11.3060 · Mozione · 2011-03-07
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di applicare all'UFFT e all'UFAS le buone esperienze maturate dalla DSC in materia di bilancio di genere, in quanto i preventivi e in particolare le uscite di questi due uffici incidono in modo rilevante sulle pari opportunità.
Begründung
La formazione professionale determina la futura ripartizione dei generi nel mondo del lavoro. Attualmente tale ripartizione è ancora troppo influenzata dal genere: donne e uomini non sono ripartiti in modo uguale né nelle diverse professioni né nelle diverse classi salariali. Le donne, inoltre, svolgono più spesso degli uomini lavori mal retribuiti.
Il bilancio di genere e una politica attiva dell'UFFT in materia di pari opportunità permetterebbero ad esempio d'investire maggiori fondi nella formazione del personale sanitario, in quanto la domanda di personale formato in questo settore aumenta costantemente. Un maggior numero di posti di formazione con qualifiche più elevate offrirebbe prospettive salariali migliori e ridurrebbe la discriminazione salariale tra uomini e donne.
Anche le prestazioni delle assicurazioni sociali sono strutturate in modo molto marcato in funzione del genere. Questo è imputabile in particolare allo stato civile e alla composizione della famiglia: le coppie in cui entrambi i coniugi lavorano al 50 per cento riceveranno una rendita d'importo diverso rispetto a quelle in cui uno dei coniugi lavora a tempo pieno e l'altro non svolge alcuna attività retribuita. Il bilancio di genere permetterebbe, da un lato, di analizzare gli effetti di questa politica per l'AVS, la previdenza professionale e l'assicurazione contro gli infortuni e di adottare provvedimenti per ovviare a questa ripartizione disuguale; dall'altro, consentirebbe di valutare le conseguenze sulla ripartizione del lavoro non retribuito e di lottare contro la discriminazione tra uomini e donne con misure mirate.
Chiediamo pertanto al Consiglio federale di:
1. Analizzare la struttura e il volume dei preventivi e i loro effetti in un'ottica specifica legata ai generi fondandosi su un mandato e su obiettivi propri agli uffici federali scelti.
2. Definire indicatori pertinenti per i due uffici federali, che andranno dotati delle risorse necessarie a tal fine.
3. Indicare separatamente nel rapporto annuale sugli obiettivi raggiunti da questi uffici le conseguenze sulle pari opportunità in funzione degli indicatori definiti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nella formazione professionale il bilancio di genere non è necessario. L'articolo 3 della nuova legge sulla formazione professionale (LFPr), entrata in vigore nel 2004, sancisce la promozione e lo sviluppo della parità effettiva tra uomo e donna. Questo si applica sia all'impostazione delle offerte sia al finanziamento della formazione professionale. Tutte le offerte di formazione sono destinate sia alle donne che agli uomini. Nella formazione professionale non vi sono barriere legate al sesso. Anche l'informazione sulla scelta professionale è formulata in modo neutro dal punto di vista del genere.
I sussidi federali concessi ai cantoni sono versati sotto forma di forfait. Il loro impiego conformemente alla legge è di competenza dei cantoni. La Confederazione dispone inoltre del 10 per cento dei fondi previsti per progetti e prestazioni particolari d'interesse pubblico, tra i quali la legge menziona esplicitamente i provvedimenti volti all'attuazione di una parità effettiva tra uomo e donna.
Dal punto di vista strategico, l'eventuale incidenza politica del bilancio di genere andrebbe a collidere con la gestione della formazione professionale, che propone formazioni a seconda dei bisogni del mercato del lavoro: vi è formazione dove sono richiesti lavoratori qualificati, a prescindere dal sesso. Ad esempio, negli ultimi anni si è registrato un forte aumento del numero dei posti di formazione del settore sanitario. Confederazione e cantoni hanno preso a carico i costi.
Per l'AVS è certamente possibile analizzare i flussi finanziari in funzione del genere, in quanto la maggior parte dei mezzi (contributi, imposta sul valore aggiunto, imposta sul tabacco) e il diritto alle prestazioni sono disciplinati per legge. Tuttavia, viste le numerose norme del settore, le possibilità di controllo a livello politico-finanziario sono molto limitate. Le differenze di trattamento tra uomo e donna nell'AVS (età pensionabile e condizioni di diritto alle prestazioni per superstiti) e il rapporto con lo stato civile degli assicurati (prestazioni per superstiti, splitting e limite massimo per le rendite versate alle coppie sposate) sono espressione di una volontà politica. Un adeguamento è possibile soltanto nel quadro di una revisione di legge, non mediante una ridistribuzione dei fondi pubblici. La 10a revisione dell'AVS (entrata in vigore nel 1997) ha già eliminato gli svantaggi pensionistici delle donne sposate dedite prevalentemente e per un lungo periodo a compiti familiari. Sono stati infatti introdotti le rendite individuali, lo splitting dei redditi durante gli anni di matrimonio e il computo di accrediti per compiti educativi e assistenziali.
La necessità di adeguamenti di legge specifici nell'ambito della previdenza professionale è stata esaminata nel quadro della 1a revisione LPP con particolare attenzione alla soglia d'entrata e alla deduzione di coordinamento, che comportano differenze nella previdenza a seconda che la coppia percepisca uno o due salari. Dopo approfondite discussioni il Parlamento ha approvato la soluzione poi entrata in vigore e respinto le altre modifiche, in quanto avrebbero creato disparità ritenute deprecabili (in particolare un'assicurazione che migliora secondo un rapporto inversamente proporzionale alla durata del lavoro per un determinato salario) o generato un aumento dei contributi versati dai datori di lavoro e dai salariati. L'analisi degli effetti della riduzione della soglia d'entrata ha mostrato che questa misura ha migliorato in gran parte la previdenza delle donne (Cfr. "Herabsetzung der Eintrittsschwelle", Beiträge zur sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 8/10 del 22 giugno 2010, versione integrale in tedesco con una sintesi in italiano; cfr.: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=35999). Dall'entrata in vigore della 1a revisione LPP, nella previdenza professionale obbligatoria il diritto alle prestazioni per superstiti è identico per i due sessi.
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni le condizioni di diritto alle prestazioni per superstiti sono le stesse per entrambi i sessi. Per le prestazioni previste nel diritto vigente, le vedove sono persino avvantaggiate rispetto ai vedovi. Durante le discussioni sulla revisione della LAINF i membri della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale hanno accolto una proposta che prevede la parità di trattamento tra uomo e donna e il miglioramento delle condizioni di diritto alle prestazioni per i vedovi. Il diritto alle prestazioni deve essere disciplinato alla stessa maniera per i due sessi. Il reddito del genitore o coniuge non infortunato non incide sul limite massimo delle prestazioni, ragion per cui nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni le famiglie in cui uomo e donna lavorano a tempo parziale non sono svantaggiate in caso di decesso o invalidità.
Per analizzare la politica della parità tra i sessi e i provvedimenti adottati in tal senso in Svizzera non è necessario il bilancio di genere. Nel quadro del programma nazionale di ricerca sulla parità tra uomini e donne (PNR 60), è attualmente allo studio l'influenza delle riforme delle rendite sull'offerta di lavoro dei coniugi (chi esercita un'attività lucrativa e a quale tasso di occupazione) e sulla frequenza e il momento dei divorzi. L'obiettivo è di analizzare le cause della permanenza di disparità nei rapporti sociali tra i sessi. I risultati dei 21 progetti di ricerca sono attesi per l'autunno del 2014.
Riassumendo il Consiglio federale constata che il bilancio di genere non può e non deve essere applicato alle assicurazioni sociali e che non è necessario nella formazione professionale. Propone quindi di respingere la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.