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08.462 · Iniziativa parlamentare · 2008-10-02

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

Occorre modificare la normativa vigente affinché soltanto l'aiuto al suicidio prestato in modo disinteressato e a titolo completamente gratuito rimanga esente da pena e affinché la persona che presta aiuto al suicidio, la sua cerchia o un'organizzazione di assistenza al suicidio coinvolta non possano accettare denaro, lasciti, doni o altre prestazioni pecuniarie in contropartita.

Begründung

Il nostro ordinamento giuridico conferisce la massima importanza alla protezione dell'integrità fisica e della vita: gli omicidi sono i reati puniti più severamente. Sono tuttavia esenti da pena il suicidio e il tentativo di suicidio. Lo stesso vale per l'aiuto al suicidio, nella misura in cui l'aiuto non sia prestato per "motivi egoistici" (art. 115 CP). All'epoca il legislatore aveva voluto tenere conto dei casi in cui un familiare o un amico vicino alla persona che vuole morire prestano il loro aiuto per affetto o amicizia, ad esempio procurando un'arma o un medicinale letale. Il legislatore non si riferiva però alle organizzazioni di assistenza al suicidio che sarebbero sorte da lì a decenni. Queste organizzazioni sostengono di agire unicamente per altruismo nei confronti di chi vuole morire. Non essendo mosse da motivi egoistici, le loro azioni sono pertanto legittime. Dobbiamo stare sempre più in guardia. Soprattutto nel caso dell'organizzazione di assistenza al suicidio Dignitas, l'attività svolta ha tutte le caratteristiche di un'attività commerciale. Le persone che vogliono morire si "iscrivono", pagando in alcuni casi importi mostruosi. Dignitas rimunera gli assistenti al suicidio con dei "rimborsi spese forfettari" e i collaboratori con importi a volte ingenti. La contabilità dell'organizzazione, che viene praticamente gestita da un'unica persona, non è affatto trasparente, mentre i metodi per morire e le procedure sono semplicemente disumane.

La maggior parte dei Paesi europei vieta l'assistenza al suicidio. Se non vuole allinearsi, la Svizzera deve perlomeno provvedere, come ho già chiesto con la mozione 08.3300, che l'assistenza al suicidio non degeniri in un commercio della morte. Apparentemente, la normativa attuale non è sufficiente a tal fine. Per questo motivo occorre modificare il Codice penale affinché l'assistenza al suicidio sia consentita soltanto nei casi in cui avvenga per pura misericordia: deve essere esente da pena soltanto se la persona che presta aiuto al suicidio, l'eventuale organizzazione di assistenza al suicidio e le persone attive per conto di essa o ad essa in qualche modo legate non ricevono o non hanno ricevuto alcuna devoluzione pecuniaria (denaro, oggetti di valore, regali, lasciti, "offerte" ecc.) dalla persona che essi assistono o dalla sua cerchia.

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