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10.3433 · Interpellanza · 2010-06-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il 28 aprile il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a una compensazione straordinaria del rincaro sulle rendite di Publica versate agli impiegati della Confederazione.

Il Consiglio federale nel suo comunicato stampa propone una motivazione che solleva alcune domande. In essa si afferma che le rendite della cassa pensioni sotto il regime del primato delle prestazioni (ovvero fino alla fine del mese di giugno del 2008) in media erano sottofinanziate nella misura del 5 per cento circa e che pertanto un adeguamento delle rendite al rincaro dovrebbe essere preso in considerazione solo quando il rincaro cumulato supererà il 5 per cento.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali motivi hanno portato al sottofinanziamento strutturale delle rendite della cassa pensioni della Confederazione fino alla fine di giugno del 2008?

2. A quanto ammonta la lacuna nel finanziamento che è stata fatta valere per le singole prestazioni regolamentari?

3. Quale autorità era responsabile della determinazione dei contributi per la cassa pensioni e della solidità del finanziamento delle sue prestazioni fino alla fine di giugno del 2008?

4. In quale modo il Consiglio federale giunge alla decisione di addebitare il sottofinanziamento delle prestazioni - a quanto pare noto da anni - solo ed esclusivamente ai beneficiari di rendite?

5. Occorre quindi attendersi che nei prossimi anni la cassa pensioni della Confederazione potrebbe essere confrontata con un sottofinanziamento strutturale delle sue rendite?

Stellungnahme des Bundesrates

L'autrice dell'interpellanza fa riferimento alla decisione del Consiglio federale del 28 aprile 2010 di rinunciare a una compensazione straordinaria del rincaro sulle rendite degli ex dipendenti assicurati nella cassa di previdenza della Confederazione a decorrere dal 1° gennaio 2011. In questo contesto, l'interpellanza si concentra sul criterio del rincaro accumulato che ha svolto un ruolo in questa decisione, pur non costituendo il criterio determinante per la concessione o il rifiuto di una compensazione straordinaria del rincaro. In base all'articolo 32m della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1), il datore di lavoro può decidere un congruo adeguamento straordinario al rincaro delle pensioni, se i redditi patrimoniali della cassa di previdenza non consentono alcun adeguamento al rincaro o soltanto un adeguamento insufficiente. Secondo il messaggio sulla cassa pensioni della Confederazione del 23 settembre 2005 (FF 2005 5245), nella concessione di un adeguamento straordinario delle rendite al rincaro i datori di lavoro possono agire liberamente, tenendo in considerazione la situazione economica generale e i propri mezzi finanziari.

Il Consiglio federale ha motivato la sua decisione del 28 aprile 2010 affermando che a causa della situazione economica non è imperativamente necessario un adeguamento immediato al rincaro delle rendite e che esso non è finanziabile alla luce della situazione sfavorevole sul fronte del bilancio.

1. Le basi non più adeguate per i pensionamenti anticipati e un tasso d'interesse tecnico troppo elevato pari al 4 per cento per gli attivi sono le cause del sottofinanziamento strutturale delle rendite. Con il passaggio al primato dei contributi al 1° luglio 2008 questo tasso è stato abbassato al 3,5 per cento. Attuando questa misura si è tenuto conto delle aspettative di rendita generalmente più basse sul mercato dei capitali. L'età di pensionamento tecnica è stata adeguata alle condizioni in fase di mutamento (cambiamento demografico) ed è stata fissata a 65 invece di 62 anni. In questo modo sono stati eliminati costi non coperti nel caso di pensionamenti anticipati.

2. Calcoli attuariali effettuati da esperti esterni prima del cambiamento di primato hanno dimostrato che gli obiettivi in materia di prestazioni non potevano essere finanziati completamente con i contributi regolamentari. Per conseguirli, si sarebbero dovuti riscuotere contributi più elevati. Con riferimento al volume dei contributi, prima del cambiamento di primato si è rilevato un sottofinanziamento delle pensioni a lungo termine pari a circa il 5 per cento. Tuttavia, non è possibile quantificare la lacuna di finanziamento. A tale scopo si dovrebbe conoscere la durata esatta della riscossione della rendita da parte di ogni beneficiario, ma la fine della riscossione della rendita nel singolo caso è sconosciuta.

3. Il Consiglio federale aveva la responsabilità di determinare i contributi del datore di lavoro e dei dipendenti. Per definire tali contributi il Consiglio federale si è affidato ad esperti di casse pensioni interni ed esterni e si è basato sui loro calcoli.

4. La revisione totale della legge su Publica ha comportato, oltre al cambiamento dal regime del primato delle prestazioni a quello dei contributi, anche un consolidamento finanziario della cassa pensioni. Ciò ha causato essenzialmente contributi più elevati e minori prestazioni per il personale federale attivo. Per garantire le rendite il datore di lavoro ha effettuato un versamento unico di quasi un miliardo (954 milioni di franchi). In questo modo, soprattutto gli assicurati attivi e il datore di lavoro hanno sopportato i costi del consolidamento finanziario. Il contributo dei beneficiari di rendite al consolidamento finanziario si limita alla rinuncia ad un adeguamento al rincaro, finanziato dal datore di lavoro, nella misura del sottofinanziamento del 5 per cento. Il Consiglio federale non comprende pertanto come l'autrice dell'interpellanza giunga alla conclusione che il consolidamento di Publica sia stato soltanto a carico dei beneficiari delle rendite.

5. Con il passaggio al primato dei contributi sono state eliminate le fonti strutturali di perdita. Tuttavia, ogni 5-10 anni bisogna esaminare le basi tecniche come l'aspettativa di vita o la probabilità di morte. Nelle basi CFA 2000 (statuti della cassa federale d'assicurazione CFA del 2000), attualmente utilizzate da Publica, sono state elaborate le probabilità osservate tra il 1993 e il 1998 che ora devono essere aggiornate. Le nuove basi tecniche in fase di elaborazione per l'istituto collettore Publica saranno disponibili alla fine del 2010 e saranno utilizzate dal 2012. La commissione della cassa di Publica deciderà in merito probabilmente quest'anno. Nell'ambito di questi adeguamenti, a causa dell'aumento dell'aspettativa di vita si dovrà anche esaminare se deve essere corretta l'aliquota di conversione. Se si verificasse una sottocopertura a causa di prestazioni non finanziate, essa dovrebbe essere a carico delle casse di previdenza, vale a dire degli assicurati attivi e del datore di lavoro. Per compensare o contenere il più possibile le ripercussioni delle basi tecniche sulle aspettative e prestazioni degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite, Publica ha completato la costituzione di accantonamenti secondo il proprio regolamento concernente gli accantonamenti e le riserve del 1° luglio 2008. L'applicazione tempestiva delle nuove basi tecniche deve garantire che in futuro le prestazioni siano finanziate e non subentri alcun sottofinanziamento strutturale delle rendite.

Risposta del Consiglio federale.