Lexipedia

Espulsione di stranieri per via aerea. Uso di armi paralizzanti a elettrochoc

09.3803 · Interpellanza · 2009-09-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

- Il Consiglio federale potrebbe precisare chiaramente se intende vietare l'impiego di dispositivi inabilitanti soltanto a bordo degli aerei o durante la procedura d'espulsione, ossia a partire dalla presa in consegna della persona in questione da parte delle forze incaricate dell'espulsione?

- Se necessario, il Consiglio federale è disposto a precisare la questione, ad esempio mediante direttive destinate ai cantoni?

Begründung

Conformemente a quanto promesso in occasione dei dibattiti parlamentari, nell'articolo 11 capoverso 4 dell'ordinanza sulla coercizione (OCoe) il Consiglio federale ha menzionato espressamente il divieto di impiegare dispositivi inabilitanti (taser) nell'ambito dei rimpatri per via aerea. Pur accogliendo positivamente tale menzione, temo tuttavia che la relativa imprecisione di tale disposizione lasci la porta aperta agli abusi. Alcune polizie cantonali potrebbero infatti interpretare in maniera restrittiva la nozione di "rimpatri per via aerea" e considerare che tale rimpatrio inizi soltanto al momento in cui lo straniero espulso è imbarcato a bordo di un aereo. L'autorità cantonale responsabile dell'espulsione potrebbe quindi ritenersi autorizzata a impiegare dispositivi inabilitanti nel periodo compreso tra la presa in consegna presso il luogo di domicilio o di detenzione e l'imbarco. Tale situazione sarebbe, a mio avviso, inaccettabile.

Stellungnahme des Bundesrates

Dal 1° gennaio 2009, la legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (legge sulla coercizione; di seguito LCoe; RS 364) e la sua ordinanza d'esecuzione (di seguito OCoe) disciplinano in maniera uniforme l'uso della coercizione e delle misure di polizia. Questa nuova legislazione si applica a tutte le autorità federali che adottano misure coercitive nel quadro delle loro mansioni, agli organi cantonali di polizia che operano su incarico della Confederazione, nonché ai privati che eseguono incarichi per conto della Confederazione o dei cantoni. La LCoe si applica in particolare ai rimpatri per via aerea o al trasporto di persone sottoposte a una misura restrittiva della libertà. È tesa a garantire un utilizzo della violenza fisica, dei mezzi ausiliari e delle armi adeguato alle circostanze e tale da preservare al meglio l'integrità delle persone interessate.

La questione dell'ammissibilità dei dispositivi inabilitanti (dispositivi per elettrochoc o taser) ha suscitato accesi dibattiti nel quadro dei lavori parlamentari relativi alla LCoe. Il Parlamento ha deciso di iscrivere i dispositivi inabilitanti nella lista delle armi ammesse, precisando tuttavia che l'uso di tali dispositivi sottostà alle medesime condizioni restrittive previste per le armi da fuoco. Inoltre, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è stato incaricato di presentare al Parlamento un rapporto di valutazione relativo ai dispositivi inabilitanti a due anni dall'entrata in vigore della LCoe. Attualmente non viene utilizzato alcun dispositivo inabilitante nei settori di competenza della Confederazione.

Il Consiglio federale risponde come segue ai quesiti formulati nell'interpellanza:

- Secondo la chiara volontà del legislatore, l'uso di dispositivi inabilitanti e di armi da fuoco è assolutamente vietato in caso di rinvii per via aerea (art. 26 cpv. 1 LCoe in combinazione con l'art. 11 cpv. 4 OCoe). Le severe misure per limitare i movimenti cui sono generalmente sottoposte le persone da rimpatriare per via aerea sono sufficienti per prevenire la commissione di un reato grave.

- Se, tuttavia, le circostanze lo esigono, l'uso di dispositivi inabilitanti da parte degli organi di polizia cantonali potrebbe essere giustificato durante il trasporto di persone da rimpatriare verso l'aeroporto, purché siano rispettate le pertinenti prescrizioni legali. Secondo gli articoli 9 e 11 OCoe, l'uso di dispositivi inabilitanti è ammesso soltanto in caso di reati gravi. Per reato grave si intende in particolare un reato contro la vita o l'integrità fisica. Va sottolineato che il semplice fatto di opporsi a un rimpatrio non costituisce, di per sé, un reato grave.

- Il DFGP ha incaricato l'Ufficio federale della migrazione (UFM) di elaborare un manuale per l'applicazione della LCoe destinato agli organi d'esecuzione. Un gruppo di lavoro misto, comprendente periti in materia di polizia dei cantoni aeroportuali di Berna, Ginevra e Zurigo, ha redatto tale manuale, che sarà presentato alla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP) e reso disponibile nella primavera del 2010. È previsto che il divieto dell'uso di armi nel quadro dei rimpatri sotto coercizione vi figuri esplicitamente.

Risposta del Consiglio federale.