09.4044 · Interpellanza · 2009-12-02
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale non ritiene che le ragioni all'origine del divieto di trasporto internazionale di bestiame dovrebbero indurre a prendere il medesimo provvedimento anche per i volatili?
Begründung
Alla luce del divieto concernente il trasporto internazionale di animali ad unghia fessa, soprattutto di bestiame, il fatto che i volatili possano invece inspiegabilmente essere trasportati da un Paese all'altro costituisce un fattore di preoccupazione per le organizzazioni agricole, in particolare per quella dei produttori di uova (Gallo Suisse).
Lo scorso mese di ottobre è stato pubblicato il seguente comunicato: "L'esclusione dei volatili è incomprensibile e, per quanto ci si sforzi, non si riesce a trovare alcuna spiegazione razionale. In materia di detenzione rispettosa degli animali la Svizzera è all'avanguardia. Oltre ad essere un valido motivo di orgoglio per il nostro Paese, ciò corrisponde alla volontà dei consumatori svizzeri, per i quali è importante che gli animali siano tenuti in condizioni adeguate ai loro bisogni. Perciò Gallo Suisse - organizzazione che rappresenta i produttori di uova - si pone la seguente domanda: perché questo criterio non viene applicato anche al trasporto internazionale di volatili? La normativa svizzera prevede ancora restrizioni per quanto attiene al transito di animali ad unghia fessa e di volatili. Stando al servizio di informazione agricolo (Landwirtschaftlicher Informationsdienst, LID) nel quadro degli accordi bilaterali l'UE chiede che esse vengano soppresse a partire da inizio settembre. In Svizzera, secondo quanto previsto dall'ordinanza sulla protezione degli animali, la durata dei trasporti di animali da reddito non deve superare le sei ore. Sembra però che non tutte le specie animali abbiano diritto ad un uguale trattamento, e i produttori di uova svizzeri ritengono che questa discriminazione debba cessare. Infatti anche i volatili sono animali da reddito: le galline ovaiole svizzere sono tenute in condizioni ottimali e la produzione di uova avviene nel rispetto di severi criteri di qualità. Di conseguenza anche nel settore avicolo bisognerebbe vietare il trasporto internazionale." Si tratta di una domanda e di una richiesta giustificate.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo il diritto vigente, il trasporto di bovini, ovini, caprini e suini può avvenire esclusivamente su rotaia o per via aerea (art. 175 dell'ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn; RS 455.1). Dato che per il transito attraverso la Svizzera su rotaia o per via aerea le premesse necessarie non sono date (mancanza dell'infrastruttura di trasbordo, dispendio finanziario e di tempo in sede di sdoganamento ecc.), ne risulta, in sostanza, un divieto di transito.
Benché questa norma non si applichi ai volatili, non si sono registrati negli ultimi anni transiti di tali animali, né di animali da macello. Evidentemente, le formalità doganali e i relativi ritardi al momento dell'entrata e dell'uscita dal Paese concorrono a rendere poco attrattivi i trasporti internazionali di volatili attraverso la Svizzera. Una regolamentazione di tali trasporti non appare pertanto necessaria.
Inoltre, si può rinviare all'iniziativa parlamentare Marty Kälin 07.417, "Controlli alle frontiere e trasporto d'animali" - pendente in Parlamento - che tratta questa problematica. Nella sua presa di posizione in merito, del 2 settembre 2009, il Consiglio federale ha ricordato che la regolamentazione sancita oggi dall'articolo 175 OPAn è stata iscritta nell'allegato 11 dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE dopo duri e difficoltosi negoziati in seno al comitato veterinario misto. Ciò consente alla Svizzera di attenersi per il momento al divieto di transito su strada, conformemente all'articolo 175 OTAn, benché vada sottolineato esplicitamente che la questione sarà ridiscussa dal suddetto comitato. Il divieto di transito su strada sarà oggetto di discussioni anche nel quadro dei negoziati per un accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'UE in ambito agricolo, alimentare e sanitario.
Risposta del Consiglio federale.