09.3752 · Interpellanza · 2009-09-09
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Gli attacchi degli animalisti sono fortemente aumentati negli ultimi anni e, con l'attentato incendiario alla casa di vacanza del capo della Novartis Vasella, le profanazioni di tombe e le asportazioni di urne, hanno raggiunto una nuova dimensione. Si può costatare un'accresciuta propensione alla violenza e una professionalizzazione dei metodi. I collaboratori delle industrie farmaceutiche a volte sono minacciati nella loro integrità fisica e le loro proprietà sono state ripetutamente danneggiate. In questo contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Le fattispecie contemplate dal Codice penale sono sufficienti per perseguire le azioni dei militanti animalisti o sarebbero opportune aggiunte?
2. Come devono essere valutate sotto il profilo penale le esternazioni di militanti animalisti riportate da vari media, tanto più che esse danno l'impressione che le azioni più recenti erano dirette contro la persona stessa del capo della Novartis e consideravano esplicitamente la possibilità di una messa in pericolo dell'integrità fisica di Vasella e di altri collaboratori?
3. Le esternazioni fatte ai media da militanti animalisti possono essere interpretate come presagio di altre azioni violente. Di quali strumenti dispongono le autorità svizzere per identificare e sorvegliare questi ambienti? Di quali strumenti preventivi nuovi o supplementari necessitano le autorità?
4. I militanti animalisti operano a livello internazionale e sono per lo più ben organizzati. Quali misure di sicurezza sono state adottate o sono in fase di pianificazione in altri Paesi (per es. Gran Bretagna) per contenere il potenziale di minaccia di dette persone e organizzazioni? Quali insegnamenti deve trarre la Svizzera dalle misure adottate da altri Paesi? La Svizzera beneficia della collaborazione internazionale nella lotta ai militanti animalisti?
5. Quali autorità svizzere si occupano dei militanti animalisti? Qual è l'autorità responsabile? Come deve essere giudicato lo scambio tra le autorità?
6. Quali conoscenze hanno acquisito le autorità sull'ambiente dei militanti animalisti? Quanto è ampia la cerchia delle persone propense alla violenza? Quali conoscenze sono state acquisite in merito alle reti di contatti tra persone e organizzazioni svizzere e straniere? Ha luogo un monitoraggio sistematico di dette attività?
Stellungnahme des Bundesrates
Dal 2005 in Svizzera i reati commessi da estremisti animalisti sono aumentati principalmente in relazione con la campagna "Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC)" lanciata da estremisti animalisti inglesi alla fine degli anni 1990 contro la ditta britannica Huntingdon Life Sciences (HLS), che compie esperimenti sugli animali. L'obiettivo della campagna è rovinare economicamente la HLS. Sono state tra l'altro vittime di attacchi anche clienti della HLS, fra cui figurano ditte svizzere. Nel 2007 l'arresto di attivisti britannici ha calmato provvisoriamente la situazione; dalla fine del 2008 in Svizzera e nei Paesi limitrofi si sono nuovamente verificate azioni criminali presumibilmente in relazione con la campagna SHAC.
È possibile che si verifichino altre azioni criminali. Tuttavia tale minaccia è rappresentata da estremisti radicalizzati e non dagli attivisti animalisti in generale.
1. Il 17 settembre 2009 il Ministero pubblico della Confederazione ha comunicato che, sulla base della situazione e alla legislazione attuali in relazione con i summenzionati reati, la competenza penale della Confederazione non è data. Nel suo rapporto del 9 giugno 2006 (FF 2006 5223, par. 2.3.1 e 2.3.2) in adempimento del postulato della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati del 21 febbraio 2005 il Consiglio federale ha già stabilito che le basi legali entrate in vigore il 1° gennaio 2001 volte al perseguimento di reati nel contesto della criminalità organizzata pongono la prassi relativa al perseguimento penale davanti a determinati problemi di applicazione. Come esposto dal Consiglio federale nel suddetto rapporto, esso segue attentamente la recente giurisprudenza in merito a tali disposizioni. Ciò vale segnatamente per quanto concerne i piccoli gruppi o cellule, già menzionati nel rapporto, i cui membri esprimono la loro solidarietà per reati di matrice ideologico-politica, ma per il resto non si distinguono per l'assoluta segretezza e la gerarchia consolidata, caratteristica delle organizzazioni della mafia italiana, con riferimento alle quali sono stati creati gli strumenti legislativi del perseguimento del crimine organizzato conformemente all'articolo 260ter CP. In considerazione delle circostanze presenti, che illustrano nuovamente l'attualità della problematica, da lungo tempo studiata, dell'estremismo animalista, su cui si basa l'interpellanza, il Consiglio federale è del parere che sia giunto il momento di conferire al DFGP il mandato di presentare in un rapporto, entro la fine del 2010, raccomandazioni concernenti eventuali modifiche o ampliamenti degli strumenti legali summenzionati. Nel quadro dell'allestimento di tale rapporto si vaglieranno anche gli eventuali vantaggi che offre l'ordinamento giuridico inglese nel perseguimento penale di questi fenomeni in generale e dell'estremismo animalista in particolare.
2. Le autorità penali cantonali sono competenti per valutare se le esternazioni presentano le condizioni costitutive di un reato conformemente al Codice penale svizzero.
3. Dal 2003 il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) elabora in maniera mirata informazioni sulle organizzazioni dell'estremismo animalista: tale attività è parte integrante dei suoi compiti legali di prevenzione dell'estremismo violento. Quest'anno il Parlamento ha rinviato al Consiglio federale, per riesame, la modifica della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) proposta dal Consiglio federale, in cui figurano strumenti supplementari per il monitoraggio preventivo dei pericoli rappresentati da gruppi estremisti.
Nel quadro della revisione in corso della LMSI occorrerà verificare in quale misura gli strumenti preventivi potrebbero essere ampliati, considerando eventualmente anche le summenzionate cellule che non soddisfano le caratteristiche specifiche delle organizzazioni terroristiche. Anche in tale contesto si dovranno eseguire i necessari paragoni giuridici.
4. Si può partire dal presupposto che si tratti di una rete internazionale di attivisti animalisti. Vi sono tuttavia forti differenze nazionali proprio per quanto concerne le dimensioni e la propensione alla violenza dei rispettivi gruppi. Per valutare il fenomeno non sono rilevanti paragoni numerici tra i gruppi attivi in Svizzera e quelli presenti in Gran Bretagna, quanto le relazioni esistenti tra i diversi gruppi a livello internazionale. Tutti i Paesi, Svizzera compresa, traggono beneficio dalla collaborazione internazionale. Lo scambio di informazioni a livello internazionale serve a ottenere un quadro completo della situazione. Nel settore della prevenzione il SAP assicura a livello nazionale e internazionale, bilateralmente nonché nel quadro di Europol, lo scambio di informazioni tra i servizi informazioni. La Svizzera segue le misure adottate all'estero. Ciò comprende anche l'evoluzione della giurisprudenza, come ad esempio le condanne pronunciate in Gran Bretagna contro attivisti attivi su scala europea. Come già accennato, nell'ambito dei paragoni giuridici previsti per quanto concerne l'estremismo animalista sarà dedicata la necessaria attenzione alle peculiarità del sistema giuridico inglese.
5. Finché non è data la giurisdizione del Tribunale federale, i cantoni restano competenti per il perseguimento penale dei singoli casi. La Polizia giudiziaria federale dell'Ufficio federale di polizia (Fedpol) coordina le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti svizzere e straniere. Sulla base delle informazioni acquisite il SAP può chiedere alla Fedpol di disporre divieti d'ingresso nazionali o nell'ambito del campo di applicazione delle disposizioni di Schengen. Lo scambio di informazioni in Svizzera e all'estero è da ritenersi buono.
6. Attualmente non è in corso alcuna campagna animalista violenta, come la SHAC. Per i gruppi svizzeri sembrano essere più importanti altre campagne. Gli estremisti animalisti svizzeri sono di conseguenza meno violenti rispetto, ad esempio, a quelli britannici o a quelli olandesi. Le informazioni acquisite in relazione con la SHAC provano anche l'esistenza di relazioni personali con attivisti violenti stranieri e di possibili attività di sostegno. Il SAP stima che la cerchia delle persone propense alla violenza in Svizzera sia costituita da poche decine di membri e focalizza il suo lavoro di prevenzione su questa cerchia ristretta di persone.
Risposta del Consiglio federale.