10.4071 · Interpellanza · 2010-12-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nell'ambito dell'autorizzazione all'uso nelle derrate alimentari, si opera una distinzione tra la pianta di Stevia e i glicosidi steviolici. Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), infatti, non è ancora definitivamente dimostrato che la pianta di Stevia sia innocua per la salute. Di conseguenza, le sue foglie non possono essere commercializzate come derrate alimentari o come edulcorante per derrate alimentari. Per quanto riguarda invece i glicosidi steviolici, la situazione è più semplice in quanto, nelle loro perizie, sia la JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) sia l'EFSA (European Food Safety Authority) non la ritengono pericolosa per la salute. Sulla base delle valutazioni di questi due organismi, l'UFSP ammette l'uso dei glicosidi steviolici in singole derrate alimentari per una durata limitata (art. 2 cpv. 1 e 2 OAdd). Le quantità massime nelle singole derrate alimentari sono fissate in base all'ADI (Acceptable Daily Intake). Sebbene i glicosidi steviolici non figurino nella lista dell'allegato 1 dell'ordinanza sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (OAdd; RS 817.022.31), il loro uso è consentito previo rilascio, da parte dell'UFSP, di un'autorizzazione particolare provvisoria per additivi, a condizione che il quantitativo utilizzato non sia pericoloso per la salute.
Eppure, la Stevia e i glicosidi steviolici sono liberamente in commercio in Brasile, Cina, Corea del Sud e Giappone già dal 1970. Inoltre, l'uso dei glicosidi steviolici nelle derrate alimentari è autorizzato in Argentina, Australia, Brasile, Cina, Colombia, Giappone, Corea, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Paraguay, Perù, Russia, Taiwan, Turchia, Ucraina e Uruguay.
In Svizzera, sono già oltre settanta i panettieri che hanno richiesto e ottenuto (previo pagamento di una tassa di 200 franchi) un'autorizzazione particolare per l'uso di questi additivi. Inoltre, le librerie elvetiche vendono ricettari a base di Stevia, mentre nelle drogherie e nei negozi di prodotti dietetici è possibile acquistare glicosidi steviolici.
Visto quanto precede, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Tenuto conto della globalizzazione dei mercati e dell'introduzione del principio "Cassis de Dijon", il Consiglio federale ritiene che la prassi seguita dall'UFSP sia ancora al passo con i tempi?
2. Ritiene giustificato rilasciare ogni volta un'autorizzazione particolare soggetta a tassa, anziché emanare un'autorizzazione generale di durata limitata analogamente al sistema adottato in Francia?
3. E disposto, nell'interesse del commercio, a compiere un passo verso l'eliminazione di oneri amministrativi superflui?
Stellungnahme des Bundesrates
1.I glicosidi steviolici sono impiegati nelle derrate alimentari per il loro effetto tecnologico e pertanto appartengono alla categoria degli additivi. L'utilizzazione di questi edulcoranti negli alimenti non è ammessa né dall'ordinanza svizzera sugli additivi (OAdd; RS 817.022.31) né dal pertinente regolamento europeo (CE) n. 1333/2008. Ciononostante, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è stata la prima autorità europea ad autorizzare queste sostanze nelle derrate alimentari, sulla base di una decisione del comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari (JECFA). In tal modo si intende dare la possibilità all'industria alimentare svizzera di commercializzare prodotti innovativi. Gli additivi in questione sono ammessi sulla base di autorizzazioni rilasciate singolarmente, una pratica che ha dato buona prova anche per numerosi altri nuovi tipi di additivi.
In molti Stati, in particolare asiatici, vengono utilizzati additivi che non sono ammessi né Svizzera né nell'UE, sia perché non ne è dimostrata la necessità tecnologica sia perché la valutazione tossicologica è insufficiente o addirittura inesistente. Il Consiglio federale vorrebbe mantenere questa prassi a tutela della salute dei consumatori, ma al contempo intende dare all'industria l'opportunità di essere innovativa.
2. Secondo la legislazione sulle derrate alimentari sono ammessi all'utilizzazione esclusivamente gli additivi che figurano nell'ordinanza sugli additivi (art. 1 OAdd). In virtù dell'articolo 2 OAdd, per singole derrate alimentari l'UFSP può autorizzare provvisoriamente singoli additivi che non figurano nell'ordinanza. Siccome il diritto svizzero non prevede un'autorizzazione provvisoria generale, la prassi adottata dall'UFSP è l'unica possibilità per permettere l'impiego dei glicosidi steviolici senza difficoltà e in modo rapido.
Se è classificato come sicuro, un additivo sarà ammesso nell'OAdd nel quadro di una prossima revisione dell'ordinanza. Attualmente l'UFSP e l'UE operano congiuntamente per fissare i valori massimi dei glicosidi steviolici ammessi nelle singole categorie di derrate alimentari. Questa armonizzazione è importante per evitare normative diverse che potrebbero creare inutili ostacoli al commercio per i nostri più importanti partner commerciali e porre l'industria svizzera in una situazione di svantaggio.
3. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza agli interessi industriali e alla tutela dei consumatori. Un disbrigo rapido delle pratiche e la possibilità di ammettere i glicosidi steviolici sulla base di autorizzazioni rilasciate singolarmente hanno permesso all'industria alimentare e all'artigianato di commercializzare nuovi prodotti senza mettere a repentaglio la salute dei consumatori. Come illustrato nella risposta alla seconda domanda, i passi necessari per permettere all'artigianato e all'industria di impiegare i glicosidi steviolici nei loro prodotti senza dover sopportare un ulteriore onere amministrativo sono stati intrapresi.
Risposta del Consiglio federale.