanno commesso un grave reato in Svizzera. Purtroppo questa possibilità è utilizzata dai cantoni in modo molto diverso. Oltre ai cantoni modello, che procedono in modo coerente al ritiro del permesso di soggiorno quando le condizioni sono date, molti cantoni non vi procedono del tutto o soltanto di rado.

La reintroduzione dell'espulsione quale pena accessoria consentirebbe anche alle autorità penali di ordinare il divieto di soggiorno in Svizzera a stranieri criminali condannati. Mediante la doppia competenza dei tribunali e degli uffici della migrazione si dovrebbero poter migliorare le mancanze in ambito esecutivo nei cantoni negligenti. Inoltre una simile revisione rafforzerebbe in generale la pressione sugli uffici cantonali della migrazione per quanto concerne l'impiego coerente della possibilità di ritiro del permesso di soggiorno.

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