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09.3242 · Interpellanza · 2009-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

1. Quali conclusioni trae il Consiglio federale dalle raccomandazioni del CERD dello scorso agosto? Quali sono le conseguenze?

2. Ha un progetto per colmare le lacune presenti nella legislazione contro la discriminazione?

3. Qual è l'obiettivo dell'eventuale progetto (legge generale sulla parità di trattamento o sul divieto di discriminazione oppure disposizioni specifiche tese a colmare le lacune) e quali sono i tempi previsti per la sua attuazione?

4. Il Consiglio federale condivide l'opinione che il divieto di discriminazione debba riguardare non solo lo Stato, bensì anche i privati nelle loro attività economiche e sociali?

Begründung

Nell'agosto 2008 il comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) ha esortato la Svizzera a elaborare una legislazione completa sul divieto di discriminazione, che riguardi, oltre all'ambito del diritto pubblico, anche quello del diritto civile. Questa esortazione si fonda su un'analisi che dimostra che la legislazione svizzera contro la discriminazione non è né uniforme né completa. Alla stessa conclusione si è giunti anche in occasione di un convegno tenutosi nel dicembre 2008, a cui hanno partecipato il Servizio per la lotta al razzismo, l'Ufficio federale per le pari opportunità dei disabili e l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo. Le lacune riguardano non "solo" la discriminazione razziale, ma anche la discriminazione di altri gruppi sociali (disabili, persone con lo stesso orientamento sessuale, ecc.). In effetti accade di frequente che la nostra legislazione contro la discriminazione non rispetti le disposizioni internazionali e si riveli troppo poco incisiva nei confronti dei privati che compiono atti discriminatori. In particolare l'UE ha adottato una politica anti-discriminazione di portata molto più ampia. Colmando le lacune esistenti nel diritto svizzero tramite una legge generale sulla parità di trattamento o sul divieto di discriminazione oppure tramite un'integrazione sistematica della legislazione specifica attuale, la Svizzera riuscirebbe anche ad allinearsi agli altri Stati in occasione della firma e dell'adesione a importanti trattati internazionali (dodicesimo protocollo addizionale CEDU; art. 28 Patto ONU II)

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste nell'interpellanza:

1. Le raccomandazioni del comitato del CERD non sono vincolanti. La Svizzera è tuttavia obbligata a esaminarle in modo dettagliato. In seguito a una valutazione approfondita, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che attualmente non vi è motivo di modificare la posizione sostenuta finora in merito alla raccomandazione del CERD menzionata nell'interpellanza.

2./3. Finora il Consiglio federale ha sempre ritenuto che le regole generali del diritto penale e del diritto privato nonché gli atti normativi di diritto pubblico offrano una protezione sufficiente contro la discriminazione e si è espresso in questi termini anche nella risposta del 23 febbraio 2005 alla mozione 04.3791, "Legge contro la discriminazione razziale nel mondo del lavoro", e in quella del 17 maggio 2006 alla mozione 06.3082, "Legge federale contro le discriminazioni". Entrambe le mozioni sono state tolte di ruolo senza discussioni. Anche le misure, previste a diversi livelli, tese a integrare la popolazione straniera servono per lottare contro la discriminazione. Nell'ambito lavorativo il Consiglio federale punta peraltro innanzitutto sugli strumenti elaborati e concordati liberamente dalle parti sociali prima di prendere in considerazione ulteriori disposizioni legali vincolanti.

Nel frattempo in Consiglio nazionale è stata presentata un'iniziativa parlamentare (07.422 Rechsteiner) con la quale si chiede una legge generale sulla parità di trattamento. Il Consiglio federale seguirà con attenzione la discussione in merito.

4. Il divieto di discriminazione è sancito in diversi trattati internazionali ratificati dalla Svizzera, tra cui figurano, oltre alla Convenzione contro il razzismo, la CEDU (art. 14), il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (art. 2), il Patto relativo ai diritti civili e politici (art. 2, 24 e 26), la Convenzione sui diritti del fanciullo (art. 2), la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna nonché le Convenzioni numero 100 e 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

La Costituzione federale svizzera sancisce un divieto generale di discriminazione all'articolo 8 capoverso 2. Nell'articolo 35 capoverso 3, la Costituzione federale impone alle autorità di provvedere affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati. Ciò significa che i giudici e le autorità devono, nella misura del possibile, rispettare anche il divieto di discriminazione quando applicano norme di diritto privato. Tali norme comprendono in particolare il principio della buona fede (art. 2 CC), la protezione della personalità prevista dal diritto civile (art. 28 segg. CC, art. 328 e 336 CO) e il divieto di stipulare contratti inammissibili, contrari all'ordine pubblico o ai buoni costumi (art. 19 e 20 CO). Infatti, si sono già verificati casi in cui il datore di lavoro è stato condannato per violazione della personalità a carattere discriminatorio, in particolare per una discriminazione fondata sul colore della pelle o sulla religione. In maggio il Servizio per la lotta al razzismo pubblicherà un manuale contro la discriminazione razziale (Prontuario giuridico), che fornisce una panoramica sulla maniera in cui il diritto vigente può essere applicato per difendersi dalle discriminazioni negli ambiti che interessano maggiormente la vita quotidiana, per esempio nella ricerca di un appartamento, a scuola, in famiglia, sul mercato del lavoro, nel contatto con le autorità o nelle prestazioni di servizi dell'economia privata.

A prescindere dall'applicazione conforme ai diritti fondamentali delle norme di diritto privato, la legislazione svizzera prevede disposizioni legali specifiche per impedire le discriminazioni, vale a dire la legge sulla parità dei sessi, la legge sui disabili e la disposizione penale contro il razzismo di cui all'articolo 261 del Codice penale.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che il diritto vigente di per sé permetta già ai privati di opporsi a discriminazioni da parte di altri privati.

Risposta del Consiglio federale.