10.3103 · Interpellanza · 2010-03-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
I dati più recenti sono allarmanti: nel 2009 il 70,2 per cento dei detenuti nelle nostre prigioni erano stranieri (a fronte del 69,7 per cento nel 2008). Raggiungendo il 91 per cento (a fronte dell'85,8 per cento nel 2008), il tasso di occupazione delle prigioni ha fatto registrare un nuovo record. È palese che troppi stranieri delinquono in Svizzera, riempiendo le nostre carceri e cagionando costi molto elevati. In passato il Consiglio federale è stato sollecitato a più riprese a risolvere questo problema concludendo accordi (bilaterali) di riammissione con i relativi Paesi. Tre anni e mezzo fa il Consiglio federale aveva dichiarato, in risposta al consigliere nazionale Wobmann, che il protocollo addizionale del 2004 alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei condannati (risalente al 1983), il quale consente l'esecuzione della pena nel Paese d'origine anche senza il consenso del condannato, non era ancora stato ratificato dai Paesi da cui proveniva la maggior parte dei detenuti nelle nostre prigioni (all'epoca si parlava di Albania, Italia, Turchia e Portogallo). Il Consiglio federale ha inoltre dichiarato che si sarebbe occupato della questione. Tre anni e mezzo dopo si pongono i quesiti seguenti:
1. Per quali motivi dal 2004 soltanto quattro condannati sono stati trasferiti per scontare la pena nel Paese d'origine?
2. Quali Paesi i cui cittadini affollano gran parte delle nostre carceri hanno nel frattempo firmato la Convenzione sul trasferimento dei condannati e il relativo protocollo addizionale e quali Paesi non l'hanno ancora fatto?
3. Come intende agire il Consiglio federale, al di fuori di questo accordo multilaterale, affinché i Paesi da cui proviene la gran parte dei detenuti nelle prigioni svizzere riammettano tali delinquenti?
4. Sono condotte trattative bilaterali a tal fine? In caso affermativo, con quali Paesi? A che punto sono i negoziati? Sono già previsti accordi?
5. Quando tali Paesi avanzano richieste nei confronti del nostro Paese, il Consiglio federale coglie l'occasione per illustrare l'interesse della Svizzera al trasferimento dei condannati, subordinando l'accoglimento della richiesta alla conclusione di un accordo di riammissione?
6. Circa cinque anni fa si è ipotizzato la costruzione e la gestione di carceri all'estero per ridurre i costi per l'esecuzione delle pene. In seguito sono stati effettuati ulteriori accertamenti? In caso affermativo, con quale esito?
Stellungnahme des Bundesrates
Con la Convenzione del 21 marzo 1983 sul trasferimento dei condannati (convenzione di base; RS 0.343) si intende favorire gli interessi dell'amministrazione della giustizia in generale e inoltre agevolare il reinserimento sociale dei condannati. Negli ultimi anni il Consiglio federale ha profuso sforzi considerevoli per promuovere il trasferimento di condannati nei loro Paesi d'origine. Da un lato, le corrispondenti basi contrattuali sono state concordate con diversi Stati e, dall'altro, i Paesi che hanno già ratificato la convenzione di base sono stati invitati a fare lo stesso con il relativo protocollo addizionale (RS 0.343.1). Questi provvedimenti non hanno tuttavia permesso di aumentare complessivamente il numero di condannati trasferiti all'estero. Inoltre, i trasferimenti all'estero sono più o meno controbilanciati da quelli in Svizzera. Peraltro negli ultimi anni la quota di detenuti stranieri che stanno scontando la pena si aggirava attorno al 60 per cento (ossia a circa il 10 per cento in meno della percentuale di tutti i detenuti).
A titolo di complemento, il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste:
1. In complesso, negli ultimi dieci anni in media circa 20 detenuti all'anno sono stati trasferiti all'estero e altrettanti in Svizzera per scontare la pena residua conformemente ai loro desideri. Grazie alla nuova possibilità di trasferire un condannato anche contro la sua volontà, istituita con il protocollo addizionale entrato in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 2004, le autorità svizzere hanno finora trasferito quattro persone all'estero. Nello stesso periodo cinque ulteriori richieste sono state presentate all'estero, tre delle quali sono divenute prive di oggetto (in seguito al ritiro da parte dell'autorità cantonale, dell'estradizione avvenuta parallelamente e del rilascio del condannato). Un trasferimento è stato bloccato mediante decisione del 12 marzo 2009 del Tribunale federale, poiché non erano disponibili informazioni sufficienti e attendibili sulle condizioni di detenzione nel Paese d'origine. Un caso è tuttora pendente.
Pertanto, i condannati sono stati trasferiti nel loro Paese d'origine principalmente in virtù della convenzione di base. I trasferimenti sia secondo la convenzione di base sia secondo il protocollo addizionale sottostanno tuttavia a severe restrizioni. In ogni caso un trasferimento entra in linea di conto soltanto previa approvazione delle corrispondenti autorità svizzere e straniere. Prima di fornire tale consenso occorre in particolare fare chiarezza, nella misura del possibile, sulla pena effettivamente da scontare nel Paese d'esecuzione e sugli aspetti del reinserimento sociale. Di norma tale procedura dura diversi mesi. Nella maggior parte dei casi il trasferimento non viene effettuato già solo per il fatto che la pena residua da scontare non è abbastanza elevata.
2. Tra gli Stati che non hanno ancora ratificato il protocollo addizionale da cui proviene gran parte dei detenuti nelle prigioni svizzere continuano a figurare l'Albania, l'Italia, il Portogallo e la Turchia. Inoltre, anche altri Stati membri del Consiglio d'Europa non hanno ancora ratificato il Protocollo addizionale (Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bosnia e Erzegovina, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Monaco, che non ha ratificato nemmeno la convenzione di base).
3./4./5. Con alcuni Paesi balcanici (Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia) si sono tenuti pertinenti colloqui, che hanno permesso di conseguire alcuni miglioramenti. Attualmente sono in corso i primi colloqui con il Kosovo in vista dell'elaborazione di un corrispondente accordo. Da un lato, un numero relativamente elevato di detenuti in Svizzera proviene da questo Paese e, dall'altro, il Kosovo non può ratificare gli strumenti del Consiglio d'Europa a causa dell'opposizione di diversi Stati.
Tuttavia, in tutti i casi è fatta salva la possibilità di rifiutare il trasferimento senza addurre motivi particolari. Inoltre, considerato che l'obiettivo principale del trasferimento consiste nel migliorare le possibilità di reinserimento sociale, questo ambito non si presta ad essere vincolato ad altri interessi.
6. La posizione del governo in merito all'esecuzione delle pene all'estero è stata illustrata nel parere del Consiglio federale del 21 novembre 2001 in merito alla mozione 01.3608 Brunner Toni del 5 ottobre 2001. All'epoca non era stata ancora ipotizzata una partecipazione ai costi. Questa idea è stata ripresa nella mozione Stamm Luzi 04.3178 del 19 marzo 2004, nel frattempo stralciata, che si riferiva esplicitamente agli sforzi profusi dall'Austria per finanziare un carcere in Romania, dove trasferire i condannati. Tuttavia, questi progetti non hanno potuto essere attuati e non sono noti esempi di altri Paesi che hanno finanziato carceri in altri Stati terzi.
Risposta del Consiglio federale.