09.3654 · Interpellanza · 2009-06-12
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Oggi l'industria orologiera è uno dei settori più toccati dalla crisi finanziaria ed economica. L'attuale crisi sopraggiunge tuttavia in un contesto molto diverso rispetto a quello delle crisi precedenti (anni 30 e 70), di conseguenza le misure adottate in passato (ad es. statuto dell'orologeria, decreto Bonny) non sono più indicate per la situazione odierna. Per quanto riguarda i piani di rilancio da noi sostenuti, non determineranno effetti sulle esportazioni nel settore orologiero.
Nonostante tutto, gli enti pubblici e altri organismi hanno la possibilità di sostenere l'industria orologiera. Per questa ragione chiediamo al Consiglio federale qual è la sua opinione sulle misure seguenti che, a seconda dei casi, potrebbero essere adottate in accordo con i cantoni, le banche, le imprese e le parti sociali:
1. erogazione di prestiti ponte e/o di fideiussioni per le imprese che hanno problemi temporanei di liquidità;
2. sussidi per coprire i rischi di non pagamento dei prodotti esportati;
3. indennità di disoccupazione adeguata all'entità e soprattutto alla durata prevista della crisi;
4. aumento della durata massima del lavoro ridotto da 18 a 24 mesi;
5. intensificazione delle misure di formazione per migliorare le competenze della manodopera.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) segue con attenzione l'evoluzione del finanziamento delle imprese e le attribuisce molta importanza. Già da tempo un gruppo misto composto da rappresentanti di enti quali economiesuisse, Swissmem, Associazione svizzera delle arti e mestieri, Associazione svizzera dei banchieri, Banca nazionale e Confederazione osserva da vicino il mercato dei crediti. Gli interventi su tale mercato sono giustificabili soltanto in caso di gravissime disfunzioni dello stesso. Da quando è iniziata la crisi finanziaria, il Consiglio federale e l'Amministrazione esaminano gli approcci possibili in caso di grave perturbazione. Gli studi condotti finora non hanno confermato l'esistenza di una grave disfunzione del mercato creditizio.
Il rapporto del Consiglio federale in risposta al postulato 08.3764 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) del 24 novembre 2008 ha rilevato che, in caso di aumento del limite da 0,5 a 1 milione di franchi, il sistema delle fideiussioni sarebbe rapidamente messo a confronto con progetti di dimensioni industriali. A tal fine mancano dati empirici e valori di riferimento, considerato l'attuale orientamento commerciale del sistema fideiussorio e la sua focalizzazione sulle piccole imprese. Inoltre, l'estensione del sistema fideiussorio presa in esame non costituirebbe un provvedimento che, conformemente alle disposizioni vigenti finora, potrebbe essere limitato nel tempo. Una tale estensione dovrebbe piuttosto essere intesa come un compito permanente che preveda un notevole aumento dell'impegno finanziario della Confederazione. Infine si può constatare che l'attuale limite massimo (ovvero il volume massimo delle fideiussioni) per l'intero sistema fideiussorio si situa a 600 milioni di franchi. Fino alla fine del primo trimestre 2009 le cooperative fideiussorie hanno accordato fideiussioni per un importo complessivo di circa 163 milioni di franchi. I limiti di fideiussione attualmente richiesti oscillano di regola tra i 150 000 e i 300 000 franchi.
2. L'industria orologiera svizzera può far ricorso all'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), cosa che finora nessuna impresa di questo ramo d'esportazione ha fatto. Alcuni indizi lasciano tuttavia presagire che la situazione potrebbe cambiare. L'ASRE è pertanto già in contatto con la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) per individuare al meglio i suoi bisogni.
3. Per attenuare le conseguenze del rapido aumento della disoccupazione, il Consiglio federale propone al Parlamento, nell'ambito della terza tappa delle misure di stabilizzazione congiunturale, di completare gli strumenti dell'assicurazione contro la disoccupazione con dei provvedimenti limitati nel tempo a favore di soggetti particolarmente vulnerabili. Grazie ad assunzioni a tempo determinato presso organizzazioni senza scopo di lucro, tali persone avranno accesso al mercato del lavoro primario e non esauriranno troppo rapidamente le loro indennità giornaliere. A questa misura straordinaria si aggiunge l'articolo 27 capoverso 5 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI, RS 837.0), che consente al Consiglio federale, su richiesta di un cantone colpito da una disoccupazione elevata, di aumentare di 120 il numero massimo di indennità giornaliere per sei mesi. Tale misura è rinnovabile e può essere applicata all'intero cantone o anche solo a una parte rilevante di esso. Il cantone deve partecipare alle spese nella misura del 20 per cento. Con queste misure straordinarie, che si aggiungono a una già ampia offerta di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, a una durata e a un livello di indennità elevati nel confronto internazionale, la Svizzera possiede un sistema adeguato per far fronte alla disoccupazione di lunga durata.
4. Il Consiglio federale è convinto che il lavoro ridotto rappresenti uno strumento importante per affrontare la crisi attuale. Pertanto, per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2011, ha decretato il prolungamento della durata massima dell'indennità da 12 a 18 mesi e la riduzione del termine di attesa a un giorno per ogni periodo di conteggio. Tale prolungamento consente alla maggior parte delle imprese di beneficiare del lavoro ridotto almeno fino alla fine del 2010 ammesso che, nella peggiore delle ipotesi, debbano farvi ricorso per 18 mesi consecutivi. Il numero di aziende che si avvalgono di questa misura è aumentato notevolmente a partire dal gennaio 2009 (168 imprese nel novembre 2008; 315 nel dicembre 2008; 844 nel gennaio 2009; 1505 nel febbraio 2009 e 2206 nel marzo 2009). La situazione attuale non richiede l'adozione di ulteriori misure. Tuttavia il Consiglio federale segue molto attentamente lo sviluppo della situazione economica e provvederà a effettuare una nuova analisi prima che scada il prolungamento della durata massima dell'indennità per lavoro ridotto, ovvero prima del 31 marzo 2011.
5. Nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione gli assicurati hanno a disposizione un ampio ventaglio di misure: stage di formazione, aziende di pratica commerciale, assegni di formazione, semestri di motivazione, ecc. La formazione sotto forma di corsi è una delle misure più utilizzate e si è dimostrata valida per far fronte alla disoccupazione e per il reinserimento rapido e duraturo dei disoccupati nel mercato del lavoro. Molti corsi concernono direttamente i disoccupati e devono essere scelti secondo la struttura economica regionale. In base alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni, questi ultimi sono liberi di scegliere le misure che ritengono più adeguate al loro caso. In diversi cantoni i servizi di collocamento sono costantemente in contatto con le associazioni dei datori di lavoro e possono introdurre corsi di formazione secondo le esigenze concrete del mercato del lavoro.
Risposta del Consiglio federale.