Sicurezza legale per i fondatori di aziende e i business angels
11.3429 · Postulato · 2011-04-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di verificare la possibilità di avviare riforme per defiscalizzare la partecipazione degli imprenditori al capitale della loro stessa azienda. Occorre inoltre chiarire il trattamento fiscale delle stock option e garantire la classificazione degli investimenti nelle imprese start-up come utili in capitale realizzati a titolo non professionale per tutti gli operatori, compresi i business angels, i quali fungono da investitori capaci di sostenere rischi elevati ai fini dell'innovazione.
Begründung
Gli imprenditori assumono rischi personali notevoli e sono attualmente tassati il doppio, ciò è ingiusto. Va rilevato che questi business angels sono tassati alla stessa stregua degli operatori professionali quando investono nelle imprese start-up, ma non sono assoggettati all'imposta sugli utili in capitale quando investono in società quotate in borsa. Queste riforme sono importanti per assicurare la competitività delle attività di ricerca come pure dell'economia svizzera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'imposizione simultanea degli utili delle imprese e dei redditi da dividendi (la cosiddetta doppia imposizione economica) è già stata chiaramente attenuata dalla riforma II dell'imposizione delle imprese. Tale attenuazione viene applicata alle partecipazioni qualificate che raggiungono almeno il 10 per cento. Questo criterio è solitamente soddisfatto dai fondatori di un'impresa.
2. Nel diritto tributario svizzero non viene operata la distinzione tra società di capitali grandi e piccole, nuove e vecchie, quotate e non quotate. Ciò vale anche per redditi da dividendi e per utili di capitale derivanti da diritti di partecipazione o di opzioni.
3. Utili di capitale privato realizzati dalla vendita di azioni o di opzioni su azioni (in inglese "stock options") restano eccettuati dall'imposta sul reddito. D'altro canto le perdite concernenti il capitale privato non possono essere fatte valere per il calcolo dell'imposta sul reddito. Qualora le azioni o le opzioni su azioni di investitori o di gruppi di investitori (società di persone) fossero imputabili alla sostanza commerciale, ai fini dell'imposta sul reddito deve essere tenuto conto sia degli utili sia delle perdite di capitale. La distinzione tra investimento patrimoniale privato e professionale secondo il diritto vigente si orienta alla giurisprudenza del Tribunale federale. Con decisione dell'8 gennaio 1999 (DTF 125 II 113) il Tribunale federale ha confermato che la prassi previgente riguardante l'articolo 21 capoverso 1 lettera a del decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta (DIFD) di principio è applicabile anche alla LIFD. Secondo tale decisione un contribuente consegue un reddito imponibile da attività lucrativa indipendente se effettua acquisti e vendite di beni patrimoniali che vanno oltre la semplice amministrazione di sostanza privata. Al riguardo è necessario che sviluppi un'attività nel suo complesso orientata al guadagno, rispettivamente che effettui tali operazioni sistematicamente con l'intenzione di conseguire un utile. Per un'attività lucrativa indipendente di questo tipo non è necessario che il contribuente partecipi agli scambi commerciali verso l'esterno in modo manifesto o che eserciti l'attività in una vera e propria azienda organizzata.
La distinzione tra investimento patrimoniale privato e professionale può essere difficile. Pertanto già nel messaggio concernente la riforma II dell'imposizione delle imprese è stata proposta una regolamentazione del commercio professionale di titoli. Questa parte del progetto si trova tuttavia ancora allo stadio di dibattito in seno al Parlamento.
4. La legge federale sulle società d'investimento in capitale di rischio (LSCR) discussa in Parlamento tra il 1997 e il 1999 e applicata dal 1° maggio 2000 fino alla fine del mese di aprile del 2010 (dieci anni) ha cercato di promuovere le società d'investimento in capitale di rischio. Le esperienze con la LSCR hanno tuttavia mostrato che con gli incentivi fiscali non si raggiungono gli effetti sperati. Nel quadro dell'adempimento del postulato Fässler (10.3076) il Consiglio federale proporrà un bilancio esaustivo sulla LSCR ed entro la fine del 2011 presenterà un rapporto finale sulla legge federale che è stata in vigore fino alla fine del mese di aprile del 2010.
5. La concorrenzialità della piazza svizzera nel settore della ricerca viene garantita in modo particolare con gli strumenti del promovimento diretto. Occorre preferire queste misure a quelle del promovimento indiretto (ad es. tramite agevolazioni fiscali). Il promovimento indiretto viola anche il principio dell'imposizione secondo la capacità economica e non è trasparente in merito all'ammontare delle minori entrate. Questa assenza di trasparenza è stata di recente constatata dalla Confederazione anche in uno studio e nel relativo rapporto ("Welche Steuervergünstigungen gibt es beim Bund?", disponibile in francese e in tedesco). Riguardo al promovimento diretto, oltre al Fondo nazionale svizzero (FNS), occorre in particolar modo menzionare la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI), tramite la quale la Confederazione si impegna fortemente nei settori della ricerca e dello sviluppo orientati alle applicazioni, nel sostegno dell'imprenditoria e nell'avvio di giovani imprese.
6. Alla luce di queste considerazioni il Consiglio federale non vede alcuna necessità di esaminare la possibilità di concedere agevolazioni fiscali a fondatori di imprese sul capitale che detengono nella loro stessa azienda o su investimenti di cosiddetti business angels.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.