Ritardi, resistenza passiva e collaborazione a senso unico da parte di determinati Stati. Costi per il contribuente
10.3970 · Interpellanza · 2010-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 6 dicembre 2010, nella sua risposta a una domanda riguardante i rimpatri pendenti di stranieri in situazione illegale, la consigliera federale incaricata del dossier ha parlato di problemi di comunicazione, risposte tardive, ritardi (il che appare resistenza passiva, da un lato, e debole insistenza, dall'altro). Quali sono i costi per il contribuente svizzero nei casi oggetto della domanda (Gambia, Turchia)? Il Consiglio federale come li giustifica? Quali provvedimenti intende davvero adottare per fronteggiare la resistenza passiva opposta da determinati Stati di cattiva volontà?
Stellungnahme des Bundesrates
E molto difficile quantificare i costi esatti cagionati dall'annullamento di rinvii coatti, poiché può succedere che un volo speciale venga annullato del tutto o anche soltanto in parte (p. es. quando non è possibile raggiungere una di più destinazioni). I costi insorti in seguito all'annullamento integrale in aprile 2010 del volo speciale verso la Turchia sono stati pari a 5796 franchi. Con il volo speciale previsto per il Gambia in luglio 2010 è stato possibile inviare a Bamako una persona nonostante l'annullamento di questa destinazione. Questo volo è costato 116 000 franchi. I costi sarebbero stati gli stessi in caso di annullamento totale del volo. Tali costi devono essere rimborsati alle compagnie aeree, dato che i voli sono stati annullati o modificati soltanto dopo la scadenza del termine di annullamento.
L'organizzazione di voli speciali richiede che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) stipuli una convenzione di pagamento con le compagnie aeree operanti il volo, che disciplini le prestazioni fornite, i termini di annullamento e le modalità di pagamento. L'UFM è pertanto obbligato ad assumersi integralmente o in parte i costi pattuiti anche in caso di annullamento del volo. Si tratta di una condizione commerciale normale tra cliente e fornitore della prestazione. Di norma le compagnie aeree sono molto concilianti. Inoltre notevoli differenze di costi risultano dal fatto che per i voli a lungo raggio devono essere impiegati altri tipi di aereo.
La Svizzera discute costantemente, sia sul piano operativo che su quello diplomatico, con i Paesi terzi interessati dai ritorni. A tal fine esiste una stretta collaborazione tra le unità interessate, in particolare il Dipartimento federale degli affari esteri e l'Ufficio federale della migrazione. Il Consiglio federale si è già espresso a più riprese in merito ai passi intrapresi, in particolare nella risposta alla mozione del gruppo PPD/PEV/glp 10.3071 e all'interpellanza Moret 09.4265.
Risposta del Consiglio federale.