10.521 · Iniziativa parlamentare · 2010-12-15
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
Il Codice penale (CP) viene completato con una disposizione concernente il reato di violazione di domicilio per via digitale. L'articolo 143bis CP deve pertanto essere modificato come segue:
Chiunque, senza fine di lucro, si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l'elaborazione di dati protetto al minimo contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Begründung
La Svizzera ha intenzione di ratificare la Convenzione europea sulla cibercriminalità. L'articolo 2 della convenzione chiede che la punibilità dell'attività di hacking sia uniformata su scala internazionale: devono cioè essere puniti tutti coloro che accedono illecitamente ai dati di un sistema informatico altrui. Tuttavia, secondo il disegno di decreto federale e il relativo messaggio, il Consiglio federale vuole che l'applicazione dell'articolo sia limitata ai casi in cui il reato viene commesso violando misure di sicurezza.
La natura di queste misure di sicurezza è poco chiara. Nel messaggio si dice che il "soggetto autorizzato al trattamento dei dati" è tenuto solo a esprimere "la volontà che i dati non siano accessibili oppure lo siano solo limitatamente". L'impiego di "sistemi di cifratura, codici di accesso, chiavi biometriche oppure password" viene preso in considerazione, con l'avvertenza che "la protezione deve essere sufficiente, in condizioni normali". Tutto ciò risulta poco chiaro; in particolare espressioni come "password" e "in condizioni normali" sono talmente vaghe da lasciare un eccessivo margine interpretativo alla giurisprudenza.
La Svizzera deve pertanto lasciare cadere questa riserva riguardante le misure di sicurezza e introdurre invece il reato di violazione di domicilio per via digitale secondo le disposizioni della Convenzione europea sulla cibercriminalità. In tal senso, è almeno necessario modificare come richiesto l'articolo 143bis CP. Questo in analogia all'articolo 186 CP (Violazione di domicilio), che prescrive semplicemente una chiusura, ma neanche questa come misura obbligatoria.