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10.3714 · Mozione · 2010-09-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre rapidamente al Parlamento il nuovo articolo 286a del Codice di procedura penale, indipendentemente dall'ulteriore trattazione della legge sui compiti della Confederazione in materia di polizia, e di conferire al Servizio delle attività informative, nella legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, le competenze per il riconoscimento tempestivo dei pericoli per la sicurezza interna quale attività precedente il lavoro della polizia giudiziaria e delle autorità inquirenti.

Begründung

Il 1° gennaio 2011 entrerà in vigore il nuovo Codice di procedura penale, che porta avanti la prassi finora prevista del Tribunale federale e limita considerevolmente le possibilità della polizia di individuare reati operando sotto copertura. Esperti riconosciuti in materia di polizia e di perseguimento penale segnalano pertanto la necessità e l'urgenza di ulteriori normative che estendano adeguatamente il margine di manovra delle autorità delimitandolo chiaramente dall'inchiesta mascherata prevista nella procedura penale. Si tratta di scoprire e dimostrare la colpevolezza di persone che non hanno ancora commesso direttamente un reato, ma che hanno l'intenzione di farlo, per esempio contattando minorenni su Internet al fine di abusarne sessualmente. A tale proposito, il Consiglio federale ha posto in consultazione un'integrazione del Codice di procedura penale unitamente a una nuova legge sui compiti della Confederazione in materia di polizia. A differenza di quest'ultima, l'integrazione non ha suscitato critiche in sede di consultazione, ma sembra bloccata nel pacchetto relativo alla legge.

Analogamente, anche il Servizio delle attività informative deve disporre di possibilità equivalenti per operare sotto copertura e non può rischiare di essere frenato da una prassi giudiziaria sempre più restrittiva. Senza apposita protezione non è possibile far luce su attività clandestine tese a mettere in pericolo la sicurezza interna. L'utilizzo di identità e strutture fittizie per le indagini all'interno del Paese era giustamente previsto nell'avamprogetto di revisione LMSI II. Il Parlamento ha rinviato l'avamprogetto al Consiglio federale per rielaborazione.

Il Consiglio federale dovrebbe sottoporre rapidamente al Parlamento le disposizioni sull'utilizzo di identità fittizie da parte del Servizio d'informazione insieme alle parti della revisione di legge risultate meno controverse nell'esame preliminare.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con la decisione 134 IV 266 del 16 giugno 2008 relativa alla legge federale del 20 giugno 2003 sull'inchiesta mascherata (LFIM, RS 312.8), il Tribunale federale ha creato per l'inchiesta mascherata una nuova situazione giuridica di base. Esso ha infatti statuito che qualsiasi contatto instaurato da un agente di polizia non identificabile come tale con una persona sospetta per svolgere indagini è considerato un'inchiesta mascherata ai sensi della LFIM e rientra quindi nel campo d'applicazione di tale legge. Ha inoltre stabilito che le operazioni di polizia svolte sotto copertura per prevenire reati rientrano nel campo d'applicazione della legislazione in materia di polizia. Il Tribunale federale non ha invece ancora definito quanto devono essere concreti i sospetti raccolti nel corso del procedimento penale per consentire al giudice dei provvedimenti coercitivi di cui all'articolo 289 del Codice di procedura penale (CPP), peraltro non ancora entrato in vigore, di autorizzare un'inchiesta mascherata in Internet. Si potrà rispondere definitivamente a questa domanda quando saranno state pronunciate sentenze sul tema.

In seguito alla decisione del Tribunale federale, il Consiglio federale ha proposto, come spiegato nella risposta alla mozione Schmid-Federer 08.3841 (Inchieste mascherate prima dell'apertura di procedimenti penali), di aggiungere all'avamprogetto della nuova legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sulla polizia, LCPol) un articolo 286a da inserire nel CPP. Tale articolo distingue l'inchiesta mascherata nell'ambito di un procedimento penale di cui all'articolo 286 CPP dalle altre misure di ricerca e d'indagine nelle quali agenti di polizia entrano in contatto con privati senza rivelare la loro funzione.

Il Consiglio federale condivide il proposito di creare il più presto possibile una base legale a sé stante per le misure di ricerca e d'indagine in questione. E tuttavia contrario a scorporare il nuovo articolo 286a CPP dall'avamprogetto di LCPol. L'articolo 286a CPP proposto dall'autrice della mozione si limita a distinguere il diritto penale da quello in materia di polizia, mentre non costituisce una base legale a sé stante per le misure di ricerca e d'indagine di cui sopra, la cui caratteristica principale consiste nel fatto che la polizia non rivela la propria funzione. Tali misure devono essere rette dalla pertinente legislazione in materia di polizia. Pertanto alcuni cantoni hanno avviato e in parte già realizzato le modifiche necessarie della loro legislazione in materia di polizia. A livello federale le summenzionate misure di ricerca e d'indagine saranno disciplinate nella LCPol, più precisamente nell'ambito dei compiti di polizia giudiziaria che l'Ufficio federale di polizia svolge in modo autonomo. Scorporando l'articolo 286a CPP dall'avamprogetto di LCPol e sottoponendolo separatamente al Parlamento, si spezzerebbe la stretta correlazione fra il contenuto della LCPol e dell'articolo in questione, vanificando la visione globale della materia necessaria per il processo legislativo.

Le autorità di polizia e di perseguimento penale dei cantoni stanno peraltro valutando, nell'ottica della sostituzione della LFIM con il CPP, se e come basare le attività di ricerca e d'indagine che la polizia è tenuta a eseguire sulle disposizioni vigenti delle leggi cantonali di polizia, per non suscitare in coloro che intendono commettere reati su minori in Internet l'impressione di essere al riparo da controlli.

Anche il Servizio delle attività informative raccoglie informazioni sotto copertura in virtù di una base legale a sé stante. Nell'ambito della sicurezza interna, la base legale per raccogliere informazioni servendosi di identità fittizie sarà creata mediante una revisione parziale della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, RS 120). Il Consiglio federale ha adottato il relativo messaggio il 27 ottobre 2010. Nel settore della sicurezza esterna (ossia nell'ambito di competenza del Servizio informazioni strategico e, dal 1° gennaio 2010, del Servizio delle attività informative della Confederazione) si utilizzano identità fittizie dal 1998 per eseguire il compito basilare della raccolta d'informazioni concernenti l'estero di cui all'articolo 99 capoverso 1 della legge militare (LM). Nella futura legge sul Servizio delle attività informative s'intende disciplinare in modo esauriente l'assegnazione delle identità fittizie.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.