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09.4122 · Interpellanza · 2009-12-09

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. Com'è disciplinata attualmente nei cantoni l'assistenza medica ai sans papiers, ai richiedenti l'asilo respinti e alle persone con decisione di non entrata nel merito?

2. La Confederazione condivide l'opinione che l'articolo 12 della Costituzione federale sancisce l'obbligo di impostare e attuare le condizioni quadro in modo tale che in Svizzera siano garantite le cure mediche necessarie a tutte le persone, indipendentemente dallo statuto di soggiorno?

3. La Confederazione sa che non solo l'assistenza varia molto da cantone a cantone, come testimoniano alcune ONG, ma vi sono addirittura casi di malati gravi a cui è negato l'accesso alle cure?

4. La Confederazione sa che vi sono organizzazioni private che si assumono in parte l'assistenza medica d'urgenza, anche se ciò sarebbe di competenza dei cantoni?

5. La Confederazione è disposta ad avviare negoziati con i cantoni per garantire a tutte le persone menzionate sopra un'assicurazione malattie o almeno le prestazioni mediche necessarie ai sensi della LAMal?

6. Entro quando la Confederazione potrà presentare una soluzione che soddisfi questi standard minimi di dignità umana?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3./4. Secondo la ripartizione federalistica delle competenze, spetta ai cantoni garantire l'assistenza sanitaria. Essi devono provvedere ai bisogni della popolazione in materia di cure e di servizi medici. I cantoni assumono effettivamente i loro compiti in questo settore. Il Consiglio federale non è a conoscenza di alcun caso in cui a qualcuno sia stato negato l'accesso alle cure mediche necessarie, indipendentemente dalla sua copertura assicurativa.

Per principio, l'accesso alle cure è garantito dalla copertura assicurativa. La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e le relative ordinanze d'esecuzione disciplinano esaustivamente le questioni concernenti l'obbligo d'assicurazione. In virtù dell'articolo 3 LAMal, i sans papiers, i richiedenti l'asilo respinti e le persone con decisione di non entrata nel merito sono tenuti ad assicurarsi per le cure medico-sanitarie per la durata del loro soggiorno in Svizzera, poiché vi hanno un domicilio ai sensi dell'articolo 24 del Codice civile (RS 210). Questa situazione giuridica è stata confermata dal Tribunale federale (cfr. per es. DTF 124 II 489; DTF 129 V 77). I cantoni non possono derogare a questo disciplinamento.

Fatta questa premessa, il Consiglio federale è a conoscenza dei casi di mancata copertura assicurativa di richiedenti l'asilo con una decisione di non entrata in materia, quando ancora soggiornavano in Svizzera. In seno all'amministrazione federale vi sono state discussioni per trovare una soluzione adeguata a livello federale. Ne è scaturito un avamprogetto di modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (RS 832.102) che prevede per queste persone l'accesso alle cure nel rispetto dell'obbligatorietà assicurativa e un finanziamento adeguato alle diverse situazioni. L'avamprogetto è attualmente in consultazione presso le cerchie interessate e dovrebbe essere ultimato nella prima metà del 2010.

D'altronde è particolarmente difficile farsi un quadro preciso della copertura assicurativa di queste persone per quanto riguarda le cure medico-sanitarie. Per tale ragione, in risposta al postulato 09.3484 della medesima autrice, "Sans papiers. Assicurazione malattie e accesso all'assistenza sanitaria", il Consiglio federale si è dichiarato disposto a elaborare un rapporto che descriva la situazione dei sans papiers in materia di assicurazione malattie e dell'accesso alle cure nei diversi cantoni.

2. Il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno è sancito espressamente dall'articolo 12 della Costituzione federale (RS 101). Questa disposizione garantisce a chi si trova nel bisogno il "diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa". Conformemente a una decisione del Tribunale federale del 18 marzo 2005, chiunque può far valere l'articolo 12 della Costituzione federale, indipendentemente dalla propria nazionalità e dal proprio statuto, compreso il diritto di beneficiare delle cure mediche di base.

5./6. Come esposto più sopra, la situazione assicurativa particolare dei richiedenti l'asilo respinti è attualmente al vaglio del governo. Inoltre, in risposta al già citato postulato 09.3484, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare la situazione dei sans papiers nei diversi cantoni. Pertanto ritiene che per il momento, e prima di conoscere le conclusioni del suddetto rapporto, non vi sia la necessità di intervenire ulteriormente in questo ambito.

Risposta del Consiglio federale.