10.3053 · Mozione · 2010-03-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Ai fini della determinazione dell'obbligo di assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto, il Consiglio federale è invitato a riconoscere le biblioteche quali istituti di formazione indipendentemente dalla forma di organizzazione di diritto amministrativo.
Begründung
Nei loro cantoni le grandi biblioteche, come la Biblioteca centrale di Zurigo, le biblioteche universitarie o delle scuole universitarie di Losanna, Ginevra o Lucerna sono direttamente aggregate ai dipartimenti responsabili della formazione e della cultura e non fanno quindi parte di un istituto universitario. Nonostante ciò, tutte queste biblioteche forniscono prestazioni per università e scuole universitarie professionali che devono spesso essere fatturate. Dato che secondo l'articolo 13 capoverso 2 OIVA le biblioteche non sono considerate istituti di formazione e ricerca, queste prestazioni sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto. Le biblioteche sono costrette a richiedere il pagamento dell'IVA dai "loro" istituti universitari. Per contro le biblioteche universitarie di Basilea, Zurigo e San Gallo costituiscono parte integrante dell'università. Solo queste ultime sono escluse dal pagamento dell'IVA.
Per porre fine a questa urtante disparità, le biblioteche devono essere riconosciute quali istituti di formazione anche in caso di indipendenza giuridica. In questo modo, anche tra scuole e biblioteche sarebbero possibili cooperazioni in materia di formazione e ricerca escluse dall'IVA.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Anche le collettività pubbliche secondo l'articolo 12 OIVA sono considerate istituti di formazione conformemente all'articolo 13 capoverso 2 lettera b OIVA. Le biblioteche direttamente aggregate ai dipartimenti responsabili della formazione e della cultura dei cantoni sono considerate collettività pubbliche, purché la loro forma giuridica non soggiaccia al diritto privato (art. 12 LIVA in combinato disposto con l'art. 12 cpv. 1-2 OIVA).
Contrariamente alle spiegazioni contenute nella motivazione della mozione, le biblioteche, le cui prestazioni eseguite nell'ambito della cooperazione in materia di formazione e di ricerca sono escluse dall'imposta in virtù dell'articolo 13 OIVA, costituiscono istituti di formazione.
La richiesta formulata nella presente mozione è perciò già adempiuta.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.