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Divieto di discriminazione a causa dell'orientamento sessuale

09.3395 · Mozione · 2009-04-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un disegno di modifica del Codice penale che punisca la discriminazione di persone a causa del loro orientamento sessuale.

Begründung

La Costituzione federale e diverse costituzioni cantonali vietano la discriminazione basata sul modo di vita o sull'orientamento sessuale. Tuttavia, il diritto penale prevede soltanto un divieto di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Pure la Commissione federale contro il razzismo include esplicitamente l'orientamento sessuale sotto la voce "discriminazione". Tale quadro normativo incerto non permette, di regola, di perseguire penalmente chi pubblicamente diffama e scredita persone a causa del loro orientamento sessuale. Accogliendo una relazione sul principio della parità di trattamento, nel marzo 2009, anche il Parlamento europeo ha gettato le fondamenta affinché gli Stati dell'UE approvino nuove direttive tese a integrare l'orientamento sessuale nella protezione dalla discriminazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La norma penale in materia di razzismo (art. 261bis CP) punisce la discriminazione di una persona o di un gruppo di persone a causa della loro razza, etnia o religione. Questi criteri soddisfano i requisiti posti da convenzioni e trattati internazionali e in particolare dalla Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (art. 1), dal protocollo n. 12 del 4 novembre 2000 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal protocollo aggiuntivo del 28 gennaio 2003 alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi a mezzo di sistemi informatici (art. 2 segg.).

Di conseguenza, in occasione del suo rapporto sulla Svizzera nel giugno 2003, la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza ha rinunciato a presentare una raccomandazione in merito all'estensione dei criteri della norma penale sul razzismo all'orientamento sessuale di una persona. Si prevede che anche l'attuale rapporto di questa commissione europea (pubblicazione estate 2009), relativo alla situazione della Svizzera emersa dalla verifica effettuata, non conterrà raccomandazioni in questo senso.

Considerando il fatto che, con l'articolo 261bis CP, la Svizzera soddisfa la normativa vigente a livello internazionale in materia di razzismo, rimane da appurare in che misura, a causa del quadro normativo incerto denunciato dall'autore della mozione, non possa essere perseguita penalmente la calunnia di persone per il loro orientamento sessuale. I delitti contro l'onore (art. 173 segg. CP) non prevedono motivi o criteri specifici per considerare leso l'onore della vittima. Di conseguenza, se, per esempio, qualcuno viene attaccato nell'onore o insultato a causa della sua omosessualità o facendo uso di denominazioni denigratorie, l'autore, su querela, è punito con una pena pecuniaria pari a 90 aliquote giornaliere.

Il Consiglio federale ritiene che, oltre agli strumenti di diritto civile e amministrativo contro la discriminazione, anche nel diritto penale vi siano a disposizione mezzi per poter agire contro l'autore in caso di reati contro l'onore a causa dell'orientamento sessuale della vittima. Il Consiglio federale non vede la necessità di integrare nel Codice penale una disposizione che punisca la discriminazione di persone a causa del loro orientamento sessuale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.