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10.3052 · Interpellanza · 2010-03-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il 3 marzo 2010, durante la sessione straordinaria, la consigliera federale Widmer-Schlumpf si è espressa come segue in Consiglio nazionale su tale problema:

"So che in certi cantoni vi è un certificato AVS ufficioso per i 'sans-papiers' che lavorano e ai quali sono conteggiate le prestazioni sociali."

Alla domanda se ciò non fosse contrario alla Costituzione ha risposto: "Non lo tollero ... Stiamo discutendo con questi cantoni, siamo alla ricerca di una soluzione".

Si pongono pertanto le seguenti domande:

1. Da quando il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che in Svizzera vi sono "sans-papiers" in possesso di un certificato AVS?

2. Quanti casi sono noti?

3. Di quali cantoni e di quali comuni si tratta?

4. Questa situazione è conciliabile con il nostro diritto interno?

5. In caso affermativo, su quali basi legali si fonda tale valutazione?

6. In caso negativo, perché il Consiglio federale tollera questa situazione?

7. Che cosa intende fare?

8. Sono stati avviati procedimenti contro i colpevoli?

9. In caso affermativo, quanti e quali?

10. In caso negativo, perché no?

Stellungnahme des Bundesrates

1-3. Il rilascio di un certificato d'assicurazione AVS è subordinato alla sola condizione che vi sia una relazione con l'AVS mediante il pagamento di contributi o il versamento di prestazioni (anche all'estero). L'esistenza di un certificato d'assicurazione non dà alcun diritto né impone alcun obbligo; facilita soltanto la procedura nell'AVS (ad es. in caso di cambiamento di datore di lavoro o di cassa competente o in caso di richiesta di una rendita). Di conseguenza, se vengono conteggiati contributi AVS nell'ambito di un rapporto di lavoro con un "sans-papiers", la cassa di compensazione competente rilascia in ogni caso un certificato AVS.

Non si può determinare né il numero di "sans-papiers" in Svizzera (secondo il rapporto finale del 6 aprile 2005 commissionato dall'Ufficio federale della migrazione "Sans-Papiers in der Schweiz: Arbeitsmarkt, nicht Asylpolitik ist entscheidend" (d/f), nel nostro Paese vivono circa 90 000 "sans-papiers". http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/themen/migration_analysen/illegale_migration.html), che nel corso della loro vita - probabilmente con uno statuto retto in precedenza dal diritto degli stranieri - sono stati in relazione con l'AVS, e di conseguenza, sono in possesso di un certificato AVS, né quali cantoni o comuni sono interessati, in quanto tutti i servizi incaricati dell'esecuzione dell'AVS (casse di compensazione professionali, casse di compensazione cantonali e federali, agenzie comunali) rilasciano certificati AVS in tutta la Svizzera.

4.-7. Dal punto di vista giuridico, l'assoggettamento all'AVS è obbligatorio se talune condizioni concernenti l'esercizio dell'attività lucrativa e il domicilio sono adempiute (art. 1a LAVS). La nozione di domicilio è disciplinata dal Codice civile (art. 13 LPGA e art. 23 segg. CC), in cui si precisa che il domicilio di una persona è il luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Se il domicilio non può essere comprovato, è considerato come tale il luogo di soggiorno. Una persona che soggiorna illegalmente in un Paese vi ha comunque il domicilio civile, è assoggettata all'assicurazione e ha diritto al versamento di prestazioni. Pertanto, secondo il diritto vigente l'applicazione della LAVS e delle sue disposizioni di esecuzione non dipende dallo statuto del soggiorno degli assicurati. Le casse di compensazione non devono quindi occuparsi di questo elemento.

Una modifica di questa normativa genererebbe, oltre a enormi cambiamenti organizzativi - fino al momento di richiedere una rendita la maggior parte degli assicurati non ha alcun contatto con le casse di compensazione in quanto la gestione dell'assicurazione è garantita tramite il datore di lavoro -, anche problemi sotto il profilo istituzionale. Inoltre la legge contro il lavoro nero ha permesso di creare strutture speciali e di procedere a controlli obbligando i cantoni ad istituire organi di controllo, che collaborano con numerosi altri organi e autorità attivi anche nel settore della migrazione e delle assicurazioni sociali. Ad esempio, in determinati casi gli organi dell'AVS devono comunicare alle autorità competenti in materia di asilo e degli stranieri le irregolarità constatate riguardo al soggiorno.

Bisogna anche tenere conto del fatto che lo statuto di una persona in materia di diritto degli stranieri può cambiare più volte nel corso della vita. L'AVS, invece, è orientata di regola sul lungo termine: i contributi versati sono rilevanti solo al momento della fissazione della rendita, quando si devono richiedere i dati alle diverse casse di compensazione - il certificato AVS facilita la procedura. Attualmente però non si può sapere quali "sans-papiers", al raggiungimento dell'età pensionabile, soggiorneranno legalmente in Svizzera o vivranno in un Paese in cui le rendite saranno versate in virtù di una convenzione di sicurezza sociale.

8.-10. Visto quanto precede, il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcun motivo di avviare procedimenti contro i colpevoli. Per quanto attiene al diritto degli stranieri, il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia aveva incaricato l'Ufficio federale della migrazione di elaborare nel 2009, in collaborazione con i cantoni, una nuova direttiva per disciplinare i casi di rigore. Lo scopo era di istituire uno strumento efficace per attuare le disposizioni in materia e di armonizzare il lavoro dei cantoni affinché siano applicate in modo uniforme.

Risposta del Consiglio federale.