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09.3173 · Interpellanza · 2009-03-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Dietro le quinte della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) è in atto un processo riorganizzativo la cui parola d'ordine è "convergenza". A questo proposito chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Condivide l'opinione secondo cui il processo di convergenza deve essere organizzato a partire da criteri giornalistici e non in base ai principi dell'economia aziendale e alle teorie organizzative?

2. È d'accordo nel considerare il giornalismo radiofonico e quello televisivo due attività indipendenti le cui caratteristiche rispecchiano quelle del rispettivo mezzo di comunicazione e che proprio per questi motivi non devono né possono essere oggetto di fusione?

3. Ritiene lecito affermare che il giornalismo on line, insieme al giornalismo radiofonico e a quello televisivo, costituisce una terza forma autonoma di giornalismo audiovisivo di cui la SSR è obbligata a tener conto istituendo redazioni autosufficienti con buoni rapporti di collaborazione, eventualmente sotto la guida di un direttore on line?

4. È d'accordo sul fatto che un'eventuale nuova unità aziendale "on line" potrebbe o addirittura dovrebbe integrare il programma di Swissinfo?

5. Conviene del fatto che la convergenza non deve implicare la riunione negli stessi locali di radio e TV?

6. Condivide l'opinione secondo cui convergenza non deve significare fusione dei due organi di direzione (radio e TV)?

7. Condivide l'opinione secondo cui in futuro i programmi on line della SSR dovrebbero sottostare alle stesse regole in materia di pubblicità e sponsorizzazione già applicate ai programmi televisivi?

Stellungnahme des Bundesrates

In data 18 marzo 2009 il consiglio d'amministrazione della SSR ha preso una decisione di principio riguardo al progetto di convergenza dei media. Ritiene che la digitalizzazione, il cambiamento nelle abitudini di consumo del pubblico e le esigenze più severe in campo giornalistico richiedono un adeguamento corrispondente delle modalità operative e dei processi produttivi dell'azienda. In questo modo all'interno delle diverse regioni potranno essere creati i presupposti per un servizio convergente a livello redazionale tra radio, televisione e Internet.

Alla decisione di principio seguirà la pianificazione dettagliata del processo di convergenza. La sua realizzazione è subordinata al nulla osta del consiglio d'amministrazione della SSR.

1./2./5./6. In ambito redazionale e editoriale, la SSR intende creare i requisiti strutturali ed organizzativi propri a permettere una cooperazione rinforzata ed estesa al livello dei mass media. Il progetto ha innanzitutto per scopo obiettivi editoriali e deve condurre ad un guadagno in termine di sinergia.

Il Consiglio federale ritiene che la radio e la televisione debbano essere messe in una situazione di reciproca concorrenza editoriale. Tuttavia non funzionano allo stesso modo. Questi due mass media si rivolgono a target sociali diversi e insistono su aspetti che non coincidono.

Ragione per la quale nell'elaborare tale progetto è opportuno che la SSR consideri il fatto che rinunciando a uno dei due organi redazionali vi è il rischio di un impoverimento a livello qualitativo, tematico e delle opinioni. Nel contempo, l'avvicinamento fra radio e televisione permette di potenziare l'efficienza editoriale della SSR. I pro e i contro di una simile soluzione devono perciò essere analizzati e soppesati accuratamente, sia al momento dell'approvazione del progetto da parte del consiglio d'amministrazione che durante la sua realizzazione (da parte della direzione di progetto). La SSR deve dunque segnatamente tener conto delle esigenze delle varie regioni e in particolare informare i governi cantonali interessati prima di prendere decisioni definitive. È inoltre tenuta a fare il possibile per evitare di pregiudicare inutilmente l'esistenza degli attuali luoghi di produzione.

La SSR persegue anche degli obiettivi economico-aziendali. A questo scopo, è previsto il raggruppamento degli ambiti di supporto, affinché grazie all'accresciuta produttività sia possibile realizzare sinergie a valore economico-aziendale che potrebbero comportare un risparmio da 12 a 20 milioni di franchi l'anno. Anche se l'obiettivo porrà inizialmente l'accento sull'attività redazionale ed editoriale, le riflessioni che dipendono dalla gestione e dall'organizzazione d'impresa dovranno essere prese in considerazione in occasione della concezione di nuovi processi di produzione.

3./4. Il mandato di prestazioni legale e contenuto nella concessione che deve adempiere la SSR riguarda in primo luogo l'insieme dei programmi radiofonici e televisivi diffusi. L'ulteriore offerta editoriale della SSR di cui all'articolo 25 capoverso 3 lettera b della legge sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), che comprende anche i servizi on line finanziati attraverso i proventi del canone, costituisce un complemento ai programmi deve risultare necessaria all'adempimento del mandato di programma. Ciò non toglie che il settore on line si sta progressivamente affermando quale nuovo mezzo di comunicazione con pratiche giornalistiche e disposizioni legali proprie di cui è indispensabile tenere conto.

Le modalità con le quali la SSR intende creare un collegamento tra i diversi servizi on line nonché tra essi e le redazioni radio e TV, strutturare e organizzarne l'aspetto gestionale sono lasciate all'autonomia organizzativa dell'azienda. Così come spetta alla SSR valutare se e in che misura la redazione di Swissinfo dovrà essere integrata nell'unità on line della SSR. È assolutamente importante che l'adempimento del mandato di prestazioni legale (art. 24 cpv. 1 lett. c LRTV), precisato in un accordo concluso tra la SSR e la Confederazione (cfr. art. 28 cpv. 1 LRTV), non venga in alcun modo compromesso. A questo proposito la SSR ha inoltre il dovere di prestare attenzione alla gestione economico-aziendale e realizzare sinergie qualora ciò comporti risparmi sui costi.

7. Nell'ulteriore offerta editoriale della SSR e per analogia anche nella sua offerta on line, pubblicità e sponsorizzazione sono per principio vietate (art. 23 dell'ordinanza sulla radiotelevisione, ORTV; RS 784.401). Questa restrizione esprime la volontà del Consiglio federale di evitare l'instaurarsi di una concorrenza economica indesiderata nell'ambito del mercato pubblicitario, in particolare tra la SSR e le varie case editrici. In questo modo viene tenuto debitamente conto dell'articolo 93 capoverso 4 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo cui nell'elaborare la legislazione sulla radiotelevisione devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa. Date l'attuale evoluzione del mercato e le possibilità di finanziamento della SSR, a tempo debito il Consiglio federale si chinerà nuovamente sul suddetto divieto di pubblicità e sponsorizzazione.

Risposta del Consiglio federale.

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