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09.3277 · Mozione · 2009-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi necessarie per introdurre l'adeguamento sistematico del minimo vitale riconosciuto dagli uffici d'esecuzione e fallimenti (norma di impignorabilità), principio che potrebbe, per esempio, essere armonizzato con quello applicato per l'AVS/AI/PC o per gli assegni familiari.

Begründung

Mentre a intervalli regolari si evoca il problema della perdita del potere d'acquisto delle economie domestiche, risulta che le norme applicate in materia di esecuzione e fallimenti vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi e dei salari soltanto se l'indice supera 110 punti (base 100 nel maggio 2000). Dal maggio 2000, le soglie minime per l'esecuzione e i fallimenti (pari a 1100 franchi per persona sola) non sono state adeguate, a differenza di quanto avvenuto per le norme dell'aiuto sociale (CSIAS) e le prestazioni e soglie dell'AVS e dell'AI (indice misto). Stando al rincaro calcolato dall'UST (8,8 per cento da maggio 2000 a dicembre 2008), per una persona sola tale soglia minima dovrebbe ora ammontare a 1197 franchi. Questa situazione è ingiusta: peggiora in maniera sproporzionata la situazione finanziaria di persone che già si trovano in difficoltà.

Infine, se comparato al minimo vitale definito dalle norme della CSIAS o dalle prestazioni complementari AVS-AI, quello previsto per gli uffici d'esecuzione è nettamente inferiore. Sussiste pertanto una doppia disparità di trattamento. In un periodo di rallentamento dell'economia e di aumento dei problemi economici e sociali occorre correggere tale situazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In occasione dell'ultima grossa revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), entrata in vigore il 1° gennaio 1997, si è rinunciato a disciplinare nella legge il minimo vitale previsto dal diritto in materia di esecuzione (minimo vitale esecutivo) o ad attribuire al Tribunale federale la competenza di emanare direttive su scala nazionale. I motivi alla base di tale di tale decisione risiedono nel timore che un approccio su scala nazionale non tenga sufficientemente conto delle differenze regionali nel costo della vita e che un disciplinamento dettagliato del minimo vitale nella legge risulterebbe presto superato. L'ampio margine di manovra concesso alle autorità d'esecuzione nell'articolo 93 LEF è pertanto teso a conciliare gli interessi di debitori e creditori. Il diritto vigente consente di tenere adeguatamente conto delle spese individuali del singolo debitore, quali ad esempio l'affitto, le spese mediche, le spese per l'istruzione dei figli, ecc. Affinché gli ufficiali di esecuzione si servano in modo giuridicamente equo della discrezionalità di cui dispongono, la Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera ha emanato le direttive per il calcolo del minimo vitale esecutivo secondo l'articolo 93 LEF. Tale soluzione si è dimostrata efficace.

Tali direttive, rivedute periodicamente, non si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo, bensì su un indice che non considera i costi di locazione e di riscaldamento. Questo perché il calcolo del minimo vitale esecutivo si fonda sui costi di affitto e riscaldamento effettivi, e quindi tiene automaticamente conto del rincaro. L'aumento dell'indice degli ultimi anni è tuttavia dovuto in gran parte proprio a questi due fattori. Non è pertanto corretto affermare che le direttive non terrebbero conto del rincaro degli ultimi anni.

È per contro vero che il minimo vitale esecutivo calcolato con l'ausilio delle direttive è regolarmente inferiore ad esempio a quello rilevante per il calcolo delle prestazioni complementari o degli assegni familiari. Va però osservato che per le prestazioni complementari sono prioritarie le necessità dell'avente diritto. Per il calcolo del minimo vitale esecutivo, invece, la situazione è diversa, poiché l'interesse del creditore a vedere soddisfatta la pretesa posta in esecuzione si contrappone alle esigenze del debitore; più potrà conservare quest'ultimo, meno riceverà il creditore. Considerato tale interesse del creditore, al debitore sono imposte limitazioni più drastiche.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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