Nessuna scolarizzazione per i figli di richiedenti l'asilo respinti?
10.3020 · Interpellanza · 2010-03-01
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. È giusto che i figli di richiedenti l'asilo respinti vengano trattati in modo diverso perché i loro genitori si trovano in condizioni di soggiorno precario, fino al punto di ignorare la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo?
2. La possibilità di crescita grazie all'apprendimento di una lingua nonché la necessità di scolarizzazione sono elementi indissociabili ed essenziali dell'integrazione sociale e dello sviluppo della personalità del bambino. Come è possibile giustificare la prassi che permette la scolarizzazione ma non l'integrazione dei figli di richiedenti l'asilo respinti?
3. Quali sono le misure previste dal Consiglio federale per permettere alle autorità cantonali di adottare una prassi in sintonia con gli impegni internazionali della Svizzera riguardanti il diritto alla scolarizzazione dei bambini che si trovano in una simile situazione?
Begründung
In molti cantoni i figli di richiedenti l'asilo respinti sono nella stessa situazione di precarietà con cui sono confrontati i loro genitori per quanto riguarda l'accesso a prestazioni della vita quotidiana. In particolare, i figli di richiedenti l'asilo incontrano difficoltà per accedere alla scolarizzazione. Questa forma di esclusione è in contrasto con gli impegni che la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo implica per la Svizzera. Nulla, infatti, può giustificare il fatto di precludere a un bambino la possibilità di svilupparsi e il diritto ad una vita relativamente migliore di quella dei suoi genitori.
Il caso di "Nina" nel cantone di Berna (riportato nel "Bieler Tagblatt" del 17 e del 30 ottobre 2009) è eclatante. A questa bambina di sei anni, figlia di richiedenti l'asilo respinti, è stato negato il diritto di frequentare una scuola nel suo luogo di soggiorno. In questo caso particolare sembra essere stata trovata una soluzione temporanea, ma il problema esiste in generale.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo (RS 0.107) è stata approvata dall'Assemblea federale il 13 dicembre 1996 ed è entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997. Il Consiglio federale ha già indicato nelle sue risposte all'interrogazione Berberat 06.1072 e al postulato Ory 07.3423 che la legge sull'asilo (LAsi) e la sua applicazione sono conciliabili con la Convenzione sui diritti del fanciullo; si tiene conto della situazione particolare dei minori.
L'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo stabilisce che l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione permanente in tutte le decisioni che lo concernono. Secondo l'articolo 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo, il minore che cerca asilo può beneficiare della protezione e dell'assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti. Per tenere conto della speciale situazione dei minori nella procedura di asilo, la legge svizzera sull'asilo prevede particolari disposizioni di protezione (art. 17 cpv. 2 e 3 LAsi; art. 7 ordinanza 1 sull'asilo). L'analisi accurata del singolo caso vale quindi anche per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, a cui viene assegnato un rappresentante legale per tutta la durata della procedura d'asilo. In tal modo si garantisce che i principi e le garanzie sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo siano applicati e attuati coerentemente. L'articolo 28 della convenzione obbliga inoltre gli Stati aderenti a riconoscere al minore il diritto alla formazione.
2./3. In virtù dell'articolo 62 capoverso 2 della Costituzione federale i cantoni sono tenuti a provvedere a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i bambini, senza alcuna discriminazione. Ciò significa che in Svizzera i minori possono assolvere la scuola dell'obbligo indipendentemente dal loro statuto di soggiorno. Tale diritto spetta anche ai figli dei richiedenti l'asilo.
Già nelle sue raccomandazioni riguardanti la scolarizzazione dei bambini di lingua straniera, emanate il 24 ottobre 1991, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione aveva affermato il principio secondo cui tutti i bambini di lingua straniera che vivono in Svizzera vanno ammessi nelle scuole pubbliche.
È così attuato il diritto a un'istruzione di base gratuita per tutti i bambini che vivono in Svizzera, garantito dalla Costituzione federale della Confederazione svizzera (art. 19), dalla Convezione sui diritti del fanciullo ratificata dalla Svizzera (art. 28 par. 1 lett. a) e dal Patto I dell'ONU (art. 13 par. 2 lett. a).
Anche nei singoli casi in cui non è possibile offrire un'istruzione di base nelle strutture ordinarie, le autorità cercano di rendere possibile una formazione di base sufficiente, ad esempio impartendo lezioni private.
Gli stranieri con una decisione di allontanamento passata in giudicato devono lasciare la Svizzera. In tal caso è prioritario il mantenimento della capacità al ritorno. Il Consiglio federale non reputa opportuno introdurre ulteriori misure per migliorare l'integrazione di questo gruppo di persone.
Risposta del Consiglio federale.