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09.3781 · Interpellanza · 2009-09-21

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Con il rapporto "Crisi dei mercati finanziari e vigilanza" del 14 settembre 2009 l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) presenta un'esaustiva analisi della crisi dei mercati finanziari e del comportamento della Commissione fe-derale delle banche (CFB). In relazione a questo rapporto pongo le seguenti do-mande:

20. A pagina 41 del rapporto si legge che tra il 2005 e il 2007 la società di revisione Ernst & Young ha confermato l'esistenza di un contesto di controllo adeguato. A quanto pare la CFB si è basata su tale valutazione.

- È corretto affermare la CFB sia stata tratta in inganno?

- Quali sono state le conseguenze?

- La CFB quando si è accorta di essere stata tratta in inganno?

- I responsabili si sono allora dovuti dimettere?

- Sono stati adottati provvedimenti per migliorare la revisione?

21. In generale:

- Ci sono state delle conseguenze a livello di personale presso la CFB-FINMA in seguito agli insegnamenti tratti dal rapporto?

- Sono in corso procedimenti o denunce penali contro qualcuno?

- Il direttore di allora è attualmente vicepresidente. Sono previsti cambiamenti?

- Quali sono i piani per il rinnovo del consiglio di amministrazione della FINMA (il rapporto menziona il problema di più dimissioni imminenti)?

22. Situazione futura?

Alle pagine 42 e 43 del rapporto si legge, in relazione alle disposizioni concernenti i mezzi propri, che si pensa o si ha già deciso di includere le operazioni svizzere anche nel calcolo della "leverage ratio".

- Qual è lo stato della situazione?

- Di quali somme si tratta?

- A quanto ammontano gli ulteriori mezzi propri necessari?

- Cosa esattamente è stato deciso nelle modifiche delle disposizioni in materia di liquidità proposte? Quanto costano tali modifiche?

Stellungnahme des Bundesrates

Nel quadro dei mandati parlamentari derivanti dal postulato 08.4039 del consigliere agli Stati Eugen David e dalla mozione CET-N 09.3010 è in corso una verifica dell'attività della FINMA durante la crisi dei mercati finanziari. Tale verifica comprende in particolare un'analisi indipendente del rapporto della FINMA del 14 settembre 2009, effettuata da due esperti esterni. Sulla base del loro lavoro il Consiglio federale presenterà al Parlamento un rapporto esaustivo in cui analizzerà il ruolo della FINMA ed esprimerà il suo parere in merito. Nella risposta alla presente interpellanza il Consiglio federale si limita per il momento a riportare il punto di vista della FINMA e le risposte che quest'ultima ha fornito alle domande poste.

20. Come già esposto più volte rispondendo all'interpellanza 09.3776 (Rapporto FINMA del 14 settembre 2009. Parte 2) e 09.3777 (Rapporto FINMA del 14 settembre 2009. Parte 3), per quanto riguarda il rapporto di gestione, la società di revisione è tenuta ad esprimere le sue riserve soltanto quando le lacune nel controllo che essa individua hanno ripercussioni dirette sul rendiconto finanziario. Ciò non era il caso nella situazione in questione.

Nel rendiconto che allestisce in base al potere di sorveglianza, la società di revisione prende posizione in merito all'adeguatezza dell'organizzazione interna e del sistema interno di controllo nei settori commerciali più importanti e nel settore dell'informatica. Questo rapporto è indirizzato al consiglio d'amministrazione della banca e alla FINMA e non è pubblico. I rapporti degli ultimi anni non contengono critiche della società di revisione relative a carenze nell'organizzazione interna e del sistema di controllo interno. I rapporti del 2006, 2007 e 2008 contengono cosiddette osservazioni e menzionano numerose lacune nel controllo, che però non sono state considerate gravi. Queste lacune sono oggetto di un grande progetto di UBS e all'ora attuale non sono ancora state colmate. La FINMA sorveglia i progressi in merito.

La FINMA sta esaminando il ruolo delle società di revisione come pure il controllo e la garanzia della qualità nel quadro di un progetto interno.

21. I primi insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria sono confluiti nell'organizzazione della FINMA già il 1° gennaio 2009. Con l'entrata in vigore delle modifiche organizzative della FINMA il 1° ottobre 2009 è stato inoltre possibile ottenere un maggiore consolidamento della direzione della FINMA quale organismo dotato di poteri decisionali in aspetti operativi, una razionalizzazione delle procedure e il rafforzamento delle funzioni di vigilanza conformemente agli insegnamenti tratti dalla crisi. Dal punto di vista del personale è necessario un rafforzamento mirato di determinate funzioni di vigilanza tramite specialisti qualificati. Sono state effettuate con successo singole assunzioni di esperti del settore o di quadri di livello medio.

La FINMA non è a conoscenza di procedimenti o di denunce penali nei confronti di suoi organi o del suo personale.

Il Consiglio federale è l'organo competente per la nomina del consiglio d'amministrazione della FINMA. Il consiglio d'amministrazione della FINMA è nominato nella sua composizione attuale fino alla fine del 2011.

22. Eventuali adeguamenti delle disposizioni per le grandi banche devono essere adeguate a future disposizioni internazionali, attualmente in elaborazione. Allo stadio attuale del progetto di "leverage ratio" del Comitato di Basilea non è prevista la deducibilità di operazioni di credito in Svizzera. In Svizzera presso UBS questa voce detraibile ammonta attualmente al 10 per cento, presso Credit Suisse a circa il 13 per cento del totale di bilancio. Con la relativa abolizione di questa eccezione la "leverage ratio" diminuirebbe. Secondo la decisione, i valori fissati devono tuttavia essere raggiunti la prima volta il 1° gennaio 2013.

Si possono fare considerazioni attendibili sui "costi" del nuovo regime di liquidità soltanto dopo la determinazione della calibrazione definitiva. L'obiettivo delle nuove disposizioni è di aumentare la liquidità minima disponibile rispetto alle disposizioni attuali, per aumentare la robustezza.

Risposta del Consiglio federale.

Rapporto FINMA del 14 settembre 2009. Parte 7 | Lexipedia | Lexipedia