Lexipedia

11.3126 · Interpellanza · 2011-03-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

"Il Credit Suisse (CS) non ha imparato niente?", bisognava chiedersi dopo le ripercussioni del crollo di Lehman Brothers sui clienti di questa banca svizzera. Mentre sono tuttora in corso processi contro CS, nel suo nuovo prospetto pubblicitario la banca offre ancora titoli con protezione del capitale al 100 per cento, senza definire chiaramente questo concetto - esattamente come nel caso dei titoli di Lehman Brothers. Nel suo nuovo opuscolo "Anlegen und Vorsorgen - Erlesene Aussichten für Ihr Vermögen" (pagine 14 e 15), CS non si fa scrupoli di raccomandare prodotti strutturati con protezione del capitale al 100 per cento. Come nelle factsheet, anche qui manca la definizione precisa del concetto "protezione del capitale al 100 per cento".

In cambio figura la sorprendente formulazione "alla scadenza, il suo capitale è protetto al 100 per cento". Poiché anche l'opuscolo "Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari" non contiene un'altra definizione del concetto, esso può essere inteso solo in questo modo, ossia che il capitale alla scadenza è protetto al 100 per cento.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Ritiene accettabili queste offerte volte ad attirare la clientela?

2. Le formulazioni quali "alla scadenza, il suo capitale è protetto al 100 per cento" costituiscono una violazione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) o eventualmente di altre leggi?

3. Ritiene che la FINMA assuma la sua funzione di vigilanza per la protezione degli investitori, nel caso sia dimostrato che opuscoli pubblicitari contengano affermazioni errate?

4. Se alla scadenza questi titoli hanno perso una parte o l'insieme del loro valore, un investitore può presentare un'azione legale, con prospettive di successo, contro una banca che usa tali dichiarazioni a fini pubblicitari?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3. A seguito del fallimento della banca statunitense d'investimenti Lehman Brothers Holding Inc., rispettivamente di tutto il gruppo Lehman (di seguito "gruppo Lehman"), la FINMA ha esaminato a fondo il commercio di prodotti del gruppo Lehman strutturati a capitale garantito da parte di istituti svizzeri, tra cui anche Credit Suisse. I risultati di quest'inchiesta sono stati pubblicati il 2 marzo 2010 nel rapporto "Affaire Madoff et distribution de produits Lehman: incidences sur les activités de conseil en placement et de gestion de fortune" (disponibile in tedesco e in francese). La FINMA non ha constatato irregolarità rilevanti ai fini del diritto in materia di vigilanza in nessuno degli istituti esaminati. Essa giunge però alla conclusione che la protezione degli investitori in caso di commercio di prodotti strutturati è insufficiente secondo il diritto vigente e che vi è necessità d'intervento sul piano regolatorio.

Di seguito la FINMA ha lanciato il progetto "Regole di distribuzione". Il rapporto del 10 novembre 2010 che ne è derivato ("Regolamentazione della produzione e della distribuzione di prodotti finanziari a clienti privati - stato attuale, lacune e possibili opzioni", documento disponibile in tedesco e francese) conferma le lacune nell'ambito della protezione della clientela. La FINMA propone pertanto un potenziamento della tutela della clientela e misure quali una descrizione più comprensibile dei rischi legati ai prodotti finanziari come pure migliori regole deontologiche e obblighi di documentazione nell'ambito del commercio di tali prodotti. Il documento proposto dalla FINMA è stato oggetto di un'indagine conoscitiva fino al 2 maggio 2011.

La FINMA ha il compito di controllare il rispetto del diritto applicabile in ambito di vigilanza da parte dei relativi assoggettati. Non è compito della FINMA verificare le definizioni o i prodotti utilizzati dagli assoggettati alla sua vigilanza dal punto di vista del diritto civile o degli aspetti giuridici legati alla concorrenza sleale. Il Consiglio federale approva l'intenzione della FINMA di migliorare la protezione della clientela nell'ambito del commercio di prodotti strutturati a capitale garantito. Esso segue attentamente gli ulteriori lavori e alla luce dei risultati dell'indagine esaminerà le possibilità di miglioramento della tutela dei clienti. Per ragioni di completezza occorre sottolineare che, secondo informazioni ricevute dalla FINMA, dalla fine del mese di gennaio del 2010 Credit Suisse non utilizza più il prospetto pubblicitario citato nell'interpellanza.

2./4. Chiarire la questione se una formulazione utilizzata in relazione a prodotti strutturati a capitale garantito sia sleale ai sensi della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) è unicamente di competenza dei tribunali civili o penali. Un tribunale civile o penale valuta anche, sulla base delle circostanze del caso concreto, se un'azione ha prospettive di successo o meno. Il criterio per valutare se una formulazione è ingannevole è costituito dal significato che il consumatore medio può ascrivere in buona fede a un'indicazione. L'inganno è pertanto determinato dall'impressione soggettiva della cerchia dei destinatari interessati e non dall'intenzione di coloro che propongono tale pubblicità o dalla comprensione di un pubblico specializzato.

Risposta del Consiglio federale.