10.3351 · Mozione · 2010-05-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un testo di legge che comprenda i seguenti elementi:
Nel quadro della remunerazione globale che un'impresa quotata in borsa offre direttamente o indirettamente a una persona per il lavoro che essa fornisce in qualità di impiegata o di organo, al massimo la metà dell'importo annuo che supera 1,5 milioni di franchi è da considerarsi onere giustificato dall'uso commerciale ai sensi della legge federale sull'imposta federale diretta.
Le indennità di assunzione e di partenza secondo la circolare della FINMA 10/1 (sistemi di remunerazione) costituiscono oneri giustificati dall'uso commerciale al massimo in ragione del 25 per cento dell'importo che supera 0,5 milioni di franchi.
Queste regole si applicano a tutte le branche. Gli importi devono essere indicizzati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 28 aprile 2010 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze(DFF) di elaborare tre misure nell'ambito della prassi retributiva delle imprese finanziarie. Una di queste ha per oggetto l'imposizione delle componenti variabili delle remunerazioni di istituti bancari e assicurativi. Per questi istituti le remunerazioni variabili che superano lo stipendio fisso non devono più poter essere dedotte a titolo di spesa, ma devono essere computate negli utili e, quindi, tassate come tali. Per ragioni di semplicità questa regola viene applicata esclusivamente alle remunerazioni globali che superano una determinata soglia per collaboratore (ad es. 2 milioni di franchi). Nell'ambito della politica salariale delle imprese, questa soluzione garantisce un certo margine d'azione, grazie al quale un'impresa può versare remunerazioni concorrenziali anche nel caso in cui abbia conseguito risultati negativi, il che può essere decisivo in particolare durante una fase di risanamento. Conformemente al mandato del Consiglio federale, nell'autunno del 2010 il DFF sottoporrà il relativo testo in consultazione.
Con questa misura il Consiglio federale lancia un segnale contro le remunerazioni eccessive praticate da banche e assicurazioni. La sua decisione di limitare tale misura a questi istituti finanziari è giustificata, da un lato, dal ruolo centrale rivestito dalle banche e dalle assicurazioni all'interno del sistema finanziario ed economico nazionale e, dall'altro, dalle tendenze negative che i sistemi remunerativi hanno sviluppato in passato.
Sia la misura proposta dal Consiglio federale sia la variante presentata dagli autori della mozione sono strumenti orientati all'economia di mercato che operano con incentivi finanziari, anziché con divieti e limitazioni. Le remunerazioni variabili eccessive diventano infatti un onere supplementare per l'impresa. Entrambe le misure sono applicabili senza l'intervento diretto dello Stato e non pregiudicano la libertà economica e contrattuale delle imprese interessate. La soluzione proposta dal Consiglio federale presenta tuttavia il vantaggio di operare un'utile distinzione tra gli elementi variabili della remunerazione (fissi, variabili, in funzione delle prestazioni o dei risultati aziendali). Essa prescinde inoltre da percentuali di deducibilità determinate arbitrariamente (50 rispettivamente 25 per cento). Nel caso di remunerazioni variabili elevate, la soluzione proposta dal Consiglio federale garantisce pertanto la piena imposizione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.