09.3289 · Mozione · 2009-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sciogliere immediatamente il gruppo d'intervento Tigris della polizia giudiziaria federale.
Begründung
A quanto risulta, esiste un'unità speciale della polizia giudiziaria federale chiamata Tigris, che non dispone né di una base legale né di una legittimazione politica. Non è nemmeno chiaro quale sia la sua funzione. Non possono essere ammesse unità di polizia prive di fondamento giuridico e mandato politico.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Non è vero che il gruppo d'intervento Tigris non dispone di alcuna base legale.
L'articolo 57 della Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost., RS 101) statuisce che, nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione e che coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna. In linea di massima l'amministrazione della giustizia in materia penale e quindi l'esecuzione delle pene competono ai cantoni (art. 123 cpv. 2 Cost., art. 338 CP). In virtù del Codice penale la Confederazione ha tuttavia il compito di perseguire penalmente determinati reati (art. 336 e seg. CP). Tali competenze comprendono anche il settore d'attività del gruppo d'intervento Tigris. La creazione di questa unità non tange in alcun modo le competenze originarie dei cantoni in materia di salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico sul loro territorio sancite dalla Costituzione federale.
Più precisamente l'esistenza del gruppo d'intervento Tigris si basa sulle norme federali elencate qui di seguito. Per istituire un'unità all'interno di un Ufficio federale non occorre una base legale a se stante. Il Consiglio federale ha la facoltà di definire l'articolazione dell'amministrazione federale in uffici e di fissarne i compiti (art. 43 cpv. 2 e 3 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA, RS 172.010). I capi di dipartimento definiscono la struttura di base degli uffici subordinati ai loro dipartimenti (art. 43 cpv. 4 LOGA). Una base legale formale è invece necessaria per i compiti eseguiti da un gruppo d'intervento. L'articolo 17 capoverso 2 della legge federale sulla procedura penale (PP, RS 312.0) statuisce che la polizia giudiziaria è esercitata, fra gli altri, dai funzionari e dagli impiegati di polizia della Confederazione e dei cantoni. In virtù dell'articolo 9 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (RS 172.213.1), l'Ufficio federale di polizia (fedpol) esegue i compiti di polizia giudiziaria. In seguito alla modifica del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) del 22 dicembre 1999 (in vigore dal 1° gennaio 2002) è stato introdotto il nuovo articolo 337 (allora si trattava dell'articolo 341bis CP) che sancisce l'estensione delle competenze di perseguimento penale della Confederazione alle forme gravi di criminalità transfrontaliera, in particolare il crimine organizzato, il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro, la criminalità economica e altri reati. È stato quindi necessario ampliare la polizia giudiziaria della Confederazione, perché i cantoni non erano in grado di svolgere, oltre ai propri compiti, anche quelli della polizia giudiziaria della Confederazione, anche se l'articolo 17 capoverso 2 PP costituisce una base legale che li autorizza a farlo. In genere la PGF, come tutte le polizie giudiziarie cantonali, esegue misure coercitive per raccogliere elementi di prova (cfr. art. 44-73quater PP e art. 196 e segg. del futuro Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007, FF 2007 6327 e segg.). Si tratta più precisamente di misure quali citazioni, traduzioni dinanzi a un'autorità, indagini, fermi, perquisizioni e inchieste. A partire dal 2002, per essere in grado di svolgere i compiti di polizia giudiziaria, soprattutto quando ha a che fare con persone con un'elevata predisposizione alla violenza, la PGF ha dovuto dotarsi di agenti di polizia ben istruiti ed equipaggiati.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.