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Secondo pilastro e liquidazioni parziali. Il Tribunale amministrativo federale ha aperto il vaso di Pandora?

10.3907 · Interpellanza · 2010-12-01

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Due recenti sentenze del TAF hanno messo in agitazione il mondo del secondo pilastro e in particolare le fondazioni comuni e le fondazioni collettive indipendenti. Nella prima, il TAF ha considerato che lo scioglimento del contratto di affiliazione a una fondazione comune deve portare sistematicamente a una liquidazione parziale e che non si può quindi stabilire alcuna soglia minima di persone interessate. La seconda stabilisce che già la semplice ristrutturazione di un'azienda dovrebbe portare a una liquidazione parziale, a prescindere dalla riduzione dell'effettivo del personale.

In tal modo il TAF ha reso più fragile questo settore della previdenza professionale mettendolo praticamente in una situazione di liquidazione parziale permanente. In ultima analisi le decisioni - contro la volontà del legislatore - rischiavano di rimettere in discussione i principi di solidarietà che costituiscono la base del secondo pilastro. Benché il Tribunale federale (TF) abbia cassato una delle sentenze e chiarito determinati punti, attenuando così almeno in parte le preoccupazioni suscitate nel settore, pongo al Consiglio federale le domande seguenti:

1. L'articolo 53b LPP non parla di condizioni cogenti per una liquidazione parziale, ma si limita a enumerare condizioni presumibilmente adempiute. L'articolo 53d LPP precisa inoltre che bisogna tenere conto del principio della parità di trattamento e rispettare i principi tecnici riconosciuti. Come interpreta il Consiglio federale queste disposizioni sulla liquidazione parziale? Intende raccomandare alle autorità di vigilanza di uniformare la loro prassi nel senso della sentenza del TF?

2. Nei considerandi il TF rileva che la soglia del 10 per cento di riduzione dell'effettivo del personale stabilita dalla giurisprudenza non può essere applicata in modo schematico a qualsiasi azienda, indipendentemente dalle sue dimensioni. Il Consiglio federale ritiene che le nozioni di "soglie ragionevoli" e "proporzionalità" emanate dal TF saranno sufficienti per consolidare la prassi e stabilizzare il sistema o giudica necessario introdurre nelle direttive le considerazioni del TF?

3. Il Consiglio federale è anch'esso del parere che l'interpretazione molto severa del TAF riguardo ai criteri che fanno scattare la procedura di liquidazione parziale potrebbe gradualmente indebolire l'intero sistema del secondo pilastro portandolo a una progressiva individualizzazione, contrariamente alla volontà del legislatore?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'articolo 53b LPP stabilisce quando si deve procedere a una liquidazione parziale, ossia in caso di riduzione considerevole dell'effettivo del personale, di ristrutturazione di un'azienda o di scioglimento del contratto di affiliazione. L'organo supremo deve precisare queste condizioni e la procedura per la liquidazione parziale in un regolamento, la cui approvazione da parte dell'autorità di vigilanza ha effetto costitutivo. In tal modo può adeguare le condizioni per la liquidazione parziale alle esigenze e caratteristiche della cassa. Nella prassi le condizioni legali per la liquidazione parziale sono così state combinate, completate, modificate o talvolta persino tralasciate.

Il Consiglio federale è cosciente che per l'approvazione dei regolamenti sulla liquidazione parziale le autorità di vigilanza dispongano di un ampio margine di apprezzamento e che ne facciano uso. Poiché il settore della previdenza è molto eterogeneo e vi sono forme molto diverse di istituti di previdenza, per l'elaborazione e la verifica dei regolamenti sulla liquidazione parziale bisogna concedere un margine discrezionale sia agli istituti di previdenza sia alle autorità di vigilanza. Proprio l'esempio della soglia del 10 per cento di riduzione dell'effettivo del personale, sovente applicata nella prassi, mostra che né la legge né l'ordinanza possono fissare valori indicativi applicabili in modo schematico a tutti gli istituti di previdenza.

2. Il Consiglio federale ritiene che proprio nell'ambito dell'attuazione delle liquidazioni parziali la futura commissione di alta vigilanza potrebbe emanare direttive finalizzate ad armonizzare la prassi delle autorità di vigilanza cantonali. In questo settore molto tecnico la commissione di alta vigilanza può infatti definire, mediante lo strumento delle direttive, regole procedurali appropriate e adeguate ai diversi livelli. Questo esempio è rappresentativo di tutta una serie di sviluppi del secondo pilastro che, come deciso dal legislatore, richiedono un'alta vigilanza del sistema. Le disposizioni concernenti l'attuazione della riforma strutturale sono attualmente in procedura di consultazione. Il Consiglio federale farà il possibile affinché, come promesso, la riforma possa entrare in vigore il 1° gennaio 2012.

3. La prassi ha mostrato che in certi casi, in particolare per gli istituti comuni, un'interpretazione troppo restrittiva delle disposizioni legali concernenti la liquidazione parziale potrebbe comportare conseguenze negative non volute dal legislatore. In seguito alla partenza di una parte relativamente importante del personale di singoli datori di lavoro, per esempio, gli istituti comuni di grandi dimensioni sarebbero continuamente soggetti a procedure di liquidazione parziale. L'interpretazione del Tribunale federale impedisce tali effetti e permette di tenere conto delle strutture particolari dei singoli istituti di previdenza.

Risposta del Consiglio federale.

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